La quarantena non è più assimilata a malattia dal 1° gennaio 2022. Senza tutele anche i fragili

Giulia Zaccardelli - Leggi e prassi

Dal 1° gennaio 2022 la quarantena del lavoratore privato non è più equiparata a malattia. Ai lavoratori fragili continua ad essere garantito lo smart working, mentre viene meno l'equiparazione a ricovero ospedaliero dell'assenza da lavoro.

La quarantena non è più assimilata a malattia dal 1° gennaio 2022. Senza tutele anche i fragili

A partire dal 1° gennaio 2022 i lavoratori del settore privato in quarantena non riceveranno più l’indennità INPS di malattia.

Discorso simile riguarda anche i lavoratori fragili, sia del settore pubblico sia del privato: la loro assenza dal lavoro, giustificata da una patologia certificata, non è più assimilata al ricovero ospedaliero, e non dà diritto alla relativa indennità economica.

Fino al 31 dicembre 2021 la quarantena dei dipendenti del settore privato era assimilata alla malattia. Una misura che è stata prorogata solo ad ottobre dal Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022, che ha stanziato ulteriori fondi, e ne ha esteso l’operatività a tutto l’anno appena trascorso. Nessun finanziamento è stato invece previsto per il 2022.

Per quel che riguarda i lavoratori fragili, il Decreto Legge 221/2021 ha esteso la possibilità di lavorare in smart working fino al 28 febbraio 2022.

Non è stata però prolungata la durata dell’altra disposizione specifica prevista per i lavoratori maggiormente esposti ai rischi derivanti dal contagio da Covid-19, ossia l’equiparazione dell’assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero, prevista fino al 31 dicembre 2021.

La quarantena non è più assimilata a malattia dal 1° gennaio 2022. Quali lavoratori restano privi di tutela

Dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori che hanno avuto contatti con soggetti positivi al Covid-19 e che devono effettuare la quarantena, non è previsto il riconoscimento dell’indennità di malattia da parte dell’INPS.

Non è infatti stata prorogata l’operatività dell’articolo 26 comma 1 del Decreto Legge 18/2020, o Decreto Cura Italia, che equipara i giorni di quarantena a quelli di malattia, e permette al lavoratore di ricevere un’indennità economica dall’INPS.

Per comprendere meglio la portata di questa mancata proroga, è necessario innanzitutto capire cosa stabilisce la legge in materia di quarantena: chi deve farla e quanto dura.

Ad oggi è il Decreto Legge 229/2021 a dettare le regole.

Sono previsti 10 giorni di quarantena, nel caso di contatti con soggetti positivi, per:

  • persone non vaccinate;
  • persone che hanno avuto contatti a rischio prima che siano trascorsi 14 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario, e cioè dalla ricezione della prima o della seconda dose (a seconda del numero di dosi previste dal vaccino).

I lavoratori che hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni, e che hanno il Green pass valido, se asintomatici possono effettuare una quarantena di soli 5 giorni, che terminerà con un tampone antigenico o molecolare negativo.

Non sono soggetti a quarantena, ma solo ad auto sorveglianza, i lavoratori asintomatici che abbiano avuto un contatto a rischio:

  • dopo aver ricevuto la dose booster di vaccino;
  • entro 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale;
  • entro 120 giorni dalla guarigione dal Covid-19.

I lavoratori in auto sorveglianza potranno recarsi al lavoro, ma dovranno indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni da quando hanno avuto il contatto a rischio, ed effettuare un tampone antigenico o molecolare alla comparsa dei primi sintomi del Covid.

Se sono asintomatici, al quinto giorno dall’esposizione potranno effettuare un tampone antigenico o molecolare.

Restano pertanto privi di tutela solo coloro che devono effettuare la quarantena, e cioè non tutti i lavoratori del settore privato, bensì solo i non vaccinati, o coloro che non abbiano ancora ricevuto la seconda dose o il booster.

Per loro i 5 o 10 giorni di quarantena non saranno più assimilati alla malattia, e non riceveranno la relativa indennità dall’INPS.

Quarantena assimilata a malattia: nessun finanziamento previsto per il 2022

Il Decreto Cura Italia ha assimilato la quarantena dei lavoratori dipendenti del settore privato a malattia nel marzo 2020.

Grazie a questa disposizione, i lavoratori del settore privato, in quarantena a causa del Covid, hanno potuto ricevere un’indennità di malattia da parte dell’INPS.

Con il Decreto Cura Italia sono stati stanziati ben 663,1 milioni di euro per il 2020, per tutelare i lavoratori del settore privato in quarantena e i lavoratori fragili impossibilitati ad eseguire il proprio lavoro a causa di patologie certificate.

Con questa dotazione, sono state finanziate le domande per il 2020. La tutela per il 2021, invece, non è stata riconfermata subito.

Nel mese di marzo il Decreto Legge 41/2021 aveva stanziato ulteriori 282,1 milioni di euro solo per i lavoratori fragili, escludendo dalla tutela i dipendenti in quarantena.

I fondi per questa categoria sono arrivati solo ad ottobre: con 976,7 milioni di euro il Decreto Fiscale 2022 ha rifinanziato la misura e l’ha riattivata per tutto il 2021, consentendo all’INPS di riesaminare le domande sospese.

Come sopra evidenziato, ad oggi non sono previsti ulteriori fondi per i predetti soggetti, che si trovano pertanto sprovvisti di una copertura economica per i giorni trascorsi in quarantena.

Ricordiamo, come detto in precedenza, che il problema non si pone per tutti i lavoratori del settore privato, ma solo per quelli che non si siano ancora vaccinati, o che non abbiano ricevuto ancora la seconda dose o il booster.

Dal 1° gennaio 2022 l’assenza dei lavoratori fragili non è più equiparata a ricovero ospedaliero

Per i lavoratori fragili l’articolo 17 del Decreto Legge 221/2021 ha prorogato la modalità di lavoro in smart working fino al 28 febbraio 2022.

A dettare la normativa per i lavoratori fragili in tempo di Covid sono i commi 2 e 2-bis dell’articolo 26 del Decreto Cura Italia.

A decorrere dal 16 ottobre 2020, fino al 28 febbraio 2022, per i lavoratori fragili lo smart working è la modalità ordinaria di lavoro.

Potranno essere adibiti ad una mansione diversa, se questo assicura loro la possibilità di svolgere la prestazione in modalità agile, e anche la formazione professionale avverrà da remoto.

A stabilirlo è il comma 2-bis dell’articolo 26, così come prorogato dall’articolo 17 del Decreto Legge 221/2021.

Il comma 2 del Decreto Cura Italia ha inoltre previsto, per il 2020 e per il 2021, una seconda tutela economica per il lavoratore fragile, sia del settore privato sia del pubblico.

L’assenza del lavoratore fragile è stata equiparata al ricovero ospedaliero, con il riconoscimento di un’indennità dall’INPS in caso di situazione di rischio derivante da:

  • immunodepressione;
  • patologie oncologiche e relative terapie salvavita;
  • disabilità grave riconosciuta dalla legge 104

Il Decreto Legge 221/2021 che ha prolungato lo smart working per i lavoratori fragili non ha però previsto la proroga al 28 febbraio 2022 dell’operatività di questa disposizione, lasciando pertanto privi di tutela i lavoratori fragili che non possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.

Una “svista” o una scelta consapevole? Sul punto si resta in attesa di ulteriori chiarimenti.

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