Prestazioni a sostegno del reddito a soggetti senza fissa dimora: i chiarimenti dell’INPS

Guendalina Grossi - Leggi e prassi

L'INSP con il messaggio pubblicato il 4 luglio 2019 ha fornito alcuni importanti chiarimenti circa le prestazioni a sostegno del reddito per soggetti senza fissa dimora. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Prestazioni a sostegno del reddito a soggetti senza fissa dimora: i chiarimenti dell'INPS

Con il messaggio n. 2521 pubblicato il 4 luglio 2019, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle prestazioni a sostegno del reddito riferite a soggetti senza fissa dimora.

Già con il messaggio n. 689 del 20 febbraio 2019 l’Istituto previdenziale aveva dato le prime indicazioni operative per gestire l’istruttoria delle domande e dei pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito riferite sia ai soggetti dichiarati irreperibili che a quelli senza fissa dimora.

Ma dopo la richiesta da parte dei contribuenti di ulteriori chiarimenti, l’INPS ha deciso di fare luce sulla questione al fine di consentire loro di non perdere il diritto al beneficio.

Prestazioni a sostegno del reddito a soggetti senza fissa dimora: le istruzioni dell’INPS

L’INPS con il messaggio n. 2521 del 4 luglio 2019 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle prestazioni a sostegno del reddito a soggetti senza fissa dimora.

In particolare l’Istituto ci ha tenuto a ribadire che il presupposto per il riconoscimento del diritto alle prestazioni a sostegno del reddito a carattere assistenziale, è la residenza del beneficiario nel territorio dello Stato italiano, così come annotata nei registri anagrafici del Comune.

Di conseguenza anche le persone senza fissa dimora, se iscritte all’anagrafe di un Comune del territorio italiano, anche con una residenza “fittizia”, hanno diritto ad accedere e a continuare a fruire delle prestazioni in argomento.

Come identificare i soggetti senza fissa dimora

Come spiegato dall’INPS i soggetti senza fissa dimora sono persone che persone che non hanno una residenza fissa, ma hanno il diritto di ottenere una residenza, ancorché “fittizia”, nel Comune dove hanno stabilito il proprio domicilio, purché abbiano ottemperato agli obblighi previsti dall’articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, così come modificato dall’articolo 3, comma 38, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Per ulteriori informazioni si allega di seguito il messaggio dell’INPS n. 2521 pubblicato il 4 luglio 2019.

Messaggio n. 2521 del 4 luglio 2019 dell’INPS
Ecco il messaggio dell’INPS in cui si forniscono chiarimenti in merito alle prestazioni a sostegno del reddito a soggetti senza fissa dimora

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