Sanzioni e interessi sono fuori dai calcoli per la confisca

In caso di condanna per i delitti dichiarativi e di omesso versamento, la confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato può essere disposta solo per il valore corrispondente all'imposta evasa, senza sanzioni né interessi. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza numero 17535 del 24 aprile 2019.

Sanzioni e interessi sono fuori dai calcoli per la confisca

Con l’Ordinanza numero 17535 del 24 aprile 2019 la Corte di Cassazione ha chiarito che, in caso di condanna per i delitti dichiarativi e di omesso versamento, la confisca dei beni costituenti il profitto del reato può essere disposta solo per il valore corrispondente all’imposta evasa, senza conteggiare né sanzioni né interessi.

Corte di Cassazione - Ordinanza n. 17535 del 24 aprile 2019
Sanzioni e interessi sono fuori dai calcoli per la confisca. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza numero 17535 del 2019.

La decisione – La vicenda riguarda un contribuente condannato per il reato di omesso versamento dell’IVA a cui il tribunale ha ordinato la confisca per un valore corrispondente all’Iva complessivamente evasa, oltre a sanzioni ed interessi.

Avverso l’ordinanza del tribunale il condannato ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione dell’art. 12-bis del D.Lgs. 74/2000 nella parte in cui il giudice di merito, nel disporre la confisca, ha conteggiato al valore dei beni costituenti il profitto del reato anche sanzioni ed interessi.

A parere del ricorrente, infatti, “le sanzioni non sono una voce del risparmio lucrato dall’evasore fiscale ma una conseguenza della condotta illecita” e, diversamente opinando, si violerebbe il principio del ne bis in idem.

La corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso e ha disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca disposta per il valore corrispondente alle sanzioni amministrative.

In primo luogo il profitto dei delitti tributari non è costituito da un accrescimento patrimoniale del soggetto attivo ma è caratterizzato dal risparmio economico derivante dal mancato pagamento d’imposta. Da tale principio deriva che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente “non può avere ad oggetto le sanzioni dovute a seguito dell’accertamento del debito, che rappresentano, invece, il costo del reato stesso, derivante dalla sua commissione”.

In altre parole, a parere dei giudici di legittimità la sanzione tributaria amministrativa rientra nel concetto di “costo” del reato e non di “profitto”, nel senso che rappresenta il costo del reato originato dalla commissione dello stesso.

Di conseguenza, “la commisurazione della confisca anche sull’importo della sanzione tributaria deve ritenersi illegittima dovendo il profitto essere individuato nella sola imposta evasa: il solo risparmio che ottiene il contribuente infedele” e tale principio deve ritenersi applicabile a tutti i reati fiscali dichiarativi o di omesso versamento delle imposte.

In questa sede i giudici hanno inoltre precisato che il summenzionato principio può essere derogato solo nell’ipotesi di reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all’art. 11 del D.Lgs. 74 del 2000 in quanto “il profitto, quale risparmio del contribuente, non può che essere calcolato con riferimento alla totalità del credito vantato dall’erario, essendo del tutto indifferente la natura delle voci che lo compongono, dato che la condotta illecita è finalizzata ad evitarne complessivamente il pagamento”.

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