Le rate di mutuo troppo alte legittimano il redditometro

Emiliano Marvulli - Dichiarazioni e adempimenti

In presenza di un'incompatibilità tra l'ammontare delle spese sostenute e il reddito dichiarato, l'accertamento sintetico è legittimo. Spetta al contribuente dimostrare che il reddito presunto dall'Amministrazione finanziaria non esiste o esiste in misura inferiore. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 1244 del 21 gennaio 2020.

Le rate di mutuo troppo alte legittimano il redditometro

È legittimo l’accertamento sintetico fondato sull’incompatibilità tra l’ammontare delle spese sostenute e il reddito dichiarato. È onere del contribuente dimostrare che il reddito presunto dall’Amministrazione finanziaria non esiste o esiste in misura inferiore, documentando la provenienza diversa e fiscalmente irrilevante della provvista utilizzata per il sostenimento delle spese contestate. Queste le conclusione contenute nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 1244/2020.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 1244 del 21 gennaio 2020
Le rate di mutuo troppo alte legittimano il redditometro. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 1244 del 21 gennaio 2020.

La sentenza - La vicenda attiene il ricorso proposto da un imprenditore avverso un avviso di accertamento, contenente la determinazione del maggior reddito imponibile determinato sulla base del cd. redditometro. A parere dell’Ufficio il contribuente avrebbe sostenuto spese per il pagamento delle rate di un mutuo di ammontare non compatibile con la capacità contributiva dichiarata. Sulla base di tale indice, pertanto, l’Ufficio erariale ha emesso l’atto impositivo, ritenuto però illegittimo dalla CTR competente. A parere dei giudici dell’appello, l’Ufficio non avrebbe tenuto conto di una serie di elementi, rappresentati in sede di contraddittorio, ritenuti validi per superare la presunzione dettata dal “redditometro” nella ricostruzione del reddito con metodo sintetico, tra cui l’aiuto finanziario prestato dalla madre dell’imprenditore, lo smobilizzo di fondi e di una precedente eredità, seppur risalente nel tempo, e dell’alienazione di un veicolo.

Nel ricorso per cassazione l’amministrazione ha lamentato violazione dell’art. 38 del D.P.R. 600/1973 perché l’accertamento sintetico, basato sul sistema del “redditometro”, prevede che la rettifica del reddito avvenga sulla base della presenza di certi beni o risorse, spettando al contribuente dimostrare la provenienza diversa (e fiscalmente assolta) rispetto al reddito delle risorse rinvenute, per giustificarne la disponibilità. Pertanto, avrebbe errato la CTR quando ha valorizzato affermazioni non documentate adeguatamente dai contribuenti e, in parte, già calcolate a scomputo dall’Ufficio.

I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto fondato il motivo di ricorso e cassato con rinvio la sentenza di merito impugnata.

In tema di accertamento sintetico adottato ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 600/1973, i giudici della Suprema Corte hanno ribadito che “tale metodo di accertamento dispensa l’Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su di essi e resta a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore”.

Oltretutto l’accertamento sintetico è un accertamento basato sulla capacità di spesa del contribuente, che richiede “logicamente” l’esistenza a monte della provvista necessaria per sostenere quelle spese e “che il possesso di redditi esenti o già sottoposti a tassazione nonché la loro durata deve essere dimostrata “con idonea documentazione” secondo l’art.38 precitato nel testo vigente ratione temporis e non con mere affermazioni”.

A parere del Collegio di Piazza Cavour i giudici di merito non hanno fatto corretta applicazione di tali principi, non consentendo tra l’altro di ricostruire adeguatamente il percorso logico sui cui hanno ritenuto assolto l’onere probatorio a carico del contribuente.

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