Premi INAIL: rate e sanzioni più care per effetto del nuovo aumento del tasso di interesse

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Nuovo aumento dei tassi di interesse per il pagamento delle rate di premi e accessori INAIL e delle sanzioni civili. Dal 10 maggio per la rateazione si applicherà il tasso di interesse del 9,75 per cento e per le sanzioni quello del 9,25 per cento

Premi INAIL: rate e sanzioni più care per effetto del nuovo aumento del tasso di interesse

Da oggi, 10 maggio 2023, scatta il nuovo aumento dei tassi di interesse per quanto riguarda il pagamento delle rate di premi e accessori INAIL e delle relative sanzioni civili.

Si tratta della conseguenza della decisione di politica monetaria da parte della Banca Centrale Europea che ha stabilito un aumento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.

La rideterminazione del tasso di rateazione di premi e accessori e per la misura delle sanzioni civili è stata comunicata dall’INAIL tramite la circolare n. 16 del 10 maggio 2023.

Questi passano rispettivamente al 9,75 per cento e al 9,25 per cento.

Premi INAIL: rate e sanzioni più care per effetto del nuovo aumento del tasso di interesse

Con l’obiettivo di frenare l’inflazione, che si attesta su livelli ancora troppo elevati, la Banca Centrale Europea (BCE) ha aumentato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.

Pertanto, come annunciato nel comunicato stampa del 4 maggio, il nuovo valore sarà pari al 3,75 per cento.

Il nuovo aggiornamento degli interessi per il pagamento a rate dei premi e accessori INAIL e per la misura delle relative sanzioni civili è stato comunicato dall’Istituto tramite la circolare n. 16.

A parie da oggi, 10 maggio 2023, dunque, il tasso di interesse per dilazione e quello utilizzato per definire le sanzioni civili sono rideterminati come segue:

  • al 9,75 per cento per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
  • al 9,25 per cento per determinare la misura delle sanzioni civili.

Come stabilito dall’articolo 3, comma 4 del decreto legge n. 318/1996, la misura del tasso di interesse per il pagamento a rate di premi e accessori è determinata dal valore del tasso di interesse minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema più una maggiorazione di 6 punti.

L’INAIL sottolinea come per le rateazioni già in corso al 10 maggio, restino validi i piani di ammortamento già determinati applicando il tasso di interesse in vigore al momento della domanda.

Premi INAIL: l’effetto del nuovo aumento del tasso di interesse sulla determinazione delle sanzioni civili

L’aumento del tasso di interesse sulle principali operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema mostra i suoi effetti anche nella determinazione della misura delle sanzioni civili.

Si tratta delle sanzioni applicate in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi così come previsto dall’art. 116, commi 8 e 10 della legge n. 388/2000.

Queste sono determinate prendendo come riferimento il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema a cui bisogna aggiungere una maggiorazione di 5,5 punti percentuali. Il nuovo valore, quindi, in seguito alla rideterminazione, è pari al 9,25 per cento.

Il nuovo tasso si applica dal 10 maggio fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Come sottolineato dall’INAIL, aumentano i tassi anche nei casi di procedure concorsuali. In questa eventualità, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali a condizione che vengano pagati integralmente i contributi e le spese (art. 1, comma 220 della legge n. 662/1996).

La sanzione minima, invece, sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti.

Pertanto, dato che il nuovo tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, fissato al 3,75 per cento, è inferiore a quello all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2023 (5 per cento), per la riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 5 per cento mentre in caso di evasione si applica il tasso del 7 per cento.

INAIL - Circolare n. 16 del 10 maggio 2023
Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili.

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