Le nuove forme giuridiche degli enti sportivi

Cristina Cherubini - Associazioni

La Riforma del Terzo settore e quella dello Sport si stanno lentamente amalgamando tra di loro, contribuendo a forgiare un rinnovato panorama associativo ricco di opportunità di sviluppo per il perseguimento delle attività con finalità sociali.

Le nuove forme giuridiche degli enti sportivi

La Riforma dello Sport che entrerà in vigore in ogni sua sfaccettatura a partire dal 2023, si sta lentamente ma progressivamente fondendo con i principi che prima ancora hanno condotto alla Riforma del Terzo Settore, seppur infatti possiamo considerarli come due distinti filoni di sviluppo socio-economico essi possono però in alcuni punti integrarsi e creare nuove opportunità per gli enti no profit.

Il correttivo al decreto 36/2021 del 5 ottobre 2022, tra le novità che ha introdotto, ha esteso la possibilità di svolgere attività di tipo sportivo per finalità sociali ad altre categorie di enti oltre a quelle fin ora conosciute.

Una nuova prospettiva e molte opportunità nate grazie alla fusione della disciplina sportiva con quella del terzo settore.

Le nuove forme giuridiche: le novità del decreto correttivo

Il d.lgs 117/2017, codice del terzo settore, all’art. 5 comma 1, lettera t), prevedeva la possibilità per gli enti del terzo settore di perseguire l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, e considerarla come di interesse generale e quindi ogni entrata proveniente dalle stesse di tipo istituzionale.

Il correttivo al decreto 36/2021, pubblicato il Gazzetta Ufficiale il 2 novembre 2022, modificando l’art. 6 comma 1 del citato decreto, aggiungendo nello specifico dopo la lettera c), un’ulteriore lettera, la c-bis), ha esteso la possibilità agli enti del terzo settore di poter esercitare attività sportiva di tipo dilettantistico, riprendendo quanto già indicato nel codice del terzo settore.

Gli enti sportivi dilettantistici potranno quindi assumere una delle seguenti forme giuridiche:

  • associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
  • associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
  • società di cui al libro V, Titolo V, del codice civile.
  • enti del terzo settore costituiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al Registro delle attività sportive dilettantistiche.

Tutti gli enti del terzo settore potranno quindi esercitare attività di tipo sportiva dilettantistica, a patto di mantenere quindi la doppia iscrizione ai registri.

Gli enti del terzo settore: opportunità e differenze

Un’analisi attenta della Riforma dello Sport, in particolare di quanto abbiamo appena segnalato, relativamente all’ampliamento delle forme giuridiche consentite per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, conduce all’evidenza secondo la quale qualsiasi tipologia di ente del terzo settore comprese le fondazioni, potranno condurre tale attività e beneficiare delle agevolazioni riservate a tale universo.

Basti pensare ad esempio che la Fondazione seppur tendenzialmente costituita per atto inter vivos unilaterale, esiste però anche nella forma detta di partecipazione, la quale funziona similmente ad una associazione, essendo costituita da soci fondatori, e da terzi che possono partecipare ad altro titolo alla vita della fondazione stessa.

Un perfetto incontro tra enti del terzo settore ed enti sportivi che sono rimasti al di fuori di tale riforma.

Immaginiamo una fondazione a partecipazione costituita da una o più società sportive e da un ente locale che grazie all’art. 113 bis del d.lgs 267/2000 comma 3, affida in maniera diretta, la gestione dei pubblici servizi di rilevanza economica anche ad associazioni e fondazioni da esso costituite o partecipate.

In questo modo le società sportive facenti parte della fondazione potrebbero beneficiare delle agevolazioni previste dalla Riforma dello Sport loro riservate e di quelle contenute nel codice del terzo settore pur rimanendovi estranee, attraverso la partecipazione alla Fondazione, che invece come ente del terzo settore svolgente attività di tipo sportivo dilettantistica è titolata ad usufruire di entrambi i benefici.

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