Proroga cassa integrazione imprese strategiche, domanda con causale COVID DL 4/2022: istruzioni INPS

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Proroga cassa integrazione imprese strategiche: domanda con causale COVID DL 4/2022 per periodi di riduzione o sospensione delle attività fino al 31 marzo. Le istruzioni INPS per presentare istanza di accesso alle 26 settimane previste dal Decreto Sostegni ter nel messaggio numero 816 del 18 febbraio 2022.

Proroga cassa integrazione imprese strategiche, domanda con causale COVID DL 4/2022: istruzioni INPS

Il Decreto Sostegni ter ha previsto una proroga della cassa integrazione emergenziale esclusivamente per le imprese di rilevante interesse strategico nazionale. Il testo ha introdotto 26 nuove settimane di CIGO accessibili con la causale COVID 19 DL 4/2022 per periodi fino al 31 marzo 2022.

Con il messaggio numero 816 del 18 febbraio 2022, l’INPS ha fornito le istruzioni da seguire per presentare domanda di accesso ai trattamenti di integrazione salariale.

Prima scadenza per la trasmissione delle istanze fissata al 31 marzo 2022, possibilità di accesso anche per i datori di lavoro che hanno già richiesto l’accesso agli ammortizzatori sociali con causali ordinarie.

Proroga cassa integrazione imprese strategiche: istruzioni INPS sulla domanda con causale COVID DL 4/2022

La proroga della cassa integrazione Covid prevista dall’articolo 22 del DL n. 4/2022 riguarda esclusivamente le imprese con un numero di lavoratori dipendenti pari o superiore a 1.000 e che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.

Sono state previste ulteriori 26 settimane fruibili fino al 31 marzo 2022 e suddivise in un due blocchi da 13.

Nel messaggio numero 816 del 18 febbraio 2022 si legge:

“I datori di lavoro interessati dalla norma in argomento possono, dunque, presentare domanda di CIGO con la causale «COVID 19 - D.L. 4/2022», per un periodo di durata massima pari a 13 settimane - collocabile anche in continuità con i precedenti periodi di trattamento autorizzati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125 - e fruibile entro e non oltre il 31 marzo 2022”.

Con una nuova e successiva domanda, gli stessi datori di lavoro possono beneficiare di altre 13 settimane aggiuntive fruibili sempre fino al 31 marzo 2022 e accessibili allo stesso modo tramite la causale “COVID 19 - D.L. 4/2022”.

I trattamenti di integrazione salariale possono essere richiesti per i lavoratori dipendenti alla data del 27 gennaio 2022.

La cassa integrazione Covid prevista dal Decreto Sostegni ter è gratuita: non è dovuto alcun contributo addizionale.

Ma le quote di TFR maturate dai lavoratori restano a carico del datore di lavoro.

Proroga cassa integrazione COVID imprese strategiche: le date di scadenza per la domanda

Oltre a chiarire le modalità di accesso alle nuove settimane di CIGO emergenziale, il messaggio INPS chiarisce la tabella di marcia da rispettare per procedere con la domanda.

Sono due le date di scadenza da considerare.

Periodo di riferimentoScadenza domanda CIGO Covid
Domande per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti da data anteriore al 28 febbraio 2022 31 marzo 2022
Domande per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° marzo 2022 30 aprile 2022

Le aziende di rilevante interesse strategico che hanno già trasmesso domande di cassa integrazione con una causale ordinaria, per periodi parzialmente o totalmente sovrapposti ai periodi coperti dalle nuove 26 settimane di CIGO COVID, possono procedere con l’annullamento delle istanze già presentate e inviare nuove domande con la causale “COVID 19 – D.L. 4/2022”.

Anche i datori di lavoro che hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinaria e che devono sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica possono beneficiare della proroga del DL Sostegni ter.

In questo caso è necessario richiedere la sospensione del trattamento di integrazione salariale straordinaria in corso al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. E solo dopo il decreto di sospensione, sarà possibile inoltrare all’INPS l’istanza di autorizzazione ai trattamenti di cassa integrazione salariale previsti dll’articolo 22 del decreto-legge n. 4/2022.

Il messaggio numero 816 del 18 febbraio 2022, infine, specifica:

“Il conguaglio delle integrazioni salariali erogate ai propri dipendenti deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo (art. 7 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148). Il predetto termine di decadenza si applica anche laddove la denuncia Uniemens generi un saldo a credito per l’azienda”.

E il testo integrale del documento INPS riporta anche le istruzioni da seguire per la compilazione dei flussi Uniemens.

INPS - Messaggio numero 816 del 18 febbraio 2022
Articolo 22, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale. Modalità di esposizione del conguaglio. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

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