Restituzione delle prestazioni INPS a sostegno del reddito: come funziona?

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Restituzione delle prestazioni INPS a sostegno del reddito: come funziona il recupero delle somme? Nel messaggio numero 734 del 25 febbraio 2020 il meccanismo che si innesca quando un cittadino ne ha beneficiato non avendone diritto. Le varie fasi del procedimento e le regole per l'eventuale rateizzazione.

Restituzione delle prestazioni INPS a sostegno del reddito: come funziona?

Restituzione delle prestazioni INPS a sostegno del reddito: come funziona il recupero delle somme? Il messaggio numero 734 del 25 febbraio 2020 illustra il meccanismo che si innesca quando un cittadino ne ha beneficiato non avendone diritto e quali sono le fasi per il recupero delle cifre percepite indebitamente.

Come sottolinea lo stesso Istituto, non esistono ancora linee guida dedicate alla restituzione delle prestazioni INPS a sostegno del reddito.

Ma in attesa dell’emanazione di uno specifico regolamento con i criteri, i termini e le modalità da adottare è possibile far riferimento alla determinazione presidenziale numero 123 del 26 luglio 2017, con la quale è stato approvato “Regolamento recante i criteri, i termini e le modalità di gestione del recupero dei crediti INPS derivanti da indebiti pensionistici e da trattamenti di fine servizio/fine rapporto nelle fasi antecedenti l’iscrizione a ruolo”.

INPS - Messaggio numero 734 del 25 febbraio 2020
Chiarimenti sulle modalità di recupero sulle prestazioni in corso di pagamento degli indebiti da prestazioni a sostegno del reddito.

Prestazioni INPS a sostegno del reddito percepite indebitamente: come avviene la restituzione?

Il messaggio INPS numero 734 del 25 febbraio 2020 riporta le fasi del procedimento amministrativo previsto dal Regolamento a cui riferirsi.

I passaggi principali sono tre:

  • verifica da parte dell’INPS della possibilità di effettuare una compensazione cosiddetta impropria;
  • invio di una nota di debito al soggetto che ha percepito una prestazione INPS a sostegno del reddito non avendone diritto con la richiesta di restituzione entro 30 giorni;
  • dopo 30 giorni, recupero dell’indebito.

La compensazione impropria si verifica nel caso in cui il credito da parte del percettore si riferisca ad arretrati sulla stessa prestazione: ad esempio per quanto riguarda la disoccupazione agricola, potrebbe essere il trattamento riferibile ad una specifica annualità.

Il testo INPS illustra:

“Si dà luogo ad elisione delle reciproche partite di debito-credito tra l’Inps e l’assicurato/debitore ed il recupero dell’indebito di cui trattasi non soggiace al limite della misura del quinto della somma dovuta. Laddove sia effettuata una tale operazione deve essere fornita opportuna informativa all’interessato”.

Dopo la verifica, il soggetto interessato riceve una nota dall’INPS che riporta una serie di indicazioni:

  • motivazione a base dell’indebito;
  • diffida a restituire, in un’unica soluzione, la somma entro 30 giorni dal momento in cui si riceve l’avviso, nei soli casi di dolo, la cifra comprende anche gli interessi legali;
  • indicazione secondo cui, in caso di inottemperanza, l’INPS provvede, in linea con la normativa in vigore, al recupero coattivo dei propri crediti avvalendosi anche dell’Agente della riscossione competente.

Trascorsi i 30 giorni senza risultati, l’INPS procede con il recupero dell’indebito.

Due sono le modalità previste:

  • trattenuta su prestazioni erogate alla persona che ha percepito indebitamente le somme;
  • pagamento mediante rimessa in denaro.

Il messaggio chiarisce:

“In difetto, dunque, dei presupposti richiesti per procedere alla c.d. compensazione impropria o laddove, dopo l’operazione di compensazione residui una parte di indebito da recuperare, dovrà procedersi, ove possibile, al recupero mediante trattenuta su prestazione in corso di pagamento, che, in ossequio all’articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (e come già chiarito dal regolamento sopra richiamato), deve essere contenuto nei limiti del quinto della prestazione, da calcolare sul totale dei trattamenti in godimento, al lordo delle ritenute fiscali”.

Restituzione prestazioni INPS a sostegno del reddito percepite indebitamente: come funziona la rateizzazione

Per quanto riguarda il recupero delle prestazioni INPS a sostegno del reddito percepite indebitamente tramite la rimessa in denaro, c’è la possibilità di rateizzare il pagamento solo per debiti superiori a 100 euro.

In particolare, ci sono due regole di cui tener conto:

  • l’importo delle rate mensili non può essere inferiore a 60 euro, ad eccezione della rata finale;
  • la durata deve rispettare determinati standard.

La rateizzazione delle somme è ammessa nei seguenti limiti:

  • fino a 24 mensilità gli indebiti cosiddetti di condotta, vale a dire nei casi in cui il soggetto abbia intenzionalmente percepito una prestazione a cui non aveva diritto;
  • fino a 36 mensilità per gli indebiti civili, quelli in cui “la causa sottostante l’indebita erogazione risiede in fattori diversi dall’applicazione della specifica disciplina di settore, quali – a titolo esemplificativo – l’assenza di legittimazione del destinatario della prestazione; sono di questo tipo, ad esempio, gli indebiti derivanti da pronuncia di sentenza favorevole al beneficiario, riformata in un successivo grado di giudizio”, spiega l’INPS.
  • fino 72 mensilità per gli indebiti propri, ovvero nel caso in cui la causa è da rintracciare in una motivazione oggettiva insita nelle modalità stesse di calcolo ed erogazione della prestazione.

In conclusione il messaggio INPS numero 734 specifica:

“Per gli indebiti di condotta e civili la rateizzazione può essere accordata solo per comprovate situazioni socio-economiche dell’interessato e con applicazione sul dovuto, già maggiorato degli interessi legali decorrenti dalle date di effettuazione dei singoli pagamenti, degli interessi legali di dilazione di cui all’articolo 1282 c.c., fino all’effettivo soddisfo”.

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