Corrispettivi telematici, esonero per gli apparecchi da intrattenimento

Esonero corrispettivi telematici per new slot e videolottery, ma anche per apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro installati in luoghi pubblici. Basta l'annotazione sull'apposito registro. A stabilirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 9 del 21 gennaio 2020.

Corrispettivi telematici, esonero per gli apparecchi da intrattenimento

Esonero corrispettivi telematici, valido anche per new slot e videolottery, così come per tutti gli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro, dal flipper al biliardino, installati in luoghi pubblici. Sufficiente, per essere in regola, annotare le operazioni sul registro dei corrispettivi. A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 9 del 21 gennaio 2020.

Lo spunto, come di consueto, arriva dall’analisi di un caso pratico. Protagonista è un gestore di apparecchi di intrattenimento: opera sia con i suoi strumenti che come Service per l’esecuzione della raccolta del gioco tramite new slot e videolottery, sulla base di un contratto stipulato con un altro soggetto.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 9 del 21 gennaio 2020
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) legge 27 luglio 2000, n. 212 - Esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per apparecchi da intrattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici.

Esonero corrispettivi telematici per new slot e videolottery: i chiarimenti delle Entrate

All’Agenzia delle Entrate si rivolge per verificare l’esonero dai corrispettivi telematici, illustrando le modalità con cui si svolgono le operazioni.

Il gestore provvede alla raccolta delle somme di denaro giocate, comprensive di prelievo erariale unico (PREU) e di canone di concessione, da bar, tabaccherie, sale da gioco dedicate, sale scommesse, sale bingo con cui ha un contratto.

Distinti per tipologia di apparecchio, il gestore annota i compensi percepiti nel proprio registro dei corrispettivi.

Inoltre ha una gestione di giochi per bambini, flipper, freccette, biliardini, photoplay di sua proprietà.

In questo caso la verifica delle somme incassate dagli apparecchi viene effettuata periodicamente e manualmente dai suoi dipendenti, che provvedono a prelevare, conteggiare e comunicare l’importo all’ufficio contabilità. Anche in questo caso i corrispettivi vengono annotati nel registro dei corrispettivi.

Sulla base delle indicazioni fornite, il gestore di apparecchi per intrattenimento si rivolge all’Agenzia delle Entrate con un quesito: è necessario procedere anche alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi?

Con la risposta numero 9 del 21 gennaio 2020, l’Agenzia delle Entrate conferma l’esonero dai corrispettivi telematici sia per gli apparecchi come newslot e videolottery, che gestisce ma che non sono di sua proprietà, che per quelli che non prevedono una vincita in denaro.

Esonero corrispettivi telematici per apparecchi da intrattenimento: sufficiente l’annotazione sul registro

Nel documento con i chiarimenti, l’Amministrazione finanziaria ritorna ancora sul tema dello scontrino elettronico e illustra le motivazioni per cui, in entrambi i casi, il gestore è sollevato dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Le somme percepite grazie alle new slot e alle videolottery vanno considerate come il compenso per il servizio di raccolta delle giocate, esente IVA e non riconducibili tra i corrispettivi i cui dati vanno memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate, secondo quanto stabilito dall’articolo 22 del Decreto IVA.

Per questo tipo di operazioni, inoltre, non è necessaria l’emissione della fattura: basta annotare i compensi nel registro dei corrispettivi.

La lente di ingrandimento, poi, passa agli apparecchi apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro e richiama l’articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica numero 696 del 1996 che esclude dall’obbligo di certificazione “le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie”.

Ne deriva che, anche per questa categoria di apparecchi, vale l’esonero dai corrispettivi telematici.

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