Decreto crisi d’impresa e risanamento aziendale: le novità della legge di conversione

Luca Antonio Esposito - Leggi e prassi

Decreto crisi d'impresa e risanamento aziendale: le principali novità e le modifiche apportate durante l'iter di conversione del Decreto Legge n. 118 del 2021. Dopo il voto del Senato, si attende il voto della Camera.

Decreto crisi d'impresa e risanamento aziendale: le novità della legge di conversione

Il Decreto Legge 118 del 24 agosto 2021, che disciplina la crisi d’impresa ha ricevuto in data 13 ottobre 2021 la fiducia in Senato con 207 voti favorevoli, 36 contrari e un’astensione.

Questo rappresenta un passaggio chiave nell’evoluzione del processo di risanamento aziendale e di gestione della crisi d’impresa.

Il provvedimento ha visto l’approvazione dell’emendamento 1900 interamente sostitutivo del disegno di legge S 2371, per la conversione in legge del decreto menzionato in precedenza.

La votazione della Camera per la conclusione dell’iter legislativo è prevista per oggi, mercoledì 20 ottobre 2021.

Procediamo a una disamina delle principali novità che si evincono dal Dossier 419 e dalla lettura dell’emendamento:

Entrata in vigore del codice della Crisi e dell’insolvenza

Dal comunicato di seduta si evidenzia che, per assicurare gradualità nella difficile situazione determinata dalla pandemia, l’articolo 1 differisce l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza al 16 maggio 2022.

Unica eccezione è rappresentata dal Titolo II in materia di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, infatti, la sua entrata in vigore slitta al 31 dicembre 2023. Proroga che coinvolge anche la modifica dell’articolo 2477 c.c. attraverso la sostituzione della dicitura dell’articolo 379 del D.lgs.14 del 12 gennaio 2019 “bilanci relativi al 2021” con “bilanci relativi 2022”.

Sarà, quindi, nel 2023 che in sede Assembleare si procederà, ex art. 2477, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore in sede di approvazione dei bilanci del 2022.

Introduzione nuovo istituto di composizione negoziata della crisi

La conversione del DL 118/2021 introduce un nuovo istituto volontario che disciplina la composizione negoziata della crisi cui si accede tramite una piattaforma telematica nazionale e prevede l’affiancamento di un esperto terzo ed indipendente.

Inoltre, nel caso di mancata individuazione di una soluzione idonea al superamento della crisi si introduce la possibilità per l’imprenditore di presentare domanda di concordato per cessione di beni unitamente al piano di liquidazione (c.d. concordato semplificato).

Modifiche alla legge fallimentare

L’anticipazione di alcuni strumenti di composizione negoziale previsti dal Codice della crisi apporta una serie di modifiche alla legge fallimentare.

In particolare, l’articolo 20 comma 1 del D.L. 118 del 2021 interviene principalmente sulla disciplina del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Ulteriori novelle si inseriscono sul finanziamento della continuità aziendale nell’ambito delle procedure di concordato e di accordi di ristrutturazione.

Nello specifico:

  • si prevede la possibilità di autorizzare il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori in relazione a mensilità antecedenti al deposito del ricorso per concordato;
  • si consente la prosecuzione dei pagamenti dei contratti di mutuo;
  • nel concordato con continuità aziendale viene estesa a due anni la durata della moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca.

    Infine, si inseriscono nella legge fallimentare gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, la disciplina della convenzione di moratoria e degli accordi di ristrutturazione agevolati.

Aumento dell’organico del personale della magistratura

L’art. 24 dispone un aumento di 20 unità del ruolo organico della magistratura ordinaria al fine di garantire l’attuazione della normativa europea sull’istituzione della Procura europea («EPPO») relativa al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017.

Digitalizzazione per le procedure di pagamento degli indennizzi per equa-riparazione

L’articolo 25 introduce misure volte ad accelerare le procedure di pagamento degli indennizzi per equa-riparazione in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo tramite la digitalizzazione.

Disciplina derogatoria per il 2021 per l’assegnazione delle risorse

L’articolo 26 prevede una disciplina derogatoria, per l’anno 2021, in materia di risorse del Fondo Unico A. Tali risorse sono destinate al finanziamento di interventi urgenti volti al superamento dell’emergenza epidemiologica, alla digitalizzazione, all’innovazione tecnologica e all’efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali.

Le novità dell’emendamento 1900

La legge di conversione ha, inoltre, apportato modifiche al testo del D.L. 118 come si evince dall’emendamento 1900. Tra le più importanti:

  • riscrittura dell’articolo 3;
  • l’indipendenza dell’esperto;
  • ulteriori richieste per il debitore;
  • Semplificazioni per le imprese sottosoglia.

Riscrittura dell’articolo 3

La nuova formulazione dell’articolo 3 specifica che la piattaforma telematica di scelta dell’esperto sarà gestita dalla camera di commercio per il tramite di UNIONCAMERE sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico. Modifica di rilievo è anche l’equiparazione della figura del commercialista e avvocato che intenda candidarsi al ruolo di esperto.

Entrambi necessitano di provare di aver maturato esperienza nel campo della ristrutturazione e crisi aziendale (vincolo prima limitato alla figura dell’avvocato). Si modifica, anche, la domanda per l’iscrizione negli elenchi degli esperti.

Infatti, per i soggetti appartenenti ad un ordine la domanda deve essere presentata ai rispettivi ordini di appartenenza; al contrario, i professionisti senza albo devono presentare domanda direttamente in Camera di Commercio (quest’ultima modalità era l’unica consentita).

L’indipendenza dell’esperto

Viene ulteriormente fortificata l’indipendenza dell’esperto. Infatti, al comma 1 dell’articolo 4 viene indicato espressamente che l’esperto incaricato non possa intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dalla data dell’archiviazione della composizione negoziata.

L’indipendenza coinvolge anche la figura del revisore che si prevede non debba essere legato all’impresa o ad altri parti interessate all’operazione di risanamento da rapporti professionali o di natura personale.

Ulteriori richieste per il debitore

L’emendamento ha aggiunto all’articolo 5 un ulteriore requisito per la domanda di fallimento.

Infatti, al comma 3 lettera d) si prevede che il debitore, oltre a presentare una dichiarazione che attesti la pendenza nei suoi confronti di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato d’insolvenza, fornisca una dichiarazione con la quale attesti di non aver depositato ricorsi per concordato preventivo e accordi di ristrutturazione.

Alla lettera g) sempre dell’articolo 5 comma 3 viene eliminata la possibilità di fornire il DURC in luogo della certificazione dei debiti contributivi e dei premi assicurativi (articolo 363 comma 1 del D.lgs. 14/2019).

Viene posto il limite alla proroga all’incarico dell’esperto in 180 che, quindi, ora può contare su un periodo massimo di lavoro di 12 mesi. Infine, il debitore non può presentare una nuova istanza ai sensi dell’articolo 2 comma 1 del D.L. 118/2021 prima di un anno dall’archiviazione della stessa.

Semplificazioni per le imprese sottosoglia

L’articolo 17 del D.L. 118/2021 per le imprese sottosoglia viene modificato prevedendo alcune semplificazioni procedurali in termini di adempimenti per le stesse. Nello specifico viene soppresso al comma 3 l’obbligo da parte dell’esperto, che accetta l’incarico, di acquisire i bilanci dell’ultimo triennio, le dichiarazioni fiscali, la documentazione contabile e la relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’imprenditore nonché l’elenco aggiornato dei creditori e dei relativi diritti.

Infine, si evidenzia un’aggiunta al comma 2 dell’articolo 23 che vieta la presentazione della domanda di nomina dell’esperto in pendenza del ricorso per l’accesso alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni (articoli 7 e 14-ter della legge 27 gennaio 2012 n 3).

Tale vincolo si aggiunge al precedente che non consentiva la presentazione in pendenza di domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione, con ricorso per l’ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, del regio decreto 267 del 1942, con ricorso depositato ai sensi dell’articolo 182-bis sesto comma del regio decreto 267 del 1942.

Si rimanda per tutti gli approfondimenti del caso alla lettura dell’emendamento 1.900 per una disamina puntuale e dettagliata della revisione di ogni singolo articolo.

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