Fase 3, INAIL: le nuove misure di sicurezza del dpcm dell’11 giugno

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Fase 3, nella notizia del 12 giugno 2020 l'INAIL riepiloga le ulteriori disposizioni attuative del dpcm dell'11 giugno 2020: lavoro agile, misure di sicurezza e protezione, rispetto dei protocolli delle specifiche attività.

Fase 3, INAIL: le nuove misure di sicurezza del dpcm dell'11 giugno

Fase 3, con la notizia del 12 giugno 2020 l’INAIL informa sulle ulteriori misure di sicurezza previste dal dpcm dell’11 giugno 2020.

Viene incentivato l’utilizzo dello smart working e di ferie e congedi retribuiti.

Devono inoltre essere adottati protocolli di sicurezza anti contagio: sono necessari l’utilizzo di strumenti di protezione individuale e la sanificazione dei luoghi di lavoro.

Devono infine essere rispettati i protocolli delle attività produttive industriali e commerciali, così come quelli relativi al trasporto pubblico.

Fase 3, INAIL: le nuove misure per la sicurezza del dpcm dell’11 giugno

Con il dpcm dell’11 giugno 2020 si apre la fase 3 dell’emergenza Coronavirus.

Il provvedimento firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte prevede un calendario differenziato per la ripresa di nuove attività.

Nella norma dell’Esecutivo sono inoltre contenute indicazioni collegate al mondo del lavoro: viene incentivato l’utilizzo dello smart working per le attività in cui è possibile utilizzare la modalità di lavoro agile.

Viene inoltre ribadito l’utilizzo di ferie e congedi retribuiti per i lavoratori dipendenti, oltre a tutti gli altri strumenti della contrattazione collettiva.

Devono infine essere rispettati i protocolli relativi alle specifiche attività: quelli per le attività produttive industriali e commerciali, oltre a quelli legati al trasporto pubblico terrestre, marino, ferroviario e aereo.

Fase 3, INAIL: le nuove disposizioni da applicare dal 15 giugno 2020

Come sottolinea l’INAIL nella notizia del 12 giugno 2020, le nuove disposizioni previste dal dpcm dell’11 giugno 2020 devono devono essere applicate a partire dal 15 giugno e sostituiscono quelle del dpcm del 17 maggio 2020.

Tali disposizioni sono inoltre efficaci, in linea generale, fino al 14 luglio 2020.

Ovviamente si deve anche fare riferimento ai diversi termini di durata delle singole misure previsti nel decreto.

Restano sospese fino al 14 luglio, ad esempio, le fiere ed i congressi, mentre i corsi professionali potranno essere svolti in presenza.

Un’eccezione, in questo caso, è quella degli esami di maturità, le cui modalità sono previste dal decreto scuola.

Nelle Università, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca si può tornare a svolgere alcune delle attività didattiche di alta formazione, di laboratorio o sperimentali.

Anche in questo caso, tuttavia, devono essere adottate le apposite precauzioni e misure di prevenzione pubblicate dall’INAIL nel “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”.

In ogni caso è necessario tenere conto delle indicazioni dell’informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, comma 1, L. 81/2017.

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