Contributi agricoli, per la riduzione delle aliquote prevalgono le attività sul settore delle aziende

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Contributi agricoli INPS: agevolazioni applicabili anche alle aziende che, pur non essendo classificate dall’Istituto in tale categoria, impiegano lavoratori per attività agrarie. In particolare si fa riferimento alla riduzione delle aliquote contributive per i lavoratori impiegati nelle zone agricole svantaggiate e nei territori montani. I dettagli nel messaggio n. 1666 del 14 aprile 2022.

Contributi agricoli, per la riduzione delle aliquote prevalgono le attività sul settore delle aziende

Contributi agricoli, le aziende che non sono classificate dall’INPS come agricole, e che impiegano lavoratori per attività riconosciute come tali, possono beneficiare delle riduzioni delle aliquote previste.

Lo chiarisce l’INPS nel messaggio n. 1666 del 14 aprile 2022.

Nello specifico, l’Istituto fa riferimento alla riduzione delle aliquote contributive dovute dalle aziende che impiegano personale nelle zone agricole svantaggiate e nei territori montani.

Contributi agricoli, agevolazioni anche per le aziende non incluse nel settore

L’INPS con il messaggio n. 1666 del 14 aprile 2022 fornisce chiarimenti sulle riduzioni delle aliquote contributive previste per specifici settori dell’agricoltura. In particolare, l’Istituto spiega come le agevolazioni sui contributi previste per i lavori agricoli non dipendano dalla classificazione dell’azienda, cioè dal settore in cui opera, ma siano determinate dall’attività oggettivamente svolta dal lavoratore.

L’azienda potrà beneficiarne nel caso in cui le attività rientrino tra quelle classificate come agricole”.

I chiarimenti, in particolare, riguardano le seguenti agevolazioni:

  • riduzione sui contributi del 75 per cento per i territori montani particolarmente svantaggiati;
  • riduzione sui contributi del 68 per cento (comprese le aree dell’obiettivo 1, regolamento (CE) n. 1260/1999, e le regioni Abruzzo, Molise e Basilicata) per altre zone agricole svantaggiate.

Le attività classificate come agricole sono specificate nell’articolo 6 della Legge n. 92 del 1979, pertanto si considerano lavoratori agricoli dipendenti tutti gli operai assunti, a tempo indeterminato o determinato, da:

  • amministrazioni pubbliche, imprese appaltatrici o concessionarie per i lavori di tutela e accrescimento del patrimonio forestale;
  • consorzi di irrigazione, di miglioramento fondiario, di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per le attività di manutenzione degli impianti di irrigazione, di scolo e per lavori di forestazione;
  • imprese che, in forma singola o associata, si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica e al controllo della caccia;
  • imprese non agricole addette all’attività di raccolta di prodotti coltivati oppure di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connessa a quella di raccolta;
  • imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione o manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione o manutenzione di aree verdi.

Di conseguenza, le aziende e i datori di lavoro che impiegano operai per lo svolgimento di queste mansioni nei territori specificati, potranno beneficiare delle agevolazioni previste per i settori agricoli anche se non sono classificate come tali.

Contributi agricoli, la normativa per le agevolazioni alle aziende esterne al settore

L’Istituto aveva già riepilogato le modalità di accesso alla riduzione sui contributi per il settore agricolo nella circolare n. 126 del 2009:

“ai fini dell’inquadramento previdenziale, il criterio della natura oggettiva dell’attività svolta dai lavoratori, capovolgendo, dunque, il principio generale secondo il quale l’inquadramento del lavoratore segue la natura dell’attività economica esercitata dall’impresa dalla quale dipende; ciò al fine di dirimere controverse questioni che erano sorte in passato riguardo alla qualificazione di quelle categorie di lavoratori che, pur svolgendo l’identica mansione, venivano inquadrati ora in un settore, ora in un altro.”

Le stesse linee guida sono state poi confermate nelle circolari n. 94 del 2019 e n. 56 del 2020. Aziende non classificate come agricole, dunque, possono beneficiare delle agevolazioni previste per le zone montane e per le zone svantaggiate se impiegano operai in attività agricole:

“Da una lettura sistematica delle disposizioni in materia di previdenza e assistenza applicabili ai datori di lavoro che impiegano lavoratori addetti alle attività “agricole” e tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale, le agevolazioni contributive di cui all’articolo 9, comma 5, della legge n. 67/1988 sono, pertanto, applicabili anche ai datori di lavoro che, pur non classificati dall’Istituto nel settore agricoltura, abbiano alle loro dipendenze lavoratori addetti alle attività classificate agricole ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 92/1979.”

Lo ha precisato anche la Corte di Cassazione nelle sentenze n. 8353/2010 e n. 2933/2019, con le quali è stato deciso che il fattore rilevante ai fini delle norme di previdenza e assistenza sociale, dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli operai agricoli è l’attività svolta in concreto dal lavoratore, a prescindere dalla qualifica di assunzione o dall’inquadramento del datore di lavoro.

Inoltre gli stessi chiarimenti sul Servizio Contributi Agricoli Unificati (SCAU) contenuti nella circolare n. 12 del 22 febbraio 1986 andavano già nella stessa direzione: le attività classificate come agricole danno diritto alle agevolazioni.

INPS - Messaggio n. 1666 del 14 aprile 2022
Riduzione aliquote contributive di cui all’articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Applicabilità ai datori di lavoro di cui all’articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92

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