Cumulo contributi esteso ai titolari di pensioni a carico di enti UE

Francesco Rodorigo - Pensioni

L'INPS, nella circolare n. 50 del 21 aprile 2022, fornisce chiarimenti in merito al cumulo dei contributi. Questo è esteso anche soggetti già titolari di trattamenti maturati presso organizzazioni internazionali del territorio UE o Svizzero.

Cumulo contributi esteso ai titolari di pensioni a carico di enti UE

I titolari di pensioni maturate presso enti stranieri appartenenti al territorio dell’Unione Europea o della Svizzera, potranno usufruire del cumulo dei contributi versati in altre gestioni.

La titolarità del trattamento pensionistico maturato all’estero non preclude infatti il diritto al cumulo.

Lo ha chiarito l’INPS nella circolare n. 50 del 21 aprile 2022.

Cumulo contributi esteso ai titolari di pensioni a carico di enti UE

L’INPS tramite la circolare n. 50 del 21 aprile 2022 ha fornito chiarimenti in merito al cumulo dei contributi maturati presso enti internazionali.

La circolare precisa che ai titolari di trattamenti pensionistici di qualunque tipo a carico di gestioni internazionali non è preclusa la possibilità di usufruire del cumulo.

Questo anche in relazione al chiarimento fornito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il quale ha precisato come:

“deve considerarsi corretta l’interpretazione favorevole alla compatibilità tra la titolarità della sola pensione estera e la possibilità di totalizzare. Non c’è ragione, pertanto, per optare per la soluzione contraria, che pregiudicherebbe, tra l’altro, anche gli interessi dei pensionati interessati.”

I soggetti interessati, quindi, possono usufruire del cumulo dei contributi anche se già titolari di pensioni di gestioni non italiane.

L’aver ottenuto il diritto alla prestazione pensionistica presso organizzazioni straniere, infatti, non impedisce la possibilità di cumulare i periodi di contribuzione:

“si precisa che la titolarità di un trattamento pensionistico a carico di una delle organizzazioni internazionali non preclude la facoltà del diritto al cumulo in esame.”

Cumulo contributi: superate le vecchie disposizioni per i titolari dei trattamenti di enti UE

La facoltà di cumulare periodi assicurativi maturati presso organizzazioni straniere, derivanti da rapporti di lavoro dipendente svolti sul territorio UE o della Svizzera con quelli ottenuti in Italia è stata prevista dall’articolo 18 della Legge n. 115/2015.

La circolare n. 71/2017 ha definito le modalità di fruizione.

Come specificato nella circolare i lavoratori che hanno maturato periodi di assicurazione, versando i relativi contributi, derivanti da rapporti di lavoro dipendente presso organizzazioni del territorio dell’Unione Europea o della Confederazione Svizzera possono cumularli a quelli versati presso le gestioni italiane.

Cumulare i periodi di assicurazione consente di ottenere il diritto ai seguenti trattamenti:

  • pensione di vecchiaia;
  • pensione di invalidità;
  • pensione ai superstiti.

L’unica condizione necessaria è che siano rispettati i limiti di durata complessiva dei periodi maturati previsti per la prestazione, come stabilito dalla legislazione italiana senza che i periodi di contribuzione si sovrappongano tra loro.

La circolare n. 71 specifica che la possibilità di cumulo non si applica ai soggetti che possono conseguire il diritto alla pensione con i soli contributi versati nelle diverse gestioni italiane, presso cui sono iscritti, avvalendosi:

  • del cumulo dei periodi assicurativi previsto dalla legge n. 228/2012;
  • del cumulo previsto dal decreto legislativo n. 184/1997;
  • della totalizzazione prevista dal decreto legislativo n. 42 del 2006.

Sono inoltre esclusi i soggetti che alla data della domanda di cumulo sono già titolari di trattamenti pensionistici di qualunque tipo sia a carico delle gestioni italiane che delle organizzazioni straniere.

La nuova circolare considera quindi superate le disposizioni contenute nel documento n. 71/2017 nella parte in cui i soggetti già titolari di trattamenti pensionistici presso enti stranieri sono esclusi dalla facoltà di cumulare i periodi assicurativi. Le altre indicazioni contenute nella circolare restano valide.

La circolare n. 50, dunque, chiarisce come anche i titolari di trattamenti pensionistici maturati presso enti non italiani possano usufruire del diritto al cumulo dei periodi di contribuzione.

INPS - Circolare n. 50 del 21 aprile 2022
Articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115. Disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali. Chiarimenti.

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