I compensi da revisore sono esclusi da Irap

Irap non dovuta sui compensi da revisore. Ecco cosa prevede la recente Ordinanza della Corte di Cassazione numero 3790 del 15 febbraio 2018.

I compensi da revisore sono esclusi da Irap

I compensi percepiti dal professionista a fronte dell’attività di sindaco o revisore di società non sono assoggettati ad Irap, perché non riconducibili a un’autonoma organizzazione professionale ma ad un’attività rilevante quale organo di una compagine societaria terza.

Ciò a condizione che sia possibile, in concreto, scindere le diverse categorie reddituali e verificare per ognuna di esse la sussistenza specifica dei presupposti impositivi.

La Corte di Cassazione ha chiarito questi importanti principi nell’Ordinanza n. 3790 depositata il 15 febbraio 2018.

Ordinanza Corte di Cassazione numero 3790 del 15 febbraio 2018
Irap non dovuta sui compensi percepiti dal revisore legale dei conti: è questo il tema al centro dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 3790 del 15 febbraio 2018.

I fatti – Il dibattimento nasce dal ricorso proposto da un professionista avverso una cartella di pagamento con cui l’Agenzia delle entrate richiedeva l’Irap non versata.

Avverso la sentenza sfavorevole emessa dalla competente Commissione tributaria Regionale, il contribuente proponeva ricorso per cassazione, richiedendo di non essere tenuto al versamento dell’imposta accertata “in relazione alla parte di attività scindibile e rivolta alla partecipazione del professionista quale sindaco o revisore di società di capitali terze.”

In particolare, il ricorrente ha lamentato violazione del disposto di cui all’art. 2 del D.Lgs. 446/1997 riguardo all’attività di sindaco e revisore.

I giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno ritenuto fondato il motivo principale di ricorso e hanno cassato con rinvio la sentenza di secondo grado impugnata dal ricorrente.

I presupposti dell’imposta – L’imposta regionale sulle attività produttive è regolata dal D.Lgs. 446/1997, che stabilisce che il presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi.

Per quanto attiene il requisito dell’autonoma organizzazione, se da un lato la norma sancisce una presunzione assoluta di assoggettamento all’imposta nel caso in cui l’attività sia esercitata da una società o da un ente, nulla dispone a riguardo dei professionisti che dispongono di beni strumentali o dipendenti e collaboratori di modesta rilevanza.

Il vuoto normativo in tal senso è stato colmato in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità che, in assenza di una specifica disciplina, ha stabilito che il requisito della autonoma organizzazione ricorre quando il professionista:

a) sia il responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Peraltro, l’accertamento della sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

La decisione – A parere dei giudici di cassazione, il giudice di merito ha disatteso il proprio compito di accertare in concreto i presupposti della fattispecie impositiva, quando ha disconosciuto il mancato assoggettamento ad Irap dei compensi percepiti nella veste di sindaco e revisore di società di capitali. Ciò in quanto, evidentemente, l’Amministrazione finanziaria non aveva dimostrato che per i redditi percepiti come corrispettivo di tali attività il contribuente aveva utilizzato alcuna autonoma organizzazione.

La decisione del giudice di merito si pone quindi in contrasto con i principi regolativi della materia compendiata dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il professionista, che eserciti anche attività di amministratore, sindaco o revisore, “non è soggetto a Irap per il reddito netto di tali attività, perché è soggetta a imposizione fiscale unicamente l’eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata” dell’opera individuale.

In altre parole, il requisito dell’autonoma organizzazione sussiste solo se il professionista adopera beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile ovvero ricorre in modo non occasionale al lavoro di terzi, “il che accade perché la capacità produttiva aggiuntiva rispetto a quella personale del professionista sconta l’imposizione per il surplus di quanto ottenuto mercé una struttura organizzativa che sia servente rispetto all’opera intellettuale svolta con le proprie conoscenze e gli strumenti minimi indispensabili” (così Sentenza della Corte di Cassazione n. 22138/2018).

Tale condizione non si verifica nel caso di specie perché ai fini dell’assoggettamento a Irap non è sufficiente che il contribuente presti la propria attività in uno studio professionale, anche se associato, “atteso che tale presupposto non integra di per sé il requisito dell’autonoma organizzazione rispetto ad un’attività rilevante quale organo di una compagine terza.”

La Corte di Cassazione ha già chiarito in svariate sentenze che, nel caso di un professionista esercente anche attività di amministratore e sindaco di società, non è soggetta a imposizione la quota di compensi riconducibile a tali ultime attività, a condizione che sia possibile, in concreto, scindere le diverse categorie reddituali e verificare per ognuna di esse la sussistenza specifica dei presupposti impositivi. Ciò in quanto “le cariche di sindaco/revisore di società terze sono, in tesi generale, riconducibili non allo studio associato di cui il professionista fa parte, ma alle compagini societarie cui dette cariche si riferiscono, per cd. redditi assimilati ex lege 21 novembre 2000, n. 342, art. 34”.

L’accertamento di tali aspetti è stato completamente disatteso dal giudice di merito, sebbene sia un compito incombente sullo stesso, che si è limitato invece ad enunciazioni logicamente sconnesse rispetto al perimetro tracciato dai superiori principi di diritto.

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