Imposta di bollo e gestione appalti pubblici, quanto pagare e per quali atti?

Con la risposta a interpello numero 130/2023 del 20 gennaio 2023, l'Agenzia delle Entrate interviene sulla questione della determinazione dell'imposta di bollo per alcuni documenti relativi alla gestione dei contratti pubblici chiarendo la normativa di riferimento

Imposta di bollo e gestione appalti pubblici, quanto pagare e per quali atti?

Gestione dei documenti dei contratti di appalto pubblici, su quali atti va applicata l’imposta di bollo?

Con la risposta ad interpello numero 130/2023, del 20 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate interviene sulla definizione degli importi relativi all’imposta di bollo dovuta su alcuni atti relativi alla gestione dei contratti di appalto pubblici.

Nello specifico chiarisce che sono soggetti al pagamento dell’imposta fin dall’origine anche i seguenti documenti: il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, quello di sospensione e ripresa dell’esecuzione del contratto e i certificati di ultimazione delle prestazioni e di verifica di conformità.

Per la determinazione dell’ammontare dell’imposta il documento di prassi rimanda al d.P.R. 642/72.

Gestione contratti d’appalto: il quesito sulla determinazione dell’imposta di bollo sugli atti

Con l’interpello in oggetto, il soggetto pone all’Agenzia delle Entrate un quesito preciso, ovvero, chiede di sapere se sia necessario pagare l’imposta di bollo su determinati atti che il direttore dell’esecuzione del contratto è chiamato a redigere nell’ambito di un contratto di appalto.

Gli atti oggetto del quesito sono:

  • ­ verbale di avvio dell’esecuzione del contratto;
  • ­ verbale di sospensione e di ripresa dell’esecuzione del contratto;
  • ­ certificato di ultimazione delle prestazioni;
  • ­ certificato di verifica di conformità.

Ritenendo acclarato che per altri atti come, ad esempio, il processo verbale di consegna, il verbale di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato verbale di ultimazione dei lavori, occorra fare riferimento all’articolo 2 della Tariffa allegata al d.P.R. 642/72 per la determinazione dell’imposta di bollo, si chiedono chiarimenti in merito al trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, dei documenti indicati nel quesito.

Imposta di bollo, la risposta dell’Agenzia sugli atti soggetti al pagamento del tributo

Nella sua risposta, l’Agenzia delle Entrate come prima cosa compie una ricostruzione normativa relativa ai documenti oggetto del quesito al fine di individuarne il perimetro di azione e conseguentemente stabilire l’imposta di bollo spettante per ciascun atto.

A seguito della ricostruzione normativa, quindi, l’Agenzia fa riferimento all’articolo 1 del d.P.R. 642/72 e all’annessa tariffa in cui sono indicati gli atti, i documenti e i registri soggetti all’imposta.

Nello specifico per quanto concerne il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto (articolo 19 del D.M. 49/2018), l’Agenzia ritiene possa essere compreso nei casi richiamati dall’articolo 2 della Tariffa che prevede l’applicazione dell’imposta per le “scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti”.

Tale valutazione si basa sul fatto che il verbale in oggetto contiene la descrizione dei luoghi in cui vengono utilizzati i mezzi e gli strumenti messi a disposizione dalla stazione appaltante e, quindi, debba essere assoggettato all’imposta di bollo di 16 euro prevista dal suddetto articolo 2 della Tariffa.

Allo stesso articolo e quindi alla medesima imposta, l’Agenzia delle Entrate ritiene debba assoggettarsi anche il verbale di sospensione e di ripresa dell’esecuzione del contratto (articolo 23 del D.M. 49/2018), poiché riporta le motivazioni che hanno causato l’interruzione dei lavori, le indicazioni circa lo stato di avanzamento degli stessi, delle opere rimaste incompiute, nonché la consistenza della forza lavoro e dei mezzi presenti in cantiere all’atto della sospensione dei lavori.

Per quanto concerne invece, i certificati di ultimazione delle prestazioni e di verifica di conformità, l’Agenzia ritiene che, per stabilire l’importo dell’imposta di bollo, occorra fare riferimento all’articolo 4 della Tariffa, ovvero 16,00 euro per ogni foglio relativo ad
“atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta.”

Di seguito la tabella riepilogativa relativa agli atti analizzati e all’imposta di bollo corrispondente.

DOCUMENTOIMPORTO IMPOSTA DI BOLLO
Verbale avvio esecuzione contratto 16 euro
Verbale sospensione e ripresa esecuzione contratto 16 euro
Certificato ultimazione prestazioni 16 euro/foglio
Certificato verifica conformità 16 euro/foglio

In conclusione l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per i documenti oggetto dell’interpello, occorre fare riferimento alla disciplina sull’imposta di bollo e indica i riferimenti normativi da considerare per ciascuno dei quattro documenti oggetto del quesito.

Ecco la risposta a interpello numero 130/2023 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - risposta 130/2023
imposta di bollo sugli atti relativi alla gestione dei contratti di appalto pubblici

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