Le modifiche relative agli affitti a canone concordato rientrano tra le misure previste dal Decreto Semplificazioni, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022. L'articolo 7 stabilisce che, fino a quando restano invariate le caratteristiche dell'immobile oppure cambia l'accordo territoriale del Comune di riferimento, non ci sarà bisogno di procedere con una nuova attestazione, necessaria per accedere alle agevolazioni fiscali.

Contratto a canone concordato, la validità dell’attestazione viene estesa a tutti gli accordi di locazione che vengono stipulati dopo il suo rilascio.
A prevederlo è l’articolo 7 del Decreto Semplificazioni, n. 73/2022, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022.
Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i contratti a canone concordato, per la cedolare secca al 10 per cento e per l’imposta di registro, è necessario il rilascio dell’attestazione.
La normativa precedente prevedeva che la consegna del documento venisse effettuata da parte dei sindacati degli inquilini o delle associazioni della proprietà edilizia per ogni singolo contratto.
Il Decreto Semplificazioni stabilisce che una volta ottenuta l’attestazione, questa sarà valida finché non cambiano le caratteristiche dell’immobile oppure viene modificato l’accordo territoriale del Comune di riferimento.
Contratto a canone concordato, con il DL Semplificazioni l’attestazione è valida più volte
Il Decreto Semplificazioni, n. 73/2022, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022.
L’articolo 7 prevede una modifica in relazione alla validità dell’attestazione degli affitti.
In particolare, l’attestazione per il contratto a canone concordato viene estesa a tutti i contratti stipulati successivamente al suo rilascio.
L’attestazione, necessaria per certificare che il contratto è in linea con quanto previsto dall’accordo territoriale, sarà quindi valida finché non cambieranno le caratteristiche dell’immobile o sarà modificato l’accordo del Comune a cui fa riferimento.
Nello specifico, la certificazione in questione è quella prevista dai commi 8 dell’art. 1, 8 dell’art. 2 e 5 dell’art. 3 del decreto del MIT e del MEF, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 2017.
Il contratto a canone concordato può essere stipulato con l’assistenza dei sindacati dei conduttori o associazioni della proprietà edilizia.
Per i contratti non assistiti è necessario il rilascio di un’apposita certificazione da parte di almeno una delle organizzazioni firmatarie degli accordi territoriali, i sindacati degli inquilini o le associazioni della proprietà edilizia.
Si ricorda che il documento serve per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i contratti a canone concordato, per l’applicazione della cedolare secca al 10 per cento e per le riduzioni in materia di IRPEF e imposta di registro per contratti non assistiti.
Contratto a canone concordato, le modifiche apportate dal DL Semplificazioni alla validità dell’attestazione
L’obbligo di attestazione è previsto per tutti i contratti non assistiti, cioè sia stipulati direttamente tra affittuario e inquilino, sia tramite professionisti che non rientrano nei sindacati o associazioni specificate.
Secondo la normativa in vigore finora, questa attestazione era valida per tutta la durata di ogni singolo contratto. Il procedimento doveva essere ripetuto per tutte le volte in cui l’immobile veniva affittato, anche se alle stesse condizioni del contratto precedente.
L’intervento del Decreto Semplificazioni modifica proprio questo aspetto.
L’attestazione effettuata, infatti, sarà valida nel tempo finché non ci saranno modifiche alle caratteristiche dell’immobile oppure sarà modificato l’accordo territoriale del Comune a cui fa riferimento la certificazione.
Inoltre, contribuisce a ridurre i costi della stipulazione dei contratti, dato che non si dovranno sostenere ogni volta le spese per l’attestazione.
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