PIR: cosa sono e come funzionano

Redazione - Leggi e prassi

Cosa sono e come funzionano i PIR, piani individuali di risparmio esenti da imposte sui redditi e tassa di successione (ma a specifiche condizioni).

PIR: cosa sono e come funzionano

Cosa sono i PIR? Negli ultimi tempi si è molto parlato dei piani individuali di risparmio, introdotti dalla Legge di Bilancio 2017 ed ulteriormente estesi a partire dal 1° gennaio 2018.

Per spiegare come funzionano e quali sono i vantaggi di investire in PIR sono stati pubblicati due documenti interpretativi della norma: le linee guida del MEF e la circolare n. 3/E dell’Agenzia delle Entrate.

I piani di risparmio individuali sono stati introdotti con l’obiettivo di fornire alle famiglie maggiori possibilità di rendimento e, soprattutto, aumentare le risorse finanziarie disponibili per le imprese che intendono effettuare investimenti di lungo termine.

Il regime fiscale dei redditi derivanti dai PIR, costituiti secondo specifiche indicazioni e percentuali di investimento, prevede due diverse agevolazione: da un lato, l’esenzione fiscale dalle imposte derivanti dagli strumenti finanziari detenuti e dall’altro l’esenzione dalla tassa di successione.

Investire in PIR prevede tuttavia il rispetto di specifiche regole: di natura soggettiva, oggettiva e temporale. Ecco cosa sono e come funzionano i piani individuali di risparmio (e se conviene investirvi i propri risparmi).

Cosa sono i PIR?

I PIR sono uno strumento di investimento per il quale è stato previsto un particolare regime fiscale agevolato.

Ad introdurlo è stata la Legge di Bilancio 2017 e il loro obiettivo è duplice: da un lato agevola le famiglie che intendono investire in modo proficuo i propri risparmi e, parallelamente, rappresenta una delle forme di sostegno alle imprese italiane. Vediamo perché.

Innanzitutto, i soggetti che possono investire in PIR sono esclusivamente le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa con residenza in Italia e che, nello stesso momento, non sono titolari di un altro piano di risparmio.

La legge non prevede particolari vincoli di età: il piano individuale di risparmio può essere intestato anche ad un minorenne ma, in tal caso, il genitore che amministra il PIR non potrà a sua volta essere titolare di un altro piano.

Per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste, il PIR dovrà essere detenuto per un periodo minimo di cinque anni: in caso di mancato rispetto dell’holding period il contribuente decade dal regime di esenzione e dovrà pagare le imposte comprensive di interessi (ma non delle sanzioni).

Tuttavia, nel caso di cessione o rimborso del PIR è prevista la possibilità di permanere nel regime fiscale agevolato nel caso di reinvestimento delle somme entro 90 giorni in altri strumenti finanziari.

Come funzionano i PIR: i vincoli di composizione del piano

La normativa che regola il funzionamento dei PIR prevede, come si è già avuto modo di notare, vincoli stringenti. Oltre al requisito soggettivo e alla durata minima di cinque anni di permanenza nel piano, sono previste regole precise sugli strumenti di investimento detenuti.

Il contribuente, unico intestatario del PIR, potrà destinare al piano somme o valori di importo non superiore a 30.000 euro per ciascun anno solare; il limite all’entità dell’investimento è fissato a 150.000 euro complessivi.

Le linee guida pubblicate dal MEF stabiliscono, inoltre, alcune regole in merito alla composizione dell’investimento:

  • in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell’anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 TUIR o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo;
  • il 70 per cento dell’investimento, inoltre, deve essere destinato per almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (i cc.dd. vincoli di investimento);
  • le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti per una quota
    superiore al 10 per cento del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo
    dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti (il c.d. limite alla
    concentrazione).

Non è possibile investire somme o valori in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Paesi non collaborativi e, inoltre, il piano potrà essere costituito solo da strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni sociali qualificate e dagli strumenti da cui derivano redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile.

Le agevolazioni fiscali sui PIR: esenzione reddito e tasse di successione

Per i contribuenti che investono in PIR, secondo i vincoli e i requisiti precedentemente elencati, è previsto l’esonero dal pagamento delle imposte sui redditi prodotti nonché l’esonero dalle imposte di successione. In sostanza, il risparmiatore che detiene il piano di risparmio individuale rispettando il vincolo dei cinque anni è completamente esonerato dal pagamento delle imposte sul capital gain conseguito.

Tuttavia, in caso di dismissione prima dei cinque anni, nonché di mancato rispetto di quanto previsto dalle leggi di riferimento, i redditi decadono dal regime agevolato e sarà necessario versare le imposte dovute, comprensive di interessi ma senza l’applicazione di sanzioni.

Nel caso di cessione o rimborso dell’attività è possibile permanere nel regime agevolato previsto dal PIR se entro 90 giorni viene effettuato il reinvestimento in altri strumenti finanziari, nel rispetto dei vincoli di investimento previsti dal regime.

In caso di mancato reinvestimento, invece, il versamento delle imposte e degli interessi va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui cade il termine ultimo per il reinvestimento, utilizzando modello F24 e il codice tributo:

1070 denominato P.I.R. - Somme dovute a titolo di imposte ed interessi a seguito della decadenza dal beneficio fiscale - articolo 1, comma 106, della legge n. 232/2016.

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