Norme di contrasto ai paradisi fiscali: legittimo il raddoppio dei termini per il recupero delle sanzioni

Emiliano Marvulli - Imposte

Norme di contrasto ai paradisi fiscali: legittimo il raddoppio dei termini per la notifica degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa presentazione del quadro RW nella dichiarazione dei redditi. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 23614 del 28 luglio 2022.

Norme di contrasto ai paradisi fiscali: legittimo il raddoppio dei termini per il recupero delle sanzioni

Le disposizioni che raddoppiano i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla presunzione di evasione dei patrimoni illecitamente detenuti nei Paradisi fiscali e per la notifica degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l’omessa presentazione del quadro RW hanno natura procedimentale e, di conseguenza, si applica il raddoppio dei termini per la notifica degli atti.

Diversamente, la presunzione relativa di redditi sottratti a tassazione ex art. 12, co. 2 DL 78/2009 ha natura sostanziale e, in quanto tale, non ha efficacia retroattiva.

Sono queste le conclusioni contenute nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 23614 pubblicata il 28 luglio 2022.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 23614 del 28 luglio 2022
Il testo dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 23614 del 28 luglio 2022.

I fatti - La controversia riguarda l’impugnazione di un atto di contestazione contenente le sanzioni per l’omessa presentazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi per l’anno 2008 da parte di un contribuente per i beni detenuti in un Paese cd. black list.

Il contribuente ha proposto ricorso, respinto in entrambi i gradi di merito.

Avverso la decisione del giudice d’appello il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando erronea applicazione dell’art. 12, co. 2-ter del DL 78/2009 nella parte in cui la CTR avrebbe erroneamente ritenuto tempestiva l’azione dell’Ufficio, che invece andava dichiarato decaduto dal potere sanzionatorio esercitato con l’atto impugnato, non applicandosi al caso per cui è causa il raddoppio dei termini previsto dalla disposizione di cui sopra.

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo e ha rigettato il ricorso del contribuente.

Le disposizioni contenute nell’art. 12 del D.L. 78/2009 sono norme per il contrasto ai paradisi fiscali e prevedono, al comma 2, che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.

I successivi commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 12 in parola, prevedono, rispettivamente, il raddoppio dei termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l’omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all’estero.

Il tema verte sulla legittimità dell’applicazione retroattiva del raddoppio dei termini di accertamento e di contestazione delle sanzioni a periodi d’imposta antecedenti all’entrata in vigore del DL 78 del 2009.

Sulla base di un orientamento oramai prevalente, la Corte di Cassazione attribuisce diversa natura alla presunzione di evasione e al raddoppio dei termini di accertamento e di contestazione delle sanzioni.

Infatti, a parere della Corte, la presunzione di evasione stabilita al comma 2 ha natura sostanziale, con la conseguenza che essa non ha efficacia retroattiva. Ciò in quanto non può attribuirsi alla stessa natura processuale, essendo le norme “in tema di presunzioni collocate, tra quelle sostanziali, nel codice civile, ed inoltre perché una differente interpretazione potrebbe -in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.- pregiudicare l’effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione”.

D’altro canto le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 12 hanno natura procedimentale e non sostanziale e soggiacciono perciò al principio “tempus regit actum”, con l’effetto che si applicano anche per i periodi d’imposta precedenti alla loro entrata in vigore (il 1° luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla applicabilità della presunzione legale di cui all’art. 12, comma 2.

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