Green Pass, ok del Garante della Privacy alla revoca in caso di contagio

Sacha Malgeri - Leggi e prassi

Green Pass, un parere d'urgenza del Garante della Privacy dà il via libera alla revoca della certificazione verde per i positivi, per chi utilizza un Green Pass ottenuto in modo fraudolento e per i vaccinati con dosi provenienti da un lotto di vaccino sospeso. I datori di lavoro sono tenuti a controllare periodicamente la validità delle certificazioni.

Green Pass, ok del Garante della Privacy alla revoca in caso di contagio

Green Pass: l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha dato il via libera alla revoca della certificazione in caso di contagio del lavoratore.

Il Garante, con un parere espresso in via d’urgenza il 13 dicembre 2021, ha dato un giudizio positivo alle novità sulla certificazione verde introdotte con il decreto legge n. 172/2021. Secondo il Garante, il provvedimento rispetta sia il principio di liceità sia in generale le norme sul trattamento dei dati personali.

In particolare, il Garante ha accolto favorevolmente l’introduzione dell’istituto della revoca della certificazione verde per i lavoratori che risultano positivi ad un tampone, per chi ha presentato un Green Pass ottenuto in maniera illecita e per le persone al quale è stato somministrato una dose di vaccino appartenente ad un lotto ritirato dalle autorità.

La revoca avviene tramite la Piattaforma nazionale-DGC. I datori di lavoro dovranno effettuare dei controlli periodici sulla validità del Green Pass, anche nei casi in cui il lavoratore ha consegnato all’azienda una copia della certificazione.

Il Garante, inoltre, ha dato parere positivo anche sulle modalità differenziate di verifica dell’obbligo vaccinale per le categorie di lavoratori interessate.

Garante Privacy - Provvedimento del 13 dicembre 2021
Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso, in via d’urgenza, parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che aggiorna le disposizioni relative alle Certificazioni verdi e agli obblighi vaccinali per alcune categorie di lavoratori.

Green Pass: ok del Garante della Privacy alla revoca in caso di contagio.

Il parere del Garante sullo schema di “Presidente del Consiglio dei ministri che aggiorna le disposizioni relative alle Certificazioni verdi e agli obblighi vaccinali per alcune categorie di lavoratori” rappresenta un passaggio necessario per fissare nuovi punti fermi nella disciplina del Green Pass.

Lo schema del decreto prevede tre occasioni in cui si può procedere alla revoca del Green Pass:

  • in caso di tampone positivo;
  • in caso di presentazione di un Green Pass ottenuto o rilasciato in modo fraudolento;
  • “nel caso di sospensione di una partita di vaccino anti Covid-19 risultata difettosa”, come spiegato nel parere del Garante.

La persona al quale è stato revocato il Green Pass riceverà una comunicazione individuale, in base ai dati di contatti forniti dal soggetto interessato. Questa è una procedura volta ad assicurare un controllo continuativo “circa l’esattezza dei dati trattati nell’ambito della PN-DG”.

Il Garante aveva già richiamato l’attenzione dei legislatori sull’importanza dell’istituto della revoca. Il 9 giugno 2021, ai tempi della preparazione del DPCM del 17 giugno, l’Autorità aveva considerato la misura essenziale per garantire l’efficacia dell’azione di sanità pubblica realizzata attraverso l’uso delle certificazioni verdi”.

Da allora, il Garante ha sollecitato a più riprese il Ministero della Salute ad attuare l’istituto della revoca per i Green Pass, “con particolare riferimento all’ipotesi di sopraggiunta positività dell’interessato” e ai casi di contraffazione o uso fraudolento di questi.

Revoca del Green Pass: modalità di verifica dell’obbligo vaccinale

Sul tema dell’obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori, lo schema di decreto prevede procedure di controllo diverse:

  • per i lavoratori con contratti subordinati o con contratti esterni nelle residenze sanitarie assistenziale e altre strutture assimilate e nel comparto della difesa e delle forze dell’ordine, verrà utilizzato il Portale Istituzionale INPS:
  • lo stesso portale INPS servirà per le verifiche rivolte “al personale scolastico non operante nelle scuole statali, al personale degli Istituti penitenziari”;
  • per il personale delle pubbliche amministrazioni aderenti a NoiPA verrà utilizzata la piattaforma citata;
  • per i controlli rivolti al personale delle scuole statali viene reso disponibile il Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI).
  • per il personale sanitario verranno utilizzati i sistemi informativi delle Federazioni nazionali degli Ordini.
  • per chi svolge un’attività di lavoro non subordinato nelle strutture sanitarie, residenziali, socio-assistenziali e negli istituti penitenziari, la verifica verrà effettuata mediante “l’esibizione di documenti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, che attestano il rispetto dell’obbligo vaccinale”.

I soggetti tenuti alla verifica dei Green Pass dovranno essere “adeguatamente istruiti” sulle modalità di verifica rafforzata, che dovrà essere limitata esclusivamente ai casi in cui “la fruizione dei servizi, lo svolgimento di attività e gli spostamenti siano consentiti dalla vigente legislazione”. Inoltre, ricorda il Garante, la verifica dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale va “mantenuta distinta dalla quotidiana verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 per l’accesso ai luoghi di lavoro”.

Nei casi in cui i lavoratori abbiano deciso di consegnare una copia del proprio Green Pass al datore di lavoro, come previsto dalla legge, quest’ultimo dovrà comunque effettuare dei controlli periodici sulla validità del certificato, da realizzare attraverso “l’aggiornamento delle certificazioni in base alle risultanze diagnostiche eventualmente sopravvenute rilevate mediante la PN-DGC”.

Per quanto riguarda l’annullamento della revoca, lo schema del decreto prevede che questo avvenga in caso di:

  • emissione della certificazione di guarigione;
  • rettifica del tampone risultato positivo per errore (falso positivo).

Un elemento che è stato rimosso dallo schema del decreto è l’annotazione sugli albi professionali del mancato rispetto dell’obbligo vaccinale, per le categorie di lavoratori per cui è stato stabilito. La modifica prevede che ci possa essere “soltanto l’indicazione della circostanza che il professionista è sospeso”, senza specificarne il motivo.

Revoca Green Pass: le integrazioni richieste dal Garante della Privacy

Nonostante il parere positivo, l’Autorità ha chiesto al Ministero della Salute una serie di integrazioni sul decreto.

Una di queste riguarda l’app VerificaC19, necessaria per il controllo della regolarità del Green Pass. Per il Garante, il Ministero della Salute è tenuto a modificare l’applicazione “per rendere evidente all’interessato la modalità di verifica utilizza dal verificatore” tramite l’inserimento di nuovi elementi testuali, grafici e visivi che distinguono le modalità di verifica “base” e “rafforzata”.

Inoltre, il Ministero dovrà apportare delle modifiche “all’app VerificaC19, al pacchetto di sviluppo per applicazioni (SDK), nonché alle specifiche tecniche e ai requisiti che devono essere soddisfatti dalle librerie software e dalle soluzioni da esse derivate”, per nascondere al verificatore elementi che possano rivelare il motivo del rilascio della certificazione.

Un altro elemento da aggiornare è la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali. Secondo il Garante, il trattamento dei dati personali durante i controlli per il Green Pass presenta rischi elevati per i diritti e le libertà dei lavoratori.

A questo proposito, il Ministero della Salute dovrà tenere conto dell’aggiornamento della valutazione di impatto sulla protezione dei dati effettuato dal Garante, in particolare sui dati relativi alla salute dei lavoratori e ai possibili effetti discriminatori di queste misure sul contesto lavorativo.

Infine, il Garante dà delle indicazioni nell’eventualità in cui si debba fare distinzione tra il Green Pass valido in Italia e quello valido negli altri paesi dell’Unione Europea. In questo caso, rimane possibile stabilire una modalità specifica di verifica, che potrà tenere conto delle regole in uso nel Paese di destinazione.

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