Escussione preventiva del patrimonio sociale nella società semplice

Giuseppe Moschella - Società di persone

Escussione preventiva del patrimonio sociale: analisi della normativa di riferimento del codice civile in relazione alla società semplice.

Escussione preventiva del patrimonio sociale nella società semplice

Escussione preventiva del patrimonio sociale: si fornisce di seguito l’analisi della normativa di riferimento.

Nella società semplice il comma 1 dell’articolo 2267 del codice civile, prevede nella seconda parte che per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e salvo patto contrario gli altri soci.

La responsabilità illimitata e solidale dei soci ha natura sussidiaria, e pertanto i creditori potranno esercitare le loro azioni tanto nei confronti della società quanto nei confronti dei soci.

Con riferimento al patrimonio sociale, per “escussione preventiva” si vuole intendere una possibilità concessa al debitore di liberarsi (almeno momentaneamente) dall’escussione sul suo patrimonio da parte del creditore, dichiarando a quest’ultimo di non essere tenuto a pagare prima dell’escussione del patrimonio del debitore principale, ovvero la società.

Il creditore sociale può tuttavia agire direttamente nei confronti dei soci, senza doversi preventivamente rivolgere alla società e senza l’onere di dimostrare l’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare e sue ragioni, ma l’articolo 2268 del codice civile dispone che il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.

I soci di una società semplice dunque hanno dunque la facoltà di chiedere la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali i creditori possono agevolmente soddisfarsi.

Tale beneficio “limitato” di preventiva escussione non è una condizione per l’azione, ma si configura come una opposizione alla pretesa creditoria essendo tuttavia necessario indicare beni di facile liquidabilità per il soddisfacimento delle ragioni del credito.

Non basta infatti dimostrare l’esistenza di beni sociali di valore sufficiente a soddisfare le pretese del creditore, ma si deve trattare di beni sui quali il creditore si può agevolmente soddisfare, e quindi di pronta e facile conversione in denaro.

In dottrina alcune posizioni protendono a sostenere che la norma dovrebbe essere interpretata in senso maggiormente favorevole al socio, considerato che la garanzia principale per il creditore di una società è proprio costituita dal patrimonio sociale, il beneficio della preventiva escussione verrebbe escluso solo quando, avuto riguardo alla situazione, al valore, e alla natura dei beni, sia notevolmente ritardata o messa in pericolo la realizzazione del credito.

Quindi se il socio indicherà un immobile di proprietà sociale, il cui valore copre largamente il credito, il creditore non potrà agire contro il socio soltanto perché la procedura esecutiva immobiliare risulta ad esempio più lunga e complessa di quella mobiliare esperibile contro il socio stesso.

Escussione preventiva patrimonio sociale: profili processuali

Il beneficio della preventiva escussione secondo l’opinione consolidata in dottrina ed in giurisprudenza opererebbe esclusivamente in sede esecutiva, e quindi non impedirebbe al creditore di agire in sede cognitiva per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio ad esempio per iscrivere un’ipoteca giudiziale sui beni immobili del socio, o per poter agire contro lo stesso una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente.

Un’altra interpretazione propende ad affermare che il beneficio di escussione deve essere fatto valere in sede cognitiva, quando si ritiene necessario uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, mentre potrebbe essere fatto valere esclusivamente in sede esecutiva qualora viceversa si ritenesse che il titolo esecutivo formatosi contro la società, sia efficace anche verso il socio, mancando in questo caso un giudizio di cognizione nei suoi confronti.

La soluzione della questione relativa al momento in cui sia opponibile l’eccezione dipende dalla risposta che si intenda dare al problema dell’efficacia nei confronti del socio illimitatamente responsabile del titolo esecutivo ottenuto contro la società.
In proposito è controverso se il giudicato nei confronti della società esplichi la sua efficacia nei confronti dei soci e se il titolo esecutivo ottenuto contro la società valga anche nei loro confronti.

La soluzione va ricercata nel principio espresso dall’art. 2909 del codice civile, infatti i soci che non abbiano preso parte al giudizio promosso nei confronti della società non sono «parti», né «eredi» o «aventi causa» della società.

Le garanzie rilasciate dai soci

È prassi diffusa che i soci illimitatamente responsabili concedano una specifica garanzia (in forma di avallo o fideiussione), su richiesta dei creditori della società per evitare che in caso di inadempimento da parte della società debitrice principale, l’onere processuale della preventiva escussione del patrimonio sociale.

In merito, una parte della giurisprudenza si è espressa a favore della nullità di tali garanzie per mancanza di causa in quanto si tratterebbe di garanzie rilasciate per debito proprio che nulla aggiungono alla responsabilità ex lege del socio.

Vi è comunque anche una tesi contraria secondo la quale mediante il rilascio di specifiche garanzie personali da parte dei soci illimitatamente responsabili si ha una duplicazione dei titoli di responsabilità, con un evidente vantaggio per il creditore, quello di potere aggredire direttamente il patrimonio del socio garante, il che costituisce l’interesse del creditore, di per sé sufficiente a mantenere in vita la garanzia.

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