Proroga INPS, le scadenze rinviate dalle misure del Governo per il Coronavirus

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Proroga INPS, con la circolare numero 64 del 28 maggio 2020 l'Istituto fornisce le istruzioni sulle scadenze rinviate dalle misure del Governo. Nel documento di prassi sono riepilogati i destinatari delle sospensioni del Decreto Cura Italia convertito, del decreto Liquidità e del decreto Rilancio. Indicazioni e dettagli per datori di lavoro privati e committenti della Gestione separata.

Proroga INPS, le scadenze rinviate dalle misure del Governo per il Coronavirus

Proroga INPS, con la circolare numero 64 del 28 maggio 2020 l’Istituto aggiunge ulteriori istruzioni, a quelle già anticipate nei precedenti pronunciamenti, sulle scadenze rinviate dalle misure del Governo.

Il documento di prassi fa il punto sulle sospensioni delle misure economiche dell’esecutivo: il decreto Cura Italia e le modifiche della legge di conversione, il decreto Liquidità e il decreto Rilancio.

L’Istituto ricapitola quali sono i destinatari interessati e fornisce le istruzioni da seguire e i termini da rispettare per le scadenze.

Indicazioni per i datori di lavoro privati e i committenti della Gestione separata.

Proroga INPS, le scadenze rinviate dalle misure del Governo per il Coronavirus

Proroga INPS, l’Istituto aggiunge ulteriori istruzioni da seguire, ad integrazione dei precedenti documenti di prassi.

La circolare numero 64 del 28 maggio 2020 l’Istituto aggiunge fa il punto su quanto previsto dagli interventi del Governo sulle scadenze rinviate.

INPS - Circolare numero 64 del 28 maggio 2020
Emergenza epidemiologica da COVID-19: disposizioni concernenti la sospensione dei termini introdotta dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, altresì, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Proroga della ripresa dei versamenti sospesi. Integrazioni delle circolari n. 37 del 12 marzo 2020, n. 52 del 9 aprile 2020 e n. 59 del 16 maggio 2020. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Le sospensioni sono contenute in ognuna delle tre misure economiche dell’esecutivo:

I documenti di prassi richiamati dall’INPS sono, invece, i seguenti:

Il testo del documento INPS si articola come segue:

  • Premessa;
  • Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e ss.mm.ii. e proroga della ripresa dei versamenti sospesi;
  • Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 61, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020 e ss.mm.ii. e proroga della ripresa dei versamenti sospesi;
  • Soggetti interessati alla sospensione contributiva ai sensi dell’articolo 61 del decreto-legge n. 18/2020 e ss.mm.ii;
  • Soggetti interessati alla sospensione contributiva ai sensi dell’articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18/2020 e ss.mmi.ii., introdotto dalla legge di conversione n. 27/2020;
  • Modalità di sospensione;
  • Aziende con dipendenti;
  • Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria;
  • Quote a carico dei lavoratori;
  • Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995;
  • Aziende agricole assuntrici di manodopera;
  • Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare;
  • Proroga della data di ripresa dei versamenti contributivi sospesi ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge n. 9/2020;
  • Proroga della data di ripresa dei versamenti contributivi sospesi ai sensi dell’articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e ss.mm.ii;
  • Proroga della data di ripresa dei versamenti contributivi sospesi ai sensi dell’articolo 18, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 23/2020 e ss.mm.ii;
  • Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione (articolo 154 del decreto-legge n. 34/2020). Attività di formazione degli avvisi di addebito e di notifica delle diffide di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/1983;
  • Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (art. 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020) e attività di formazione degli avvisi di addebito;
  • Istruzioni contabili.

Proroga INPS, i destinatari della sospensione dell’dell’articolo 61, comma 2, del decreto Cura Italia

La platea più numerosa della proroghe di cui si dà conto nella circolare INPS è forse quella prevista dall’articolo 61, comma 2, del decreto Cura Italia.

Tale riferimento normativo prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per diverse categorie di soggetti per i quali erano già stati presi provvedimenti con dall’articolo 8 del decreto numero 9 del 2 marzo 2020.

A tale platea si sono aggiunte le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator.

Con le modifiche della legge di conversione sono state inoltre incluse le librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali gestite direttamente dalle stesse.

Dopo le varie modifiche i soggetti interessati sono dunque i seguenti:

  • imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;
  • federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  • soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi;
  • soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  • soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  • soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  • soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  • soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  • aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  • soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;
  • soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  • soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skilift;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  • soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
  • esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La sospensione prevista inizialmente dal 2 marzo al 30 aprile è stata poi spostata in avanti al 31 maggio ed è infine stata rinviata al 16 settembre 2020 per effetto di quanto previsto dal decreto Rilancio.

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