Proroga contratti a termine, anche per più di 4 volte e oltre il 31 dicembre 2020

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Proroga contratti a termine senza causale, con le novità del Decreto Agosto è possibile anche se è già stato raggiunto il limite canonico delle quattro volte. Inoltre la scadenza del 31 dicembre 2020 riguarda la formalizzazione del rinnovo o della proroga del rapporto di lavoro, che può estendersi anche nel 2021. A chiarirlo è l'Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota numero 713 del 16 settembre 2020.

Proroga contratti a termine, anche per più di 4 volte e oltre il 31 dicembre 2020

Proroga contratti a termine senza causale, i chiarimenti forniti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota numero 713 del 16 settembre 2020 fanno luce sulle novità del Decreto Agosto e delineano un’ampia possibilità di intervento.

Nel rispetto dei 24 mesi è possibile, infatti, allungare i tempi del rapporto di lavoro anche se è già stato raggiunto il limite delle quattro volte imposto dalla norma di riferimento e inoltre la scadenza del 31 dicembre 2020 indicata nel DL numero 104 del 2020 riguarda solo la formalizzazione della proroga e del rinnovo e non il contratto stesso.

Su questo punto l’INL rivede la posizione che aveva assunto in precedenza.

INL - Nota numero 713 del 16 settembre 2020
D.L. n. 104 del 14 agosto 2020. Prime indicazioni.

Proroga contratti a termine, anche per più di 4 volte e oltre il 31 dicembre 2020

Il Decreto Agosto, infatti, interviene e modifica le regole previste in prima battuta dal Decreto Rilancio.

In particolar modo viene riscritto l’articolo 93 del precedente provvedimento come segue:

“In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.

La rigidità, sottolinea l’INL nella nota numero 713 del 16 settembre 2020, riguarda il limite dei 24 mesi mentre su altri fronti c’è ampio margine di manovra, e in particolare:

  • anche quando il rapporto è stato già oggetto di quattro proroghe è possibile comunque prorogare ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi o rinnovarlo anche prima della scadenza del cosiddetto periodo cuscinetto, ovvero i 10 o 20 giorni da attendere secondo il meccanismo dello stop and go;
  • la durata del rapporto di lavoro può protrarsi anche dopo il 31 dicembre 2020, termine da considerare come scadenza solo per la formalizzazione della stessa proroga o del rinnovo.

Quest’ultima precisazione è tutt’altro che scontata, dal momento che in una nota sulle novità dell’articolo 93 del Decreto Rilancio lo stesso Ispettorato aveva assunto posizioni diverse:

“Ai fini della proroga o del rinnovo “acausale” di cui alla predetta disposizione, deve quindi ricorrere la seguente doppia condizione:

  • il contratto a tempo determinato deve risultare in essere al 23 febbraio (sono pertanto esclusi i contratti stipulati per la prima volta dopo il 23 febbraio);
  • il contratto di lavoro prorogato o rinnovato deve cessare entro il 30 agosto 2020”

Così si legge nel testo pubblicato il 3 giugno 2020.

Proroga contratti a termine senza causale: i chiarimenti dell’INL sulle novità del Decreto Agosto

I due interventi, anche molto ravvicinati considerando la conversione del Decreto Rilancio a metà luglio, sulla proroga dei contratti a termine senza causale hanno generato una mole di dubbi.

L’INL prova a sciogliere, quindi, diversi interrogativi e specifica che la nuova disposizione che sostituisce la precedente consente di adottare la nuova proroga o il nuovo rinnovo anche se lo stesso rapporto di lavoro è stato prorogato o rinnovato in applicazione dell’articolo 93 del D.L. n. 34/2020.

Ma, ribadisce, c’è sempre da rispettare il limite di durata massima di 24 mesi.

Inoltre il Decreto Agosto, tra le novità, ha abrogato il comma 1 bis dell’art. 93, entrato in vigore meno di un mese prima con la legge di conversione del DL Rilancio, che prevedeva una proroga automatica dei contratti a termine per un periodo pari alla sospensione dell’attività lavorativa causata dall’emergenza COVID-19.

Sul tema l’Ispettorato chiarisce:

“Al riguardo, si ritiene che la proroga automatica fruita nel periodo di vigenza della suddetta disposizione (18 luglio – 14 agosto) vada considerata “neutrale” in relazione al computo della durata massima di 24 mesi del contratto a tempo determinato anche ai fini di quanto disposto dal nuovo comma 1 dell’art. 93”.

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