Ultima chiamata per le ONLUS: per non perdere i benefici fiscali sarà necessario iscriversi al RUNTS entro la scadenza del 31 marzo
Le associazioni che, grazie alla legge n. 460 del 1997, avevano acquisito la qualifica fiscale di ONLUS dovranno decidere entro il 31 marzo 2026 se adeguare lo statuto alle norme previste dal decreto legislativo n. 117/2017 e diventare enti del terzo settore o se perdere definitivamente la qualifica di ONLUS e con essa anche il trattamento fiscale di favore a loro riservato fino a questo momento.
Entrambe le scelte comportano precise conseguenze, ed è bene quindi che l’ente abbia ben chiaro a cosa potrebbe andare incontro in entrambi i casi, prima di prendere una decisione.
Le conseguenze della mancata iscrizione al RUNTS
Le ONLUS che decideranno di non iscriversi al RUNTS entro il 31 marzo 2026 perderanno tale qualifica fiscale, e saranno obbligate a devolvere il patrimonio incrementale, cioè quello che hanno accumulato dal momento in cui hanno acquisito la qualifica di ONLUS fino al 31 marzo.
Dovranno scegliere un ente del terzo settore avente finalità simili alle loro come destinatario del patrimonio incrementale da devolvere e chiedere il parere preventivo tramite apposita istanza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Non acquisendo la qualifica di ETS, le vecchie ONLUS continueranno ad esistere come semplici enti non commerciali: saranno private dei benefici fiscali prima riservati e la loro gestione fiscale rientrerà nel TUIR.
Trasformazione in ETS: cosa succederà alle ONLUS che si iscriveranno al RUNTS
Le ONLUS che decideranno di adeguare i propri statuti alle normative previste dal d. lgs. n. 117/2017 ed iscriversi al RUNTS non perderanno il proprio patrimonio e dovranno seguire i seguenti passaggi:
- scegliere il tipo di ente del terzo settore che vorrebbero diventare: (APS, ODV, imprese sociali, ente filantropico, società di mutuo soccorso o altro ente del terzo settore);
- deliberare le modifiche apportate sullo statuto, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs 117/2017 in base anche al tipo di ente prescelto, dall’Organo di Amministrazione;
- convocare l’assemblea straordinaria dei soci che dovrà approvare il nuovo statuto e l’iscrizione al RUNTS.
A questo punto i passaggi da affrontare saranno diversi per un’associazione riconosciuta o che intende acquisire personalità giuridica con l’iscrizione al RUNTS, in tal caso infatti dell’iscrizione al RUNTS dovrà occuparsene il notaio, non potrà essere delegata a nessun altro.
Nel caso invece in cui l’ente non abbia personalità giuridica dovrà procedere con la registrazione dello statuto modificato presso gli uffici competenti territorialmente dell’Agenzia delle Entrate e presentare tramite il proprio legale rappresentante istanza apposita sul portale del RUNTS, accedendo al sito tramite SPID, CIE o CNS.
La domanda di iscrizione dovrà essere completa dei seguenti allegati:
- l’atto costitutivo (in mancanza si rinvia all’articolo 8, comma 5, lett. a), del D.M. n. 106/2020);
- lo statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice del terzo settore di cui al d. lgs. n. 117/2017;
- gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, redatti secondo i modelli di cui al D.M. n. 39/2020.
Nel caso in cui la ONLUS avesse superato i limiti imposti dall’art. 30 comma 2 del d.lgs 117/2017 nei due anni precedenti all’iscrizione, si dovrà nominare anche l’Organo di controllo, sempre obbligatorio per la natura giuridica della Fondazione.
La scadenza del 31 marzo 2026 potrà dirsi rispettata se entro tale data verrà presentata l’istanza per l’iscrizione al RUNTS: per chi si iscrive al registro la qualifica di ETS risulta acquisita dall’inizio dell’anno di imposta.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: ONLUS: ultima occasione per iscriversi al RUNTS entro il 31 marzo