Nelle more del procedimento, la definizione delle liti pendenti comporta l’estinzione del giudizio

Emiliano Marvulli - Dichiarazioni e adempimenti

In caso di definizione agevolata delle liti pendenti, l'estinzione del processo deve comunque essere dichiarata. Questo anche se non è ancora scaduto il termine entro il quale l’ente impositore può controllare la correttezza della sanatoria del contribuente e rifiutare la definizione agevolata

Nelle more del procedimento, la definizione delle liti pendenti comporta l'estinzione del giudizio

La definizione delle liti pendenti di cui all’articolo 1 comma 186 della Legge di Bilancio 2023 si perfeziona con la presentazione entro il 10 ottobre 2023 della domanda e con il versamento degli importi dovuti con l’unica rata o, in caso di pagamento rateale, della prima rata.

L’estinzione va dichiarata comunque, anche nell’ipotesi in cui non sia ancora spirato il termine entro il quale l’ente impositore può controllare la correttezza della sanatoria del contribuente ed emettere il diniego della definizione agevolata.

Questo il contenuto dell’Ordinanza n. 28524/2023 della Corte di Cassazione.

Liti pendenti: nelle more del procedimento la definizione comporta l’estinzione del giudizio, la sentenza

La vicenda prende le mosse dai ricorsi proposti dal contribuente avverso diversi avvisi di accertamento emessi dal Comune riguardanti la rettifica del valore imponibile di alcuni terreni, tutti respinti sia in primo che in secondo grado.

Giunta la controversia in Cassazione, i giudici di legittimità si sono espressi in via preliminare sull’estinzione del giudizio, dopo che il ricorrente aveva depositato l’istanza di sospensione del procedimento il 31 agosto 2023, con la quale ha dichiarato di volere avvalersi della procedura di definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2023.

In data 29 settembre ha provveduto al deposito della domanda di definizione agevolata con la ricevuta di pagamento della prima rata relativa agli importi dovuti.

La definizione agevolata prevista dall’articolo 1, commi 186-205, della legge n. 197/2022 concerne le:

“controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge.” (1° gennaio 2023)

La definizione agevolata si perfeziona con l’invio della domanda e il versamento degli importi dovuti

In linea di massima la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 settembre 2023.

Questo in estrema sintesi l’iter della definizione:

  • il contribuente può presentare la domanda di definizione agevolata entro il termine del 30 settembre 2023;
  • in caso di dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023;
  • l’eventuale diniego della definizione agevolata da parte dell’ente impositore deve essere notificato al contribuente entro il termine del 30 settembre 2024;
  • il contribuente ha facoltà di impugnare tale diniego entro il termine di 60 giorni dalla relativa notificazione; la dichiarazione di estinzione del procedimento è suscettibile di revocazione entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del diniego della definizione agevolata;
  • con deliberazione n. 8 adottata dal Consiglio Comunale il 23 marzo 2023, modificata con deliberazione n. 8 adottata dal Consiglio Comunale il 27 giugno 2023, l’ente impositore ha approvato il regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 e ha differito alla data del 30 settembre 2023 il termine per avvalersi della definizione agevolata in relazione ai tributi comunali.

Nella specie, non risultava essere stato adottato il diniego della definizione agevolata, che, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento comunale, può ancora intervenire, ma può essere impugnato dal contribuente, unitamente al presente provvedimento, come previsto dall’art. 1, comma 201, della Legge di Bilancio 2023.

Sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito che va, comunque, dichiarata l’estinzione del procedimento, ai sensi dell’art. 1, commi 194 e 198, della legge n. 197/2023, nonché degli artt. 5 e 7 del regolamento comunale, che stabiliscono che la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento degli importi dovuti con l’unica rata o, in caso di pagamento rateale, della prima rata entro i termini fissati.

In tali casi il procedimento è dichiarato estinto con decreto del Presidente della Sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Nella controversia in commento il ricorrente ha diligentemente adempiuto all’onere di deposito della domanda e della documentazione attestante l’avvenuto versamento della prima o dell’unica rata, secondo la prescrizione dell’articolo 7 del regolamento comunale in data 29 settembre 2023. Da qui la pronuncia di estinzione del procedimento.

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