Pensione di reversibilità: per il figlio fuori dal matrimonio una quota più alta

Francesco Rodorigo - Pensioni

Il figlio minorenne nato fuori dal matrimonio ha diritto ad una quota di pensione di reversibilità più alta rispetto a quella attualmente prevista. La sua condizione dovrebbe essere equiparata a quella del figlio orfano dei genitori al quale spetta il 70 per cento del trattamento. Lo ha precisato la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 100 depositata il 19 aprile 2022, segnalando al legislatore la necessità di un intervento tempestivo per definire con esattezza la quota.

Pensione di reversibilità: per il figlio fuori dal matrimonio una quota più alta

Pensione di reversibilità, la sentenza n. 100 della Corte Costituzionale depositata il 19 aprile 2022 chiede una rideterminazione delle quote spettanti nel caso di un figlio nato fuori dal matrimonio.

La Corte ha dichiarato inammissibile che al figlio nato fuori dal vincolo matrimoniale spetti un trattamento diverso rispetto al figlio orfano dei genitori e ha segnalato al legislatore la necessità di un intervento tempestivo a tutela di questa categoria di beneficiari del trattamento di reversibilità.

Pensione di reversibilità: il figlio nato fuori dal matrimonio ha diritto ad una quota più alta

Tramite la sentenza n. 100 depositata il 19 aprile 2022 la Corte Costituzionale ha indicato che il trattamento di reversibilità che spetta al figlio minorenne nato fuori dal matrimonio non può essere diverso da quello che spetta al figlio orfano dei genitori.

Nel caso della morte di un genitore assicurato, il trattamento di reversibilità spetta al coniuge superstite e al figlio minorenne in misura diversa:

  • 60 per cento al coniuge;
  • 20 per cento al figlio.

La Corte, però, sottolinea come nel caso in questione il figlio nato fuori dal vincolo matrimoniale non possa concorrere al trattamento con il coniuge che non è suo genitore.

In questo caso, infatti, il minore non potrebbe beneficiare, neanche indirettamente, della quota del coniuge superstite.

“Per altro verso, se il figlio superstite è invece nato fuori dal matrimonio, egli può contare solo sulla quota del 20 per cento a lui direttamente attribuita. È evidente che, nei casi come quello in esame, e a differenza del caso sotteso alla pronunzia di questa Corte del 2009, vi è bensì un altro avente diritto alla quota di reversibilità – l’ex coniuge superstite –, ma costui non è genitore di quel figlio: la mancanza del rapporto di filiazione fa, quindi, presumere che quest’ultimo non potrà beneficiare, neppure indirettamente, di tale quota.

La condizione del figlio nato fuori dal matrimonio, dunque, ai fini che qui interessano, è comparabile a quella del figlio orfano di entrambi i genitori. Come nel caso deciso nel 2009, dunque, anche nella presente fattispecie c’è una diseguaglianza sostanziale che è necessario riequilibrare.”

Per questa ragione la Corte sostiene che il figlio nato al di fuori del matrimonio in caso della morte del genitore è equiparabile al figlio orfano di entrambi i genitori, a cui attualmente spetta un quota del 70 per cento.

Pensione di reversibilità: verso la rideterminazione delle quote per il figlio fuori dal matrimonio

La Corte, pur riconoscendo l’inadeguatezza del sistema in vigore al momento, si rimette dall’esprimere una diretta e autonoma rideterminazione delle quote di reversibilità spettanti ai vari soggetti, poiché si tratterebbe di un intervento che invade l’ambito di discrezionalità del legislatore, che appunto può individuare possibili soluzioni al problema.

“Nella fattispecie in esame non è anzitutto ravvisabile una conclusione costituzionalmente obbligata, palesandosi, piuttosto, una pluralità di criteri risolutivi che, in astratto, si possono tutti prospettare come praticabili. La scelta tra di essi, ovvero – in ipotesi – la scelta di un criterio ancora diverso, non può che spettare al legislatore, il quale, del resto, non ha mancato di cimentarsi, in passato, con le più varie soluzioni, afferenti al medesimo istituto della reversibilità ovvero ad istituti analoghi o finanche diversi: e si tratta di soluzioni che sono state messe in campo anche per far fronte ad istanze sovrapponibili, in misura più o meno ampia, a quella che ha mosso l’odierna questione di legittimità costituzionale.”

La Corte, dunque, stabilisce che non può rideterminare autonomamente le quote di reversibilità proprio perché l’individuazione dei mezzi più adatti alla necessaria risoluzione del problema spetta al legislatore.

Tuttavia segnala la necessità di un intervento tempestivo per colmare la lacuna individuata, che compromette i valori costituzionali a cui fa riferimento l’istituto della pensione di reversibilità.

In questo modo, infatti, si impedisce il pieno riconoscimento del diritto di solidarietà familiare.

Corte Costituzionale - Sentenza n. 100 del 2022
Giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13, secondo comma, lettera b, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell’assicurazione per la maternità con l’assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 1939, n. 1272, come sostituito dall’art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell’assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), nel testo riformulato dall’art. 22 della legge n. 903 del 1965, promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, nel procedimento vertente tra A. D.V., nella qualità di genitore esercente la responsabilità sul figlio minore R. P., e il Ministero della difesa e altri, con ordinanza del 22 giugno 2020, iscritta al n. 62 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2021.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network