Reddito di cittadinanza, dall’INPS novità sui requisiti

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Reddito di cittadinanza, l'INPS torna sui requisiti: con la circolare numero 100, l'Istituto ribadisce alcune novità importanti introdotte con la conversione in legge del DL numero 4 del 2019. Chiarimenti sul calcolo ISEE e patrimoni all'estero, sul calcolo di quanto spetta e sulle domande dei cittadini stranieri Extra UE, che al momento risultano bloccate.

Reddito di cittadinanza, dall'INPS novità sui requisiti

Reddito di cittadinanza, l’INPS torna sui requisiti: con la circolare numero 100 del 5 luglio 2019, l’Istituto illustra alcune novità importanti introdotte con la conversione in legge del DL numero 4 del 2019 e riscrive parte della circolare numero 43 del 20 marzo, con cui aveva dettato le regole da seguire per la presentazione delle domande in attesa dell’ok definitivo del Parlamento sul testo del Decreto.

In particolare, l’INPS si sofferma sulle modifiche che hanno un impatto significativo sulla presentazione delle domande.

I chiarimenti interessano un’ampia fascia di potenziali beneficiari: da chi è sottoposto a misura cautelare a chi detiene patrimoni all’estero, dai nuclei familiari con minorenni a chi percepisce la pensione di cittadinanza, arrivando ai cittadini stranieri extra UE per cui le domande, al momento, risultano bloccate.

INPS - Circolare numero 100 del 5 luglio 2019
Legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Modifiche alla disciplina del Reddito e della Pensione di cittadinanza.

Reddito di cittadinanza, dall’INPS novità sui requisiti

Dopo i primi mesi di rodaggio, con la circolare numero 100 del 5 luglio 2019, l’INPS torna sul reddito di cittadinanza e indica importanti novità sui requisiti necessari per ottenerlo, sottolineando alcuni aspetti che sono stati inseriti nel testo nell’ultima fase del processo di approvazione.

L’Istituto, che ha il compito di gestire le richieste di accesso al beneficio, passa a rassegna le regole aggiornate con le ultime modifiche, tra le più rilevanti:

  • la preclusione a richiedere il beneficio se il richiedente è sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, ovvero sia stato condannato, in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per i reati indicati nell’articolo 7 comma 3 del Decreto legge numero 4 del 2019,e la neutralizzazione, per l’individuazione della scala di equivalenza, di membri del nucleo sottoposti a una misura cautelare oppure condannati;
  • utilizzo dell’ISEE minori nel caso di nuclei familiari con minorenni;
  • verifica del requisito del patrimonio immobiliare considerando anche i patrimoni all’estero;
  • ai fini del calcolo ISEE, incremento dei relativi massimali per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza;
  • erogazione della pensione di cittadinanza anche tramite gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni. Si tratta di un’attuazione non immediata e per cui si attende ancora un apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.

Nella panoramica sui requisiti da rispettare per l’accesso al reddito di cittadinanza e su come questi siano cambiati durante il percorso di approvazione definitiva della legge di riferimento, particolare attenzione va dedicata anche ai nuclei familiari con componenti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie.

Anche per loro, infatti, sono state introdotte delle novità: la legge di conversione, infatti, limita l’esclusione al solo componente disoccupato che abbia presentato le dimissioni volontarie, riducendo nella misura di 0,4 punti il parametro della scala di equivalenza ai fini del reddito di cittadinanza.

Reddito di cittadinanza, dall’INPS novità e chiarimenti sui requisiti reddituali e patrimoniali

I requisiti reddituali e patrimoniali sono determinanti per l’accesso al reddito di cittadinanza e per stabilire il valore dell’assegno a cui si ha diritto.

Con la circolare numero 100 del 2019, l’INPS riepiloga le regole a cui attenersi e si sofferma su alcuni aspetti rilevanti per stabilire il calcolo ISEE, illustrando anche esempi pratici.

Il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti reddituali e patrimoniali, come aggiornati dalla legge di conversione:

  • un valore dell’ISEE inferiore a 9.360 euro;
  • un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di 30.000 euro; il valore del patrimonio immobiliare è relativo ai beni posseduti sia in Italia che all’estero. Gli immobili all’estero vanno dichiarati nell’ISEE con riferimento al valore al 31 dicembre dell’anno precedente, ai fini dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE), di cui all’articolo 19, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
  • un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo; le soglie sono ulteriormente incrementate di 5.000 euro per ogni componente con disabilità media, cosi come definita a fini ISEE, presente nel nucleo e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;

Sul calcolo del patrimonio mobiliare, un esempio pratico:

“Nucleo familiare di 3 soggetti di cui 1 disabile grave, il valore massimo del patrimonio mobiliare è pari a 17.500 euro, così calcolato: [6.000+(2.000*2)] = 10.000 euro, incrementato di 7.500 euro (per 1 componente disabile grave)”.

  • un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, soglia incrementata a 7.560 euro per la Pensione di Cittadinanza. In ogni caso, la soglia è incrementata a 9.360 euro, sempre moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini Rdc, nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE.

E sul punto, poi, l’INPS interviene con una precisazione importante:

“Il reddito familiare ai fini Rdc/Pdc non coincide con il valore ISR (Indicatore della Situazione Reddituale) rilevabile dall’attestazione ISEE, posto che per la determinazione del reddito familiare l’articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 4/2019, richiama esclusivamente l’articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. n. 159 del 2013.

Il mancato rinvio anche ai commi 3 e 4 del citato articolo comporta che la base di partenza per il calcolo del reddito familiare sia data dalla somma di tutti i redditi e trattamenti assistenziali che già concorrono alla formazione dell’ISR (reddito complessivo ai fini IRPEF di tutti i componenti, redditi soggetti a tassazione sostitutiva o a ritenuta d’imposta, redditi esenti, assegni per il mantenimento dei figli, reddito figurativo di attività finanziarie, ecc.), senza tuttavia poter operare anche la sottrazione delle componenti che invece vengono sottratte nell’ambito dell’ISEE (le spese sanitarie per disabili, gli assegni per il coniuge, la deduzione per redditi da lavoro dipendente ovvero pensione, le spese su base nucleo per il canone di locazione, ecc.)”.

Reddito di cittadinanza, dall’INPS novità sui requisiti e sul calcolo dell’assegno che spetta ai nuclei familiari

Dai requisiti si passa al calcolo dell’assegno che spetta a chi ha tutte le carte in regola per ottenerlo.

Il beneficio si compone di due quote:

  • QUOTA A: ad integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per la Pensione di cittadinanza la soglia è incrementata a 7.560 euro;
  • QUOTA B: ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini ISEE, fino ad un massimo di 3.360 euro annui. In caso di nuclei residenti in abitazioni di proprietà, per il cui acquisto o costruzione sia stato contratto un mutuo, il limite è di 1.800 euro. In caso di Pensione di cittadinanza, il limite massimo è comunque pari a 1.800 euro annui.

Può accadere che ai cittadini spetti solo una delle due quote:

“Relativamente al calcolo del beneficio complessivo, consistente nella quota A e nella quota B, l’importo massimo del beneficio spettante va calcolato nel rispetto del limite di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto-legge.

Tale limite risulta rilevante nel caso in cui il reddito familiare superi la soglia per accedere alla quota A, ma non la soglia per accedere al beneficio, nel caso in cui il nucleo risieda in una casa in locazione o abbia contratto un mutuo. In tale circostanza, ai nuclei beneficiari che vivono in abitazione in locazione ovvero hanno il mutuo, secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nel rispetto dell’importo massimo del beneficio previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge, seppure non spetti la quota A, può spettare la componente ad integrazione dell’affitto ovvero del mutuo, fino a concorrenza del valore di 9.360 euro moltiplicato per la soglia della scala di equivalenza, ridotto del reddito familiare.”

La circolare, poi, riporta il meccanismo di calcolo su cui si basa la scala di equivalenza e sottolinea le novità introdotte anche per quanto riguarda questo aspetto:

“Parametro 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1.

In sede di conversione in legge è stato previsto che il valore massimo è incrementato a 2,2, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini ISEE”.

Sono ininfluenti per la scala di equivalenza, i componenti del nucleo che si trovino nelle seguenti situazioni:

  • stato detentivo;
  • ricovero in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra P.A.;
  • disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa (modifica inserita in sede di conversione in legge);
  • sottoposti a misura cautelare personale ovvero condannati con sentenza definitiva intervenuta nei dieci anni precedenti la richiesta per determinati delitti.

Reddito di cittadinanza, l’INPS torna sui requisiti richiesti: stop alle domande dei cittadini stranieri

Se poi i requisiti reddituali si incrociano con quelli relativi alla cittadinanza, c’è bisogno di ulteriori precisazioni.

Con la circolare numero 100 del 2019, l’INPS comunica che le domande presentate da cittadini stranieri che provengono da Pesi non appartenenti all’Unione europea sono bloccate dal mese di aprile.

I cittadini extra UE, infatti, devono produrre una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, sui requisiti di reddito e patrimoniali, nonché sulla composizione del nucleo familiare. La norma prevede che la certificazione debba essere presentata in una versione tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana (che ne attesta la conformità all’originale).

Nel testo si legge:

“Il comma 1-ter dell’articolo 2, peraltro, prevede che le disposizioni del comma 1-bis non si applicano nei seguenti casi: a) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea aventi lo status di rifugiato politico; b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al predetto comma 1-bis.

Al riguardo, il comma 1-ter demanda ad un decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, l’individuazione dei Paesi i cui cittadini sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1-bis, per oggettiva impossibilità di produrre tale documentazione.

Ciò posto, nelle more dell’emanazione del citato decreto attuativo, l’Istituto ha provveduto a sospendere l’istruttoria di tutte le domande presentate a decorrere dal mese di aprile 2019 da parte di richiedenti non comunitari.

Dopo la pubblicazione del predetto decreto ed in relazione al contenuto dello stesso, l’Istituto provvederà a definire le domande in argomento”.

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