Come viene indicato in busta paga il permesso elettorale per presidenti, segretari e scrutatori impegnati nelle giornate di elezioni? I giorni di assenza dal lavoro per tali motivi sono retribuiti come giornate di attività lavorativa

I lavoratori e le lavoratrici dipendenti impegnate nei seggi elettorali hanno diritto a alla piena retribuzione per le giornate di voto e scrutinio.
I giorni di assenza coperti ad permessi elettorali, infatti, sono considerati a tutti gli effetti giornate di attività lavorativa.
Bisogna però fare attenzione ai giorni in cui si svolgono votazioni e il successivo spoglio dei voti. C’è differenza infatti tra giornate lavorative e non lavorative.
Come è retribuito in busta paga il permesso elettorale per presidenti e scrutatori
Il prossimo 8 e 9 giugno si andrà a votare per il referendum abrogativo e come per ogni tornata elettorale saranno molti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, del pubblico e del privato, impegnate nei seggi nelle varie funzioni, presidente di seggio, segretario, scrutatore, rappresentante di lista, di candidato o di gruppo di candidati.
Tutte queste figure hanno diritto a giorni di assenza dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e scrutinio.
La disciplina dei permessi elettorali si applica a prescindere dal fatto che il contratto di lavoro subordinato sia a tempo indeterminato o determinato e il datore di lavoro non può ostacolare o limitare l’esercizio di tale diritto per ragioni produttive e /o organizzative.
I giorni di elezioni vengono considerati come delle giornate di attività lavorativa a tutti gli effetti e pertanto devono essere retribuiti, secondo quanto previsto dall’articolo 119 del DPR n. 361 del 1957.
Bisogna però fare particolare attenzione alla distinzione tra giornate lavorative e non lavorative. Solitamente, infatti, le elezioni si svolgono nel weekend ma spesso si protraggono, così come gli scrutini, anche al lunedì o al martedì successivo.
Nel caso del prossimo referendum, si considera lavorativa la giornata di lunedì 9 ed eventualmente il martedì nel caso in cui le operazioni di spoglio continuino anche dopo le 24 del lunedì.
Si considera lavorativo anche il sabato in caso di settimana lavorativa lunga. In caso di settimana corta, invece, la giornata è intesa come non lavorativa.
Sono giornate festive, infine, la domenica e le giornate che cadono nelle date di altri tipi di festività.
Questa distinzione, però, può variare anche sulla base del calendario lavorativo settimanale del singolo dipendente: possono infatti essere considerate giornate lavorative anche il sabato e la domenica quando i riposi cadono in altri giorni della settimana.
Permessi elettorali: come sono retribuite giornate lavorative e festive
Per le giornate di permesso elettorale considerate come lavorative, i dipendenti impegnati nei seggi hanno diritto ad assentarsi dal lavoro e a ricevere la normale retribuzione prevista per l’intera giornata.
Per le giornate non lavorative, invece, si ha diritto a una giornata di riposo compensativo, da utilizzare dopo il termine delle operazioni elettorali. Ad esempio se il tutto si conclude di lunedì il lavoratore si può assentare il martedì.
La giornata di riposo compensativo può anche essere monetizzata, se lavoratore e datore di lavoro decidono di inserire in busta paga una giornata lavorativa aggiuntiva.
Le giornate di riposo compensativo devono essere richieste subito dopo il termine delle operazioni elettorali in accordo con il datore di lavoro.
Infine, per la domenica e le altre giornate festive il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo nel periodo immediatamente successivo al termine delle operazioni di voto.
Nel caso del prossimo referendum, dunque, se si lavora secondo la settimana corta, quindi dal lunedì al venerdì, ad essere retribuita sarà la giornata di lunedì 9 (ed eventualmente di martedì 10 se le operazioni di spoglio dovessero protrarsi, anche di poco, dopo la mezzanotte). Per la domenica, invece, il lavoratore potrà scegliere, in accordo con il datore di lavoro, tra il giorno di riposo compensativo o la retribuzione della giornata.
In caso di settimana lunga, invece, il lavoratore sarà retribuito appieno per le due giornate.
La retribuzione a carico del datore di lavoro rappresenta a tutti gli effetti una voce retributiva ed è pertanto assoggettabile a ritenute e a contribuzione. Come previsto dall’articolo 2 della legge n. 178/1981, le somme corrisposte da parte del datore di lavoro, sono detraibili dall’imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito.
Permessi elettorali: cosa deve fare il lavoratore coinvolto nell’attività di seggio?
I lavoratori e le lavoratrici coinvolte nelle operazioni elettorali sono tenuti a fornire un preavviso al datore di lavoro per comunicare il loro impegno. Prima della ripresa dell’attività dovranno mostrare il documento con la convocazione al seggio, che attesta giorni e durata (apertura e chiusura) delle operazioni.
La documentazione deve essere firmata dal presidente del seggio (e dal vicepresidente se l’interessato ha funzioni di presidente).
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Come è retribuito in busta paga il permesso elettorale?