Mobilità 2017/2018 docenti: tutte le novità sulla domanda di trasferimento

La domanda di mobilità per l’anno scolastico 2017/2018 introdurrà alcune novità per i docenti, tuttavia rimangono dei nodi da sciogliere. Ecco cosa cambia.

Mobilità 2017/2018 docenti: tutte le novità sulla domanda di trasferimento

La mobilità 2017/2018 per gli insegnanti è stato il contenuto della firma dell’Ipotesi del CCNI del 31 gennaio 2017. Frutto dell’accordo maturato a dicembre tra sindacati e l’allora neo inquilina del Miur, Valeria Fedeli, l’ipotesi introduce notevoli novità in tema di mobilità scolastica.

Una delle introduzioni più rilevanti che viene prevista dall’Ipotesi di CCNI siglata il 31 gennaio è la deroga al vincolo triennale ma solo nel caso di trasferimento e non per le assegnazioni provvisorie. La procedura della mobilità 2017/2018 inoltre non sarà più divisa in fasi e permetterà a tutti i docenti di compilare un’unica domanda di trasferimento.

Vediamo tutte le novità introdotte sulla mobilità 2017/2018 per gli insegnanti e le nuove disposizioni sulle domande di trasferimento.

Mobilità 2017/2018: le caratteristiche generali della domanda

All’atto di presentare domanda di mobilità 2017/2018, ogni docente potrà indicare un massimo di 15 preferenze in totale sia se si è interessati al trasferimento, sia alla mobilità professionale (passaggio di ruolo o di cattedra). Come destinazione prescelta si potrà segnalare sia un ambito, sia una provincia diversa da quella attuale indicando il corrispettivo codice sintetico. Non sarà più concesso invece di indicare comuni o distretti.

Potranno essere formulate, all’interno del limite massimo di 15 preferenze di cui sopra, anche indicazioni di scuole nelle quali si intende insegnare, ma il loro numero nella domanda di mobilità non dovrà eccedere 5 nominativi.

Chi ha ricevuto un incarico triennale non potrà indicare tra le preferenze la propria posizione attuale, dal momento che questa viene definita “indisponibile” per la mobilità del prossimo anno scolastico. La nozione di indisponibilità è stata oggetto di contestazione da parte dei sindacati in fase di negoziazione con il Ministero. Il nodo riguarda l’equiparazione, sostenuta dal Miur e passata nell’Ipotesi di contratto, dell’incarico triennale ad uno da titolare.

Domanda per la mobilità: i criteri per l’assegnazione

Cerchiamo ora di ripercorrere sulla base dell art. 6 dell’Ipotesi di CCNI 2017/2018 i criteri che saranno utilizzati per l’assegnazione della mobilità.

La mobilità 2017/2018 darà precedenza ai trasferimenti all’interno di una stessa provincia rispetto a quelli interprovinciali. In concreto questo significa che chiunque faccia domanda per un’altra provincia rispetto a quella attuale sarà subordinato in priorità alle richieste di chi già vi è titolare anche se dovesse possedere un minor punteggio.

Chi fa domanda di trasferimento indicando solamente la provincia di destinazione sarà subordinato a chi, pur con punteggio inferiore in graduatoria, abbia proceduto ad una indicazione puntuale di un ambito territoriale.

La mobilità professionale ha la prevalenza su quella territoriale solo nel caso di cambio di ruolo. Il conseguimento di un passaggio di ruolo rende inoltre inefficace sia il trasferimento, sia il passaggio di cattedra. In tutti gli altri casi si seguiranno le preferenze indicate dal candidato e, nel caso non fossero espresse, a prevalere sarà il passaggio di cattedra.

Mobilità 2017/2018: gli attriti sulla chiamata diretta

Manca ancora l’accordo sull’assegnazione dei docenti titolari su ambito territoriale alle scuole. Anche se la Flc Cgil ha affermato che nell’incontro del 9 febbraio si sono registrati significativi passi di convergenza su alcuni punti in trattativa, rimane tuttavia la differente interpretazione del peso del dirigente scolastico in materia di chiamata diretta.

Nel quadro della trattativa sulla mobilità 2017/2018 i sindacati si fanno sostenitori di una maggior potere decisionale nelle mani del Collegio dei docenti che dovrebbe identificare i parametri e i requisiti sulla base dei quali successivamente il dirigente scolastico potrà effettuare le chiamate. Il Miur ha invece espresso la sua preferenza per una maggiore autonomia del dirigente scolastico che dovrà meramente ‘sentire’ il Collegio con la possibilità di procedere in solitaria sul’ordine di priorità.

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