Deducibili i costi determinati presuntivamente sulla base di una CTU

Emiliano Marvulli - Imposte

Deducibili i costi determinati presuntivamente sulla base di una CTU: l'onere della prova sull'esistenza e l'inerenza dei componenti negativi, ai fini della determinazione del reddito accertato, spetta al contribuente, che può fornirla anche solo con una consulenza asseverata. A stabilirlo la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 14990/2020.

Deducibili i costi determinati presuntivamente sulla base di una CTU

In merito alla deducibilità dei costi di impresa non contabilizzati ai fini della determinazione del reddito accertato, l’onere della prova circa l’esistenza e l’inerenza dei componenti negativi del reddito incombe sul contribuente, il quale può fornirla anche solo sulla base di una consulenza asseverata, che ben può costituire la base su cui fondare il convincimento del giudice tributario.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 14990/2020.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 14990 del 15 luglio 2020
Deducibili i costi determinati presuntivamente sulla base di una CTU. A stabilirlo la Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 14990 del 15 luglio 2020.

La sentenza – La vicenda processuale è giunta sin in cassazione a seguito della sentenza della CTR che, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso proposto da un contribuente avverso cui l’agenzia delle entrate aveva notificato un avviso di accertamento.

Nell’atto de qua l’Ufficio aveva contestato l’omessa annotazione e dichiarazione di ricavi inerenti alla sua attività di imprenditore edile ma, a parere del ricorrente, si doveva necessariamente tenere conto anche dei costi implicati da tali ricavi.

Il motivo di ricorso è stato ritenuto corretto da parte della CTR che, sulla base degli elementi in atti ed in particolare dalla CTU espletata, li determinava in via presuntiva, con conseguente decurtazione del reddito accertato.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, lamentando violazione e falsa applicazione del co. 1 dell’art. 109 del TUIR (ratione temporis art. 75, quarto comma) poiché la CTR aveva accertato la sussistenza di costi “non contabilizzati” mediante prova presuntiva.

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di doglianza e ha cassato la sentenza impugnata, con condanna dell’amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali.

Dagli atti processuali si evince che il contribuente non avesse dichiarato ricavi derivanti dalla cessione di immobili nel periodo d’imposta accertato, al contempo producendo idonea documentazione attestante il sostenimento dei correlati costi di edificazione dei cespiti compravenduti.

In tema di determinazione del reddito imponibile l’art. 75, co. 4 del TUIR, applicabile ratione temporis, affermava che “le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto dei profitti e delle perdite concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi”.

Sul punto la Corte di cassazione ha ribadito il principio per cui “l’onere della prova circa l’esistenza ed inerenza dei componenti negativi del reddito incombe al contribuente”, prova che può essere fornita anche con mezzi diversi dalle scritture contabili, purché costituenti elementi certi e precisi.

Oltretutto la “certezza e precisione” richieste dalla norma devono essere interpretate “come una regola di giudizio ossia, rivolgendosi prima all’amministrazione e poi nella eventuale dimensione processuale, al giudice, i due concetti normativi indicano la necessità di un rigore particolare nella valutazione della prova dei costi «neri» ai fini della loro deducibilità, ma appunto non escludono che tale prova possa essere raggiunta anche mediante prove presuntive”.

Nel caso di specie la CTR ha puntualmente argomentato sugli elementi di fatto rivenienti dalla CTU prodotta in sede di prime cure, derivandone non solo la congruità, ma anche l’effettiva sussistenza dei costi di costruzione sostenuti dal contribuente.

Inoltre, è principio oramai consolidato che, in tema di presunzioni semplici, gli elementi assunti a prova non devono essere necessariamente più d’uno, ben potendo il giudice fondare il proprio convincimento su uno solo di essi, nel caso di specie la consulenza asseverata, purché grave e preciso. Da qui il rigetto del ricorso.

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