Decreto flussi 2019, testo in Gazzetta Ufficiale: quote lavoratori stranieri e domanda

Alessio Mauro - Leggi e prassi

Decreto flussi 2019, testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 9 aprile. Ecco le quote di lavoratori stranieri ammessi, regole e scadenza per fare domanda.

Decreto flussi 2019, testo in Gazzetta Ufficiale: quote lavoratori stranieri e domanda

Decreto flussi 2019, testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 9 aprile. Dopo mesi di attesa è arrivato il provvedimento con le quote relative ai lavoratori stranieri ammessi in Italia.

Sono un totale di 30.850 gli stranieri che potranno fare domanda per l’ingresso in Italia al fine di svolgere lavoro subordinato stagionale e non stagionale e lavoro autonomo. Il testo del decreto flussi era particolarmente atteso per l’assunzione di colf e badanti, ma non solo.

Le quote stabilite dal decreto flussi fissano anche il totale dei lavoratori stranieri ammessi in Italia per il 2019 in merito al lavoro stagionale, con ampie richieste dal settore dell’agricoltura.

Secondo quanto previsto dal testo del decreto flussi, datato 12 marzo 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2019, le domande per l’assunzione di lavoratori stranieri non stagionali e per le conversioni dei permessi di soggiorno potranno essere presentate dal 16 aprile. Partiranno invece dal 24 aprile le domande per l’assunzione di stagionali.

Di seguito il testo del decreto flussi 2019 ed il dettaglio delle quote di lavoratori stranieri ammessi.

Decreto flussi 2019, testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 9 aprile
Scarica il testo completo del decreto flussi 12 marzo 2019

Decreto flussi 2019, 12.850 la quota di lavoratori stranieri non stagionali ed autonomi

Del totale di 30.850 lavoratori stranieri ammessi, una quota di 12.850 è riservata all’assunzione di dipendenti chiamati a svolgere lavori di carattere non stagionale e di lavoratori autonomi.

Di questi, il decreto flussi 2019 stabilisce che è autorizzato l’ingresso di:

  • 500 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine (ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  • 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

Sempre nella quota di cui sopra, il decreto flussi 2019 stabilisce che sarà possibile convertire in permessi di soggiorno per lavoro subordinato:

  • 4.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
  • 3.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
  • 800 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

Sarà invece possibile convertire in permessi di soggiorno per lavoro autonomo:

  • 700 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
  • 100 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

Decreto flussi 2019, 2.400 lavoratori autonomi ammessi

Potranno entrare in Italia per motivi di lavoro autonomo un totale di 2.400 cittadini non comunitari residenti all’estero appartenenti alle seguenti categorie:

  • imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
  • liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  • titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo;
  • artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
  • cittadini stranieri che intendono costituire start up innovative, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.

Quota lavoratori stranieri stagionali, i numeri del decreto flussi 2019

Il decreto flussi 2019 fissa in 18.000 i lavoratori stranieri ammessi in Italia per svolgere lavori stagionali in agricoltura e nel turismo.

La quota per i lavoratori stagionali riguarda esclusivamente i cittadini con nazionalità dei seguenti Paesi:

Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

Una quota di 2.000 unità è riservata ai lavoratori non comunitari dei Paesi sopra indicati che abbiano già prestato in Italia nei cinque anni precedenti attività di lavoro subordinato stagionale, qualora il datore di lavoro presenti domanda di nulla osta pluriennale.

Domande dal 16 e 24 aprile 2019

Saranno divisi in due date i termini per presentare domanda di ingresso in Italia:

  • a partire dalle ore 9 del 16 aprile 2019 si potrà fare richiesta per l’ingresso di lavoratori non stagionali e per le conversioni dei permessi di soggiorno;
  • a partire dalle ore 9 del 24 aprile 2019 partiranno invece le domande per l’ingresso di lavoratori stagionali.

La procedura informatica per l’inoltro delle istanze è sul sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it.

Gli utenti sono invitati ad autenticarsi esclusivamente con credenziali SPID.

Dall’11 aprile 2019 sono disponibili i moduli per la precompilazione delle istanze di tutte le tipologie di ingressi e la scadenza per fare domanda è fissata al 31 dicembre 2019.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network