Credito di imposta ricerca e sviluppo: l’organo di controllo si occupa della certificazione

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Credito di imposta ricerca e sviluppo, la certificazione della documentazione contabile relativa all'agevolazione è uno dei compiti dell'organo di controllo. Lo spiega l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 265 del 14 agosto 2020: anche se tale organo viene nominato a ridosso della scadenza non c'è nessuna indicazione giuridica che affermi il contrario.

Credito di imposta ricerca e sviluppo: l'organo di controllo si occupa della certificazione

Credito di imposta ricerca e sviluppo, la certificazione è uno dei compiti dell’organo di controllo.

Lo spiega la risposta all’interpello numero 265 del 14 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Anche se tale organo viene nominato a ridosso della scadenza, deve occuparsi delle attività di revisione legale dei conti e della certificazione della documentazione contabile relativa all’agevolazione.

Nessuna indicazione giuridica, infatti, afferma il contrario, né sono previsti obblighi di rilevazioni periodiche.

Credito di imposta ricerca e sviluppo: l’organo di controllo si occupa della certificazione

La certificazione della documentazione contabile relativa al credito di imposta ricerca e sviluppo e la revisione legale dei conti sono compiti dell’organo di controllo, anche se nominato in prossimità della scadenza.

Lo spiega l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 265 del 14 agosto 2020.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 265 del 14 agosto 2020
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - nomina del collegio sindacale - soggetto obbligato a certificare la documentazione contabile per i costi di ricerca e sviluppo.

A chiedere delucidazioni sul caso concreto è un commercialista e revisore legale dei conti che ha certificato la documentazione contabile di una srl per il riconoscimento dell’agevolazione in un anno precedente all’obbligo di revisione legale dei conti.

Con le modifiche dell’articolo 2477 del Codice civile la società ha superato uno dei limiti previsti dalla norma per due esercizi consecutivi ed è rientrata tra i criteri che obbligano alla revisione legale dei conti.

Il professionista chiede chi è il soggetto obbligato a certificare la documentazione contabile per i costi agevolabili relativi all’esercizio 2019, dal momento che il 13 dicembre la srl ha provveduto alla nomina dell’organo di controllo per l’esercizio che va dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.

L’Agenzia delle Entrate spiega che è lo stesso organo di controllo a doversi occupare della certificazione contabile relativa al credito di imposta ricerca e sviluppo.

Anche la revisione legale dei conti è un compito dello stesso organo, nonostante sia nominato in prossimità della scadenza.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, sottolinea che:

“Al riguardo, non ci sono indicazioni giuridiche sulla base delle quali poter sostenere che la revisione legale del bilancio affidata all’organo di controllo in tal modo nominato nel corso dell’esercizio 2019 non riguardi, in deroga alle regole ordinarie, lo stesso esercizio in chiusura bensì il primo esercizio successivo alla nomina (esercizio 1° gennaio - 31 dicembre 2020).”

Dal momento che la designazione è avvenuta tempestivamente, l’Amministrazione finanziaria fa sapere che nessuna disposizione impedisce al neo-nominato organo di occuparsi della revisione del bilancio della società relativo all’anno in cui ha ricevuto l’incarico, dal momento che lo stesso non riguarda l’esercizio in chiusura ma il primo esercizio successivo alla nomina ed in linea con il mandato.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che le procedure messe in atto dal revisore contabile sono diverse da quelle attivate dall’organo di controllo per la certificazione della documentazione contabile ai fini della fruizione dell’agevolazione.

Non condividendo la soluzione proposta dall’istante, il documento di prassi precisa che, essendo la srl sottoposta dal 2019 a revisione legale per legge, le spese sostenute per tale attività non possono incrementare il credito d’imposta ricerca e sviluppo.

Credito di imposta ricerca e sviluppo: il quadro normativo dell’agevolazione

Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate richiama i riferimenti normativi del credito di imposta ricerca e sviluppo.

L’agevolazione è prevista dall’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013.

Tale articolo è stato modificato dalla legge di Bilancio 2020 e riconosce a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo un credito d’imposta del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Tale credito è previsto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e viene innalzato al 50% nei casi indicati al comma 6-bis.

Le modalità relative all’applicazione delle legge sono state stabilite con il decreto ministeriale del 27 maggio 2015.

Diverse modifiche sono state apportate al comma 11 dell’articolo 3, del decreto legge n. 145 del 2013, interamente sostituito dall’articolo 1, comma 70, lettera f) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ovvero la legge di Bilancio 2019.

Tra le modifiche c’è l’estensione dell’obbligo di certificazione della documentazione contabile rilevante per il riconoscimento dell’agevolazione, in precedenza previsto solo per le imprese non tenute per legge al controllo legale dei conti, a tutti i beneficiari, comprese le imprese di grandi dimensioni.

La fruizione stessa del credito o l’utilizzo in compensazione, come spiega l’Agenzia delle Entrate, è subordinata all’obbligo di certificazione.

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