Pensioni: esenzione IRPEF più larga per dipendenti pubblici e forze dell’ordine

Francesco Rodorigo - Pensioni

Nessuna tassa sugli assegni pensionistici destinati alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti. Le nuove istruzioni INPS chiudono un lungo contenzioso ed estendono l'esenzione a tutti i trattamenti percepiti

Pensioni: esenzione IRPEF più larga per dipendenti pubblici e forze dell'ordine

Si allargano gli effetti dell’esenzione IRPEF per le pensioni destinate alle vittime del dovere e ai loro superstiti.

Dal 1° gennaio 2026 si applica la nuova interpretazione, più inclusiva, della legge n. 232/2016 che finora riconosceva l’agevolazione solamente in relazione ai trattamenti strettamente correlati all’evento.

In adeguamento alla giurisprudenza sviluppatasi attorno al contenzioso nato dal 2016 a questa parte l’INPS rivede la propria posizione e, con la circolare n. 51/2026, fornisce le nuove istruzioni.

L’esenzione più larga parte da gennaio e si applica dalla prima mensilità utile in pagamento, con relativo rimborso a conguaglio.

Chi sono le vittime del dovere

Prima di approfondire, è utile specificare quali categorie di persone ricadono nella definizione di vittime del dovere.

Si tratta di tutti i dipendenti pubblici appartenenti alle forze armate e al comparto sicurezza (polizia, carabinieri, vigili del fuoco ecc.) che hanno subito invalidità permanente, o sono decedutib, per effetto diretto di lesioni riportate in servizio. Nello specifico, come indicato dal Ministero dell’Interno, per eventi lesivi che si sono verificati:

  • nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
  • nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
  • nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
  • in operazioni di soccorso;
  • in attività di tutela della pubblica incolumità;
  • in attività di prevenzione e di repressione dei reati.

La legge n. 232 del 2016 ha esteso anche alle vittime del dovere, e ai loro familiari superstiti, l’esenzione IRPEF prevista per le vittime del terrorismo, delle stragi di tale matrice e della criminalità organizzata.

Pensioni: esenzione IRPEF più larga per dipendenti pubblici e forze dell’ordine

Dal 2016 a questa parte, però, l’interpretazione della legge ha portato a numerosi contenziosi, in quanto l’INPS ha limitato il riconoscimento dell’esenzione alle sole prestazioni direttamente collegate all’evento lesivo, lasciando fuori (e quindi tassando) tutti gli altri trattamenti. Negli anni, lo sviluppo di tale contenzioso ha prodotto un consolidato orientamento della Corte di Cassazione che sostanzialmente boccia l’interpretazione adottata dall’INPS. Su tutte l’ordinanza n. 4873/2025, nella quale la Corte specifica:

“l’estensione, in favore delle vittime del dovere e dei soggetti equiparati, dell’esenzione dall’Irpef del trattamento pensionistico non è applicabile ai soli trattamenti pensionistici aventi causa dall’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status medesimo.”

Un orientamento, tra l’altro, già adottato anche dall’Agenzia delle Entrate che, con la risoluzione n. 68/2025, ha invitato i propri Uffici a riesaminare i contenziosi pendenti alla luce del fatto che l’esenzione spetta su tutte le pensioni delle vittime del dovere, equiparati e familiari superstiti, anche se non direttamente collegate all’evento lesivo.

In sostanza sono detassate tutte le pensioni a cui si ha diritto, come ad esempio quella di vecchiaia.

Ora, dunque, anche l’INPS si adegua al nuovo orientamento e, facendo seguito alle vecchie istruzioni, fornisce nuove indicazioni per la liquidazione dei trattamenti.

A partire dal 1° gennaio 2026, tutte le pensioni e i trattamenti spettanti alle vittime del dovere sono esenti da IRPEF anche se non direttamente collegati all’evento che ha portato al riconoscimento dello status in questione. Questo vale, precisa l’Istituto, sia per i trattamenti pensionistici di prima liquidazione che per quelli già pagati, anche tramite cumulo, totalizzazione e computo in Gestione separata dei periodi assicurativi.

Per il 2026, l’esenzione sarà applicata dal primo assegno di pensione utile in pagamento. Per le mensilità erogate da gennaio è previsto un rimborso che sarà erogato a conguaglio.

Per quanto riguarda il pagamento degli arretrati, invece, cioè le somme spettanti per la mancata applicazione dell’esenzione negli anni precedenti, gli interessati devono inviare un’apposita richiesta di rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate.

INPS - Circolare n. 51 del 30 aprile 2026
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