In assenza dei requisiti l’IRAP non spetta anche in presenza della dichiarazione

Anche in caso di presentazione della dichiarazione IRAP il professionista ha la possibilità di dimostrare l'assenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione. Assolto l'onere probatorio, la cartella di pagamento emessa deve essere annullata. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 18581/2021.

In assenza dei requisiti l'IRAP non spetta anche in presenza della dichiarazione

Con l’Ordinanza n. 18581 del 30 giugno 2021 la Corte di Cassazione ha stabilito che, anche nell’ipotesi in cui sia presentata la dichiarazione ai fini IRAP, il professionista può comunque dimostrare, in giudizio, l’assenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.

Assolto tale onere probatorio, deve essere annullata la cartella di pagamento emessa a seguito della procedura di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 600/1973.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 18581 del 30 giugno 2021
Il testo dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 18581 del 30 giugno 2021.

La sentenza – La controversia trae origine dal ricorso proposto da un avvocato avverso la cartella di pagamento con la quale l’Agenzia delle entrate aveva richiesto il pagamento dell’Irap non versata per l’annualità di imposta 2006, oltre interessi e sanzioni.

La CTP accoglieva il ricorso con annullamento della cartella perché, dalla documentazione prodotta, non emergeva la sussistenza di autonoma organizzazione nello svolgimento dell’attività professionale. La decisione è stata integralmente riformata dalla Commissione tributaria regionale la quale riteneva che la cartella di pagamento, siccome emessa ex art.36 bis d.P.R. n.600 del 1973 e, a fronte di un omesso versamento di imposta dichiarata dallo stesso contribuente, avrebbe potuto essere impugnata solo per vizi propri e non per questioni di merito, che il contribuente avrebbe potuto sollevare solo avverso un provvedimento di diniego a istanza di rimborso.

Avverso la pronuncia della CTR, il professionista ha presentato ricorso in cassazione, lamentando violazione dell’art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992 laddove la C.T.R. aveva ritenuto che il contribuente non potesse impugnare la cartella se non per vizi propri della stessa e non per questioni di merito giacché esso contribuente aveva impugnato non la cartella, ma l’iscrizione a ruolo indicata nella stessa, sostenendo la mancanza del presupposto impositivo.

I giudici di legittimità, nel dichiarare fondato il motivo, hanno chiarito l’erroneità dell’orientamento per cui, in tema di IRAP nella fase esecutiva, il contribuente non possa emendare la propria dichiarazione fiscale, dimodoché gli sarebbe consentito soltanto chiedere il rimborso dell’indebito dopo avere integralmente versato l’imposta.

In primo luogo, nel caso in cui il ricorrente presenti la dichiarazione dei redditi, affermando di essere soggetto IRAP, ma ne ometta il versamento, l’Agenzia delle entrate è legittimata ad emettere la cartella di pagamento, a norma dell’art. 36-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, poiché la sussistenza dell’autonoma organizzazione, quale presupposto applicativo dell’imposta, è stata dichiarata dallo stesso contribuente.

Tuttavia la dichiarazione dei redditi è una dichiarazione di scienza, emendabile e ritrattabile, con la conseguenza che il contribuente è sempre ammesso, in sede contenziosa, a provare che l’originaria dichiarazione era viziata da un errore di fatto o di diritto e che il presupposto impositivo non era sussistente.

A riguardo, come noto, il presupposto impositivo ricorre solo se il contribuente: (i) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse e (ii) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Ciò detto, i giudici di legittimità hanno sancito che, in applicazione delle regole generali sulla ripartizione dell’onere della prova stabilite dall’art. 2697, cod. civ., “spetta poi al contribuente che «ritratta» la propria dichiarazione dimostrare il fatto impedivo dell’obbligazione tributaria (asserita mancanza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione)”.

Ottemperato tale onere, la pretesa impositiva è illegittima, come nel caso di specie.

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