Lavoratori fragili, malattia per assenza da lavoro solo fino al 15 ottobre scorso

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Lavoratori fragili, malattia per assenza da lavoro solo fino al 15 ottobre scorso: nel messaggio numero 4157 del 2020 l'INPS, con tempi decisamente lunghi, torna sull'argomento e ribadisce che l'unica strada possibile fino al 31 dicembre 2020 è lo smart working. Ma cosa accade se il lavoro agile non è praticabile? L'interrogativo resta senza soluzione.

Lavoratori fragili, malattia per assenza da lavoro solo fino al 15 ottobre scorso

Lavoratori fragili, malattia per assenza da lavoro solo dal 17 marzo al 15 ottobre 2020. Attualmente e fino al 31 dicembre 2020 l’unica strategia per tutelare i dipendenti più esposti ai rischi da coronavirus è lo smart working.

Con il messaggio numero 4157 del 9 novembre 2020 e un tempismo non proprio perfetto, l’INPS torna sul tema e chiarisce le novità introdotte dalla conversione in legge del Decreto Agosto.

Ma cosa accade se il lavoro agile non è in nessun modo praticabile? L’interrogativo resta senza soluzione.

INPS - Messaggio numero 4157 del 9 novembre 2020
Tutela a favore dei lavoratori fragili, di cui al comma 2 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Novità introdotte dall’articolo 26, comma 1-bis, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

Lavoratori fragili, malattia per assenza da lavoro solo fino al 15 ottobre scorso

La possibilità di equiparare l’assenza dal lavoro a malattia, più precisamente al ricovero ospedaliero, per i lavoratori fragili è stata prevista in prima battuta dal Decreto Cura Italia.

L’articolo 26, che contiene le indicazioni per tutelare i dipendenti esposti ai rischi maggiori, ha subito diverse evoluzioni con i provvedimenti emergenziali che hanno spostato sempre più avanti il periodo per applicare questa particolare regola.

L’ultima versione dell’articolo 26 del DL Cura Italia ha formulato una soluzione fino alla fine dell’anno, divisa in due periodi:

  • fino al 15 ottobre 2020 si applicano le regole previste in principio;
  • dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020 i lavoratori fragili devono essere impiegati in smart working.

Ed è proprio sull’ultima modifica che si concentra il messaggio INPS numero 4157 del 9 novembre 2020:

“Il nuovo comma 2 del decreto-legge n. 18/2020 ha disposto un’ulteriore proroga al 15 ottobre 2020 del termine previsto per la tutela in questione, che, allo stato attuale, risulta quindi riconosciuta ai lavoratori considerati fragili, ai sensi del medesimo comma, per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020, salvo ulteriori eventuali proroghe disposte dal legislatore”.

Necessaria, in ogni caso, la certificazione di malattia con il periodo di prognosi e l’indicazione della condizione di fragilità con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/2020 oppure della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali.

Lavoratori fragili, niente più malattia per assenza da lavoro

Dal momento che una “ulteriore proroga” che permette di equiparare l’assenza da lavoro alla malattia non c’è stata fino a questo momento.

L’unica strategia percorribile per tutelare i lavoratori fragili è lo smart working. Il Decreto Agosto, infatti, nei casi in cui i rischi per la salute sono più alti prevede il ricorso al lavoro agile anche “attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.

Ma cosa accade se lo smart working non è in nessun modo applicabile? L’interrogativo rimane senza risposta dal momento che la possibilità di usare lo strumento della malattia si ferma al 15 ottobre 2020.

D’altronde lo stesso Istituto con un messaggio di chiarimenti sul tema, pubblicato il 9 ottobre 2020, ha sottolineato che il presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia è “un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa”.

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