Rimborso IVA entro il termine decennale di prescrizione

Emiliano Marvulli - Dichiarazione IVA

È soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale il rimborso IVA richiesto dal contribuente attraverso i quadri VX o RX della dichiarazione IVA. Ecco le ultime novità dalla Corte di Cassazione.

Rimborso IVA entro il termine decennale di prescrizione

In tema di rimborso IVA, l’esposizione del credito d’imposta nei quadri VX o RX della dichiarazione IVA costituisce univoca manifestazione di volontà di ottenere il rimborso, non essendo necessario alcun ulteriore adempimento.

Il credito del contribuente è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale, non essendo applicabile il termine biennale di decadenza in quanto l’istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto ma solo il presupposto di esigibilità del credito.

Questo il contenuto dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 26371/2019.

Rimborso da dichiarazione IVA entro il termine di prescrizione di 10 anni
Ordinanza Corte di Cassazione numero 26371/2019: la compilazione dei quadri VX o RX della dichiarazione IVA rappresenta la manifestazione di volontà di ottenere il rimborso; tale manifestazione di volontà identifica, invero, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis, la domanda di rimborso fatta nella dichiarazione, e, ancorché non accompagnata dalla presentazione del mod. VR ai fini della determinazione dell’importo richiesto a rimborso nella dichiarazione Iva, sottrae la fattispecie al termine biennale di decadenza sancito, in via residuale dall’articolo 21 del Decreto Legislativo numero 546/1992

La sentenza – La controversia trae origine dal ricorso presentato da una società avverso il diniego da parte della Agenzia delle Entrate di un rimborso IVA.

Il giudizio era giunto in CTR, dove la società aveva lamentato l’erroneità della sentenza di primo grado, che aveva ritenuto la decadenza dalla richiesta di rimborso perché presentata oltre la scadenza del termine biennale previsto dall’articolo 21 del D. Lgs. 546/1992.

A parere dell’appellante, invece, doveva ritenersi applicabile il termine ordinario decennale di prescrizione perché la società, pur non avendo trasmesso il modello VR, aveva pur sempre compilato il quadro della dichiarazione che contemplava l’esposizione del credito ai fini del rimborso.

Anche la CTR ha respinto l’appello, ritenendo che il termine per la richiesta di rimborso fosse quello biennale in assenza della trasmissione della istanza di rimborso con modello VR, indispensabile ai fini dell’avvio del procedimento di esecuzione del rimborso ai sensi dell’articolo 38 bis, comma 1, del DPR n. 633 del 1972.

Il ricorso in cassazione proposto dalla società è stato ritenuto fondato, con tanto di accoglimento del l’originario ricorso avverso il diniego di rimborso.

In materia di rimborso, il richiamato art. 21, comma 2 del Decreto Legislativo numero 546/1992 prevede che:

la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione

A parere della Corte di cassazione tale termine non è applicabile al caso de qua.

A tal riguardo il Collegio di Piazza Cavour ha ribadito un principio oramai consolidato per cui:

in tema di IVA, l’esposizione di un credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi fa sì che non occorra, da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, dovendo solo attendere che l’Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte ovvero, ricorrendone i presupposti, attraverso lo strumento della rettifica della dichiarazione.”

Ne consegue che il credito del contribuente è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale, non essendo applicabile il termine biennale di decadenza previsto dall’articolo 21, comma 2, del Decreto Legislativo numero 546 del 1992, in quanto l’istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto ma solo il presupposto di esigibilità del credito.

La Corte di legittimità ritiene, oramai in maniera pressoché univoca, che la dichiarazione annuale ravvisi l’esaustiva manifestazione di una volontà diretta del contribuente all’ottenimento del rimborso, e ciò anche in mancanza del modello VR, tanto da affermare il principio di diritto per cui:

in tema di rimborsi dell’Iva, la compilazione dei quadri VX o RX del modello di dichiarazione, nel campo attinente al credito di cui si chiede il rimborso, è legittimamente considerata alla stregua di manifestazione di volontà di ottenere il rimborso; tale manifestazione di volontà identifica, invero, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis, la domanda di rimborso fatta nella dichiarazione, e, ancorché non accompagnata dalla presentazione del modello VR ai fini della determinazione dell’importo richiesto a rimborso nella dichiarazione Iva, sottrae la fattispecie al termine biennale di decadenza sancito, in via residuale, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, articolo 21.

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