Pensione INPS, è esclusa dalla flat tax pensionati ma non ne preclude l’accesso

Rosy D’Elia - Irpef

Pensione INPS, non può rientrare nella flat tax pensionati ma non preclude la possibilità di applicare l'imposta sostitutiva del 7% su altre prestazioni pensionistiche di fonte estera. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 280 del 27 agosto 2020.

Pensione INPS, è esclusa dalla flat tax pensionati ma non ne preclude l'accesso

La pensione INPS non può rientrare nella flat tax pensionati, ma non preclude al contribuente che la percepisce l’accesso al regime agevolato che prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 7% su redditi di qualunque categoria prodotti all’estero.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 280 del 27 agosto 2020 prendendo spunto dai dubbi esposti da un contribuente che percepisce assegni pensionistici da tre stati diversi.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 280 del 27 agosto 2020
Ambito applicativo dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera ai soggetti titolari anche di redditi da pensione erogata da un Istituto di previdenza residente in Italia (articolo 24-ter del TUIR).

Pensione INPS, esclusa dalla flat tax pensionati ma non ne preclude l’accesso

Il pensionato, attualmente residente all’estero, è iscritto all’AIRE di Boston dopo aver acquisito la cittadinanza italiana in seguito a un matrimonio con un’italiana.

Dal momento che ha svolto la sua carriera lavorativa a cavallo tra Stati Uniti, Belgio e Italia percepisce tre pensioni da tre diversi enti:

  • una dalla Social Security Administration americana;
  • una dal Service Federal des Pensions Belga;
  • una dall’INPS.

Si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di beneficiare della flat tax pensionati, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera dall’articolo 24 ter del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, anche se percepisce la pensione INPS, oltre a quelle di fonte estera.

Con la risposta all’interpello numero 280 del 27 agosto 2020, arriva il via libera sull’applicazione dell’imposta sostitutiva, ad esclusione delle somme che arrivano dall’Italia:

“Si ritiene dunque che l’Istante, al ricorrere delle condizioni previste dal citato articolo 24-ter, possa beneficiare del relativo regime di favore ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, in quanto non risulta ostativa la circostanza che lo stesso Istante sia anche titolare di redditi da pensione erogati dall’INPS.

Tuttavia, in relazione a quest’ultimi redditi erogati dall’INPS (quale Istituto residente in Italia), non si applica l’articolo 24-ter del TUIR, in quanto redditi di fonte italiana per i quali valgono i principi ordinari di tassazione vigenti per i soggetti residenti”.

Pensione INPS tassata in maniera ordinaria per i pensionati che si trasferiscono dall’estero

Nel motivare la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate riepiloga tutte le regole da seguire per accedere alla flat tax pensionati.

Requisito fondamentale è il trasferimento della residenza dall’estero in uno dei Comuni del Mezzogiorno o in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, che rientrano nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

Non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l’opzione diventa efficace è il presupposto fondamentale per il rispetto di questo requisito.

E l’Agenzia delle Entrate sottolinea:

“Non ha alcun rilievo la nazionalità del soggetto che si trasferisce, in quanto l’accesso al regime è consentito sia a un cittadino straniero sia a un cittadino italiano, purché sia integrato il presupposto della residenza fiscale all’estero per il periodo indicato dalla norma e l’ultima residenza sia stata in un Paese con il quale siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale”.

L’agevolazione è valida per i primi 9 periodi d’imposta successivi a quello in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale, per un totale di 10, e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia.

Altro requisito chiave per l’accesso alla flat tax pensionati è la titolarità da parte delle persone fisiche “dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri”.

E, con una serie di rimandi interni al TUIR, l’Agenzia delle Entrate arriva alla conclusione utile per il caso analizzato:

  • in quanto redditi prodotti all’estero, alle pensioni corrisposte da soggetti esteri è possibile applicare l’imposta sostitutiva;
  • restano escluse, invece, le pensioni INPS percepite dai soggetti che si sono trasferiti in Italia e hanno optato per il regime previsto dall’articolo 24 ter del TUIR.

Queste ultime, infatti, “vengono tassate in base alle ordinarie disposizioni”, specifica il documento.

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