Detrazione spese universitarie all’estero, accesso vietato se si chiede un prestito

Rosy D’Elia - Irpef

Detrazione spese universitarie all'estero: non è possibile beneficiare dello sconto sull'imposta per le somme chieste in prestito, anche se poi restituite. Per l'Agenzia delle Entrate non sono assimilabili a tasse di iscrizione, il chiarimento nella risposta all'interpello numero 302 del 2019.

Detrazione spese universitarie all'estero, accesso vietato se si chiede un prestito

Detrazione spese universitarie all’estero: accesso vietato per le somme chiese in prestito per pagare l’Università in un altro paese, anche se poi vengono restituite. Non è possibile beneficiare dello sconto sull’imposta dovuta perché per l’Agenzia delle Entrate non sono assimilabili a tasse di iscrizione: il chiarimento nella risposta all’interpello numero 302 del 23 luglio 2019.

Lo spunto per accendere i riflettori sulla possibilità di accedere alla detrazione per le spese universitarie, anche se il pagamento delle tasse avviene grazie ad un prestito, arriva dall’analisi di un caso pratico. Protagoniste sono due ragazze che hanno seguito un percorso universitario a Londra e che hanno potuto pagare gli studi grazie a un prestito d’onore ottenuto dallo Stato inglese.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 302 del 23 luglio 2019
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Spese di iscrizione corsi universitari (art. 15, comma 1, lett. e del TUIR).

Detrazione spese universitarie all’estero, accesso vietato per le somme in prestito

Uno dei genitori delle due studentesse avrebbe, in questo momento, la disponibilità economica per estinguere il debito e si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di beneficiare della detrazione per le spese universitarie prevista dall’articolo 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Ma con la risposta all’interpello numero 302 del 23 luglio 2019, arriva il veto dell’amministrazione finanziaria: non è possibile applicare lo sconto Irpef a questa tipologia di spesa.

Nel testo si legge:

“Rileva la circostanza che la stessa viene sostenuta per rifondere un prestito contratto dalle figlie; i relativi pagamenti vengono, infatti, effettuati a favore di un ente diverso dall’Università. Tale circostanza esclude, a parere della scrivente che la spesa che sarà sostenuta dall’istante possa essere ricondotta tra quelle detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera e), del TUIR in quanto, come detto non può essere assimilata ad una tassa di iscrizione ad un corso universitario”.

Una posizione rigida che non ammette deviazioni per il pagamento delle tasse universitarie: l’elemento di discrimine, infatti, è l’ente a cui è destinato il pagamento e nessuna importanza viene data allo scopo per cui il prestito è stato richiesto.

Solo i costi riconosciuti direttamente all’Università possono rientrare nel campo di applicazione delle detrazioni per le spese universitarie.

Detrazione spese universitarie all’estero, nessuna eccezione su tipologie di costo e voci di spesa

Nell’argomentare la risposta all’interpello numero 302, l’Agenzia delle Entrate parte dal riferimento normativo e ribadisce le regole per beneficiare dello sconto Irpef.

L’articolo 15, comma 1, lett. e), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), stabilisce la possibilità di “detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali”. Si ha diritto a ridurre l’imposta da versare grazie a questa tipologia di costi spetta anche se sono sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

Secondo il principio di cassa la detrazione spetta per le spese sostenute nell’arco dell’anno, anche se fanno riferimento a più di un anno accademico.

Se l’università è statale, la detrazione si calcola sull’intera spesa sostenuta. Se invece è privata, l’importo massimo ammesso alla detrazione resta comunque nei limiti di quello stabilito annualmente, per ciascuna facoltà universitaria, con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.

Il documento, poi, approfondisce le regole a cui attenersi per beneficiare delle detrazione per le spese universitarie all’estero, facendo riferimento alla circolare numero 7 del 2018.

Nel testo si specifica che:

“Occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla stessa area disciplinare nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale. Per le spese sostenute per la frequenza di corsi post-laurea all’estero, ai fini della detrazione, occorre, invece, fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione post laurea nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale”.

Si passano a rassegna le tipologie di costi a cui si applica la detrazione:

  • corsi di istruzione universitaria;
  • corsi universitari di specializzazione;
  • corsi di perfezionamento;
  • master universitari;
  • corsi di dottorato di ricerca;
  • Istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie;
  • nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori
  • di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.

Le voci di spese ammissibili riguardano le tasse di immatricolazione e d’iscrizione, le soprattasse per esami di profitto e laurea, la partecipazione ai test di ingresso eventualmente previsti dalla facoltà.

Nessuna detrazione spetta per le somme restituite all’ente che ha concesso il prestito per le spese universitarie, anche se finalizzato esclusivamente alla copertura dei costi necessari per il percorso di studi, che avrebbero tutti i requisiti per beneficiare dello sconto sull’imposta Irpef da versare.

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