Slitta ancora la tassa sui pacchi: il rinvio da 20 milioni di euro nel DL autotrasporto

Rosy D’Elia - Fisco

Da novembre entra in vigore il nuovo contributo UE sulle piccole spedizioni, mentre la questione italiana viene rimandata al 2027 con un “costo” di 20 milioni di euro inserito nel DL autotrasporto

Slitta ancora la tassa sui pacchi: il rinvio da 20 milioni di euro nel DL autotrasporto

Fretta ed errori hanno sempre un costo. E la saga della tassa sui pacchi tutta italiana ne è la piena dimostrazione. Da una urgenza all’altra, il rinvio del biglietto di ingresso del valore di due euro per le spedizioni extra UE è diventato un ospite fisso dei decreti legge adottati nell’ultimo anno.

Come anticipato dal comunicato stampa del 22 ottobre, il DL autotrasporto sposta l’entrata in vigore dal 1° dicembre al 1° gennaio 2027, comportando un mancato gettito di 20 milioni di euro.

Nel frattempo dal prossimo 1° novembre entrerà in vigore anche il contributo di gestione di due euro, destinato a ristorare anche i singoli paesi per il flusso di merci che viaggiano tramite e-commerce. Per i prodotti che arrivano da paesi extra UE superare la dogana avrà un prezzo di 5 euro.

In questo contesto, la possibilità che la tassa sui pacchi italiana diventi concreta si fa sempre più remota, ma si procede a colpi di proroghe perché serve trovare le coperture economiche anche per i prossimi anni.

Tassa sui pacchi, ancora una proroga nel DL autotrasporto: costa 20 milioni di euro

Le questioni da risolvere non mancano, eppure si riescono a creare anche ad arte. L’impegno di riscrivere la normativa e recuperare risorse per la tassa sui pacchi è il pegno da pagare per non aver atteso le decisioni dell’UE sulla gestione dei nuovi flussi e-commerce alimentati da piattaforme cinesi come Temu e Shein.

Lo scorso anno la novità è stata importata per direttissima nella Manovra 2026 con i lavori comunitari ancora in corso. Si stimava un guadagno di circa 122 milioni di euro per il secondo semestre 2026 e un flusso di entrate di 245 milioni di euro negli anni 2027 e 2028.

Ma, è proprio il caso di dirlo, l’Italia aveva fatto i conti senza l’oste. E a marzo è stato necessario fermare l’entrata in vigore di questo contributo di due euro da applicare ai prodotti sotto i 150 euro.

Pur non essendo mai stata effettivamente applicata, la tassa ha avuto subito un effetto boomerang sulla logistica italiana perché le merci venivano dirottate su altri paesi che non prevedevano un contributo, arrivando comunque via terra.

La tassa sui pacchi italiana è senza futuro tra proroghe e necessità di coperture

Agire in modo solitario è stata una scelta fallimentare e gli effetti hanno confermato la necessità di un coordinamento con le regole comunitarie, che nel frattempo prendevano forma:

  • dal 1° luglio per ogni merce sotto i 150 euro, soglia di applicazione dei dazi doganali, è necessario pagare una tassa di tre euro;
  • dal 1° novembre a questa cifra si aggiunge un contributo di gestione di due euro per compensare l’impegno che i flussi di e-commerce comportano per gli uffici doganali.

Come spiegato dal vademecum UE, i biglietti d’ingresso si cumulano perché hanno natura diversa. Tutte le somme previste restano sempre dovute solo da chi importa.

Lo stesso Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti lo scorso luglio ha ammesso la necessità di creare un coordinamento con le norme europee, rispondendo alla Camera durante un question time.

Ma al momento non sembra esserci spazio per un terzo contributo che si andrebbe a sovrapporre a quelli comunitari.

E si procede con proroghe brevi e piccoli stanziamenti per sopperire alle mancate entrate previste con troppo entusiasmo nella Manovra dello scorso anno.

TAPPADATA DEL PROVVEDIMENTORIFERIMENTO NORMATIVOVECCHIA DECORRENZANUOVA DECORRENZA
Istituzione e fase transitoria 30 dicembre 2025 L. n. 199/2025 (art. 1, cc. 126-128) — 1° gennaio 2026 (con fase transitoria fino al 28/02 e prima dichiarazione dal 15/03)
1ª Proroga (Marzo) 27 marzo 2026 D.L. n. 38/2026, art. 5 (Decreto Fiscale, conv. in L. n. 88/2026) 1° gennaio / marzo 2026 1° luglio 2026
2ª Proroga (Giugno) 26 giugno 2026 D.L. n. 107/2026 1° luglio 2026 1° ottobre 2026
3ª Proroga (Settembre) 17 settembre 2026 D.L. n. 162/2026, art. 4 (G.U. n. 216 del 17/09/2026) 1° ottobre 2026 1° dicembre 2026
4ª Proroga (Ottobre) 22 ottobre 2026 DL con misure urgenti autotrasporto e logistica (Da pubblicare in Gazzetta Ufficiale) 1° dicembre 2026 1° gennaio 2027