Regime forfettario, i chiarimenti sull'esclusione dalla tassazione agevolata quando la nuova attività è considerata una mera prosecuzione della precedente. Per l'Agenzia delle Entrate, come spiegato nella risposta all'interpello numero 161 del 2020, è necessaria una valutazione non solo formale ma anche sostanziale.

Regime forfettario, a fornire chiarimenti sulle condizioni di esclusione della tassazione agevolata per le nuove attività è la stessa Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 161 del 2020.
Nel documento è spiegato quando si concretizzano le condizioni previste dalla lettera b) comma 65 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero la legge di bilancio 2015.
L’impossibilità di applicare la tassazione agevolata si verifica quando l’attività da esercitare è una mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
Il documento di prassi chiarisce che si verifica continuità quando il contribuente sceglierà di esercitare la stessa attività, svolta precedentemente come lavoratore dipendente, rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento.
Regime forfettario, esclusione se la nuova attività prosegue la precedente
Su alcune delle condizioni di esclusione dal regime forfettario fornisce chiarimenti la risposta all’interpello numero 161 del 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 161 del 29 maggio 2020
- Articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Applicazione del regime cd. Forfetario.
Le delucidazioni seguono il quesito di un contribuente sulla possibilità di applicare la tassazione agevolata per l’anno 2019, periodo in cui l’istante ha svolto attività di lavoro autonomo per un committente privato indipendente rispetto all’azienda presso la quale era stato dipendente.
Il riferimento normativo preso in considerazione per determinare la possibilità di applicazione del regime forfettario è il comma 65 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero la legge di Bilancio 2015.
Nello specifico la condizione presa in esame è quella prevista dalla lettera b):
“l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.”
L’Agenzia delle Entrate non condivide la soluzione prospettata dal contribuente e cita, a supporto dell’interpretazione, il paragrafo 5 della circolare numero 10/E del 4 aprile 2016.
La “ratio” della condizione di esclusione consiste nell’evitare che il beneficio possa essere fruito da soggetti che modifichino solo la veste giuridica della attività esercitata in precedenza.
La valutazione della prosecuzione dell’attività deve riguardare quindi non solo il profilo formale ma, soprattutto, quello sostanziale.
Come sottolinea il documento di prassi citato:
“ci sarà continuità quando il contribuente sceglierà di esercitare la medesima attività, svolta precedentemente come lavoratore dipendente rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento. Si ritiene che la prosecuzione rilevi anche quando la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per cause indipendenti dalla volontà del dipendente, tenuto conto che la norma in esame non fa riferimento a specifiche agevolazioni per i lavoratori in mobilità.”
Per tali motivazioni l’Agenzia delle Entrate evidenzia che, nel caso concreto dell’istante, la tassazione a cui dover fare riferimento è quella ordinaria.
Regime forfettario: il quadro normativo di riferimento
Nello spiegare i chiarimenti specifici sul regime forfettario, l’Agenzia delle Entrate ricapitola il quadro normativo di riferimento.
Ad istituire il regime fiscale agevolato per persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti è la legge n. 190 del 2014, ovvero la legge di Bilancio 2015, all’articolo 1, commi da 54 a 89.
Il regime forfettario è poi stato modificato dalla legge di Bilancio 2019 che, con l’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha previsto un’estensione dell’applicazione della tassazione agevolata.
Infine è intervenuta la legge di Bilancio 2020, che ha ulteriormente modificato l’ambito di applicazione del regime fiscale, con l’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Nello specifico la legge di Bilancio 2019 ha semplificato i requisiti per accedere al regime, prevedendo un limite sui ricavi o compensi di 65.000 euro.
Per il 2020 sono inoltre previsti ulteriori limiti relativi al lavoro dipendente e alle spese per compensi ai collaboratori, introdotti dalla legge di Bilancio 2020.
Per quanto riguarda le cause di esclusione e i requisiti per accedere al regime agevolato, nulla cambia per l’anno 2021. L’ultima Legge di Bilancio, infatti, ha lasciato invariate le regole per l’accesso al regime forfettario.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Regime forfettario, esclusione se la nuova attività è prosecuzione della precedente