Esonero INPS, un vuoto nel Decreto?

Salvatore Cuomo - Leggi e prassi

Esonero Inps, il messaggio numero 2909 dello scorso 20 agosto ha reso noto che le domande potranno essere inviate a partire dal 25 agosto. Alcune considerazioni sui beneficiari della misura.

Esonero INPS, un vuoto nel Decreto?

Il messaggio Inps numero 2909 del 20 agosto scorso ha di fatto aperto la campagna di presentazione delle domande di esonero contributivo per i soggetti rientranti nei requisiti.

Questi, infatti, dal 25 agosto fino al 30 settembre prossimo potranno presentare apposita istanza nelle modalità appunto indicate nello stesso documento.

In effetti questa provvidenza è stata istituita dalla legge di Bilancio 2021, che al suo articolo 1 comma 20:

“Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro per l’anno 2021…”

Importo quest’ultimo poi elevato a 2.500 milioni di euro dall’articolo 3 del D.L n. 41/2021, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’ Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 21, della legge n. 178/2020, con cui sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero in esame, era già pronto e reso pubblico in via informale fin dal 17 maggio scorso.

Si è, però, dovuto attendere l’“ok” definitivo anche della Commissione europea la quale, con decisione C (2021) 5350 final del 14 luglio 2021, ha autorizzato la misura di aiuto di cui all’oggetto, per formalizzarne la pubblicazione definitiva sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, avvenuta il 27 luglio 2021.

Questo il quadro di riferimento, o meglio la storia del provvedimento e del suo ritardo nella definitiva applicazione, che ha provocato la necessità di un intervento di proroga generalizzato dell’obbligo di versamento dei contributi fissi in scadenza con la prima rata relativa al 2021.

Per quanto ai requisiti necessari ed alla modalità di fruizione rinvio agli esaurienti articoli pubblicati.

I non soggetti ai minimi svantaggiati

Mi premeva invece sottolineare quella che a mio parere è una incongruenza rispetto all’obiettivo generalizzato della norma.

Per quanto attiene ai soggetti obbligati al versamento dei contributi minimi della gestione di riferimento, artigiani e commercianti su tutti ma anche gli agricoltori per i quali peraltro si porrà il problema di come estrapolare dalla sospensione la quota Inail compresa nella rata dovuta, questi trarranno facilmente beneficio in forma pressoché piena nell’ambito del massimo di 3000 euro di esonero concesso.

Non si può dire, invece, per altre gestioni non soggette a minimale quali la Gestione Separata od anche alle attività di affittacamere iscritte si alla gestione commercianti ma non soggette al relativo minimo contributivo.

Sappiamo che il riferimento per il calcolo dei relativi acconti 2021 oggetto di esonero è il quadro RR della dichiarazione dei redditi relativa al 2020.

Molti si troveranno, per effetto dei lunghi lockdown e per le sospensioni e riduzioni di attività conseguenti alla pandemia, con un 2020 a reddito pressoché a zero o molto ridotto e di contro con un potenziale reddito 2021 in gran parte dei casi più alto, per effetto della ripartenza di buona parte delle attività economiche.

Su quest’ultimo riferimento reddituale dovranno versare il saldo nel 2022 non potendo beneficiare, se non in quella minima parte commisurata al più basso reddito conseguito nel 2020, della esenzione dal versamento di quanto dovuto in acconto con scadenza entro il 31 dicembre 2021.

Una disparità degli effetti dell’esonero che, pur a parità di danno economico, crea una sperequazione tra contribuenti per il solo fatto di essere iscritti a gestioni contributive soggette a regole diverse.

Era questo lo spirito della norma? Non credo.

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