Le esportazioni effettuate in conto lavorazione non costituiscono operazioni non imponibili ai fini IVA

IVA: le esportazioni effettuate in conto lavorazione non costituiscono operazioni non imponibili.

Le esportazioni effettuate in conto lavorazione non costituiscono operazioni non imponibili ai fini IVA

Le cessioni all’esportazione sono operazioni non imponibili ai fini IVA solo se, insieme alla cessione del bene, si realizza anche il trasferimento della titolarità giuridica del bene stesso. In assenza di tale requisito si realizza solo un’operazione di esportazione ai fini doganali, ma non una cessione all’esportazione esonerativa ai fini IVA. Spetta al giudice nazionale stabilire, sulla base degli elementi probatori, il verificarsi di entrambe le condizioni.

Sono questi i temi trattati dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 5400 del 7 marzo 2018.

IVA: le esportazioni effettuate in conto lavorazione sono imponibili ai fini IVA. Ecco il testo integrale dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 5400 del 7 marzo 2018
Le esportazioni effettuate in conto lavorazione non costituiscono operazioni non imponibili ai fini IVA. È questo l’importante principio che si desume dall’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 5400 del 7 marzo 2018.

I fatti – La vicenda trae spunto da un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’IVA emesso dall’Amministrazione finanziaria nei confronti di una società qualificata come esportatore abituale.

Con l’atto impositivo de qua l’Agenzia delle entrate aveva contestato alla società alcune operazioni di vendita di calzature qualificate come cessioni all’esportazione che invece, a parere della Parte pubblica, erano da ritenersi cessioni di beni in conto lavorazione a società estere. Tale riqualificazione aveva portato alla contestazione della violazione di irregolare utilizzo delle fatture ai fini della costituzione del plafond IVA per l’effettuazione di acquisti in sospensione d’imposta.

Avverso il summenzionato avviso di accertamento la società proponeva ricorso, accolto anche dalla Commissione Tributaria Regionale.

I giudici d’appello hanno ritenuto infondata la presunzione dell’Agenzia delle entrate di trasferimento dei beni solo in conto lavorazione, sulla base del principio per cui “nei movimenti di beni mobili la cessione vale titolo”.

L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, lamentando falsa applicazione degli artt. 2 e 8 del D.P.R. 633/1972 laddove i giudici di merito hanno valutato male il complesso delle circostanze evidenziate nell’avviso di accertamento.

A parere dell’Ufficio finanziario, infatti, dai fatti contestati emergeva che “la finalità delle cessioni in esame … era esclusivamente la lavorazione dei materiali, tanto che il prezzo di vendita e riacquisto dei materiali stessi era sempre identico, con la conseguenza che erroneamente la CTR le ha qualificate come cessioni all’esportazione e non come cessioni in conto lavorazione.”

I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto inammissibili i motivi di ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

Il regime degli esportatori abituali e le cessioni all’esportazione – La società ricorrente rivesta lo status di esportatore abituale ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. c) del D.P.R. 633/1972.

In linea generale, lo veste di esportatore abituale si acquisisce quando l’ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni non imponibili con l’estero, effettuate sia con Paesi UE che Extra UE, registrati nell’anno precedente o nei 12 mesi precedenti, è superiore al 10% del volume d’affari.

Tali soggetti possono acquistare beni e servizi senza dover corrispondere l’Iva ai propri fornitori, nell’ambito di un limite quantitativo annuale (il c.d. “plafond“). che si sono costituiti.

Al fine di usufruire del beneficio degli acquisti senza applicazione dell’IVA l’esportatore abituale è tenuto a rilasciare al proprio fornitore la cd. lettera d’intento, anteriormente all’effettuazione dell’operazione, previo invio telematico all’Agenzia delle entrate. Il fornitore, a sua volta, all’atto della ricezione della dichiarazione d’intento è tenuto a verificare, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il corretto invio della dichiarazione d’intento.

Tra le operazioni non imponibili che contribuiscono a generare il plafond sono comprese le cessioni all’esportazione, consistenti nel trasporto o nella spedizione dei beni fuori dal territorio UE.

Come chiarito dalla stessa Amministrazione finanziaria, affinché una cessione possa essere qualificata come esportazione non imponibile ai fini IVA “è indispensabile non solo la materiale uscita dei beni dal territorio comunitario, ma anche il verificarsi di un trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento oltre naturalmente al pagamento di un corrispettivo” (così Ris. 94/E/2013)

La decisione della Corte – Con la decisione in commento la Corte di Cassazione ha fornito importanti precisazioni in materia di cessioni all’esportazione non imponibili ai fini IVA.

A parere della Corte, il giudice di merito ha correttamente interpretato la natura delle operazioni contestate dall’Amministrazione finanziaria.

Al riguardo i giudici di legittimità hanno precisato che, affinché possa configurarsi una cessione all’esportazione non imponibile ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 633/1972, devono concorrere due condizioni:

a) i beni devono essere trasportati o spediti fuori del territorio dell’Unione europea e l’operazione deve essere comprovata da apposita documentazione doganale;

b) la cessione si realizza mediante atti a titolo oneroso che importano il trasferimento della proprietà ovvero la costituzione o il trasferimento di un altro diritto reale sugli stessi beni.

Pertanto, se da un lato la cessione implica un nesso tra il trasferimento della proprietà e l’esportazione, dall’altro non vi è un obbligo di successione temporale tra i due termini dell’operazione, in quanto il punto essenziale è “la prova (il cui onere grava sul contribuente) che l’operazione, fin dalla sua origine e nella relativa rappresentazione documentale, sia stata concepita in vista del definitivo trasferimento e cessione della merce all’estero.”

Richiamando una costante giurisprudenza comunitaria, i giudici di Piazza Cavour hanno precisato che la nozione di “cessione di beni” comprende qualsiasi operazione in forza della quale il ricevente dispone del bene come ne fosse il proprietario. Spetta altresì al giudice nazionale “determinare, caso per caso, in relazione alla singola fattispecie, se venga trasferito il potere di disporre del bene in questione come proprietario.”

Il mero trasferimento di un bene ad un soggetto intra o extra comunitario che non comporti anche il trasferimento della titolarità giuridica non ravvisa la fattispecie di non imponibilità ai sensi del citato art. 8.

In base a tale principio, quindi, non rientrano tra le cessioni all’esportazione le operazioni effettuate in conto lavorazione, per mancanza del requisito del trasferimento della titolarità del bene ceduto per la lavorazione, “salvo che il contribuente, su cui grava il relativo onere probatorio … non dimostri il definitivo trasferimento e cessione della merce all’estero dietro pagamento di corrispettivo.”

Nel caso di specie, la Corte ha stabilito che il giudice di merito ha correttamente applicato i principi sopra enunciati perché ha ritenuto, come era suo compito fare, che gli elementi probatori fossero tali da qualificare le operazioni quali vere e proprie cessioni all’esportazione, quindi non imponibili ai fini IVA e concorrenti alla formazione del plafond, e non mere vendite in conto lavorazione.

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