Il DDL con maggiori tutele per i lavoratori malati oncologici è legge. Dal congedo di due anni ai permessi per visite, tutte le novità

Conservazione del posto di lavoro, congedo biennale, smart working e permessi per visite, esami strumentali e cure mediche: sono alcune delle novità in arrivo per lavoratori e lavoratrici malati oncologici o con malattie invalidanti.
A prevederle è il nuovo disegno di legge, approvato ieri in Senato in via definitiva dopo un lungo iter parlamentare avviato nel 2022.
Il testo, che sarà pubblicato a breve in Gazzetta Ufficiale, è composto da 5 articoli. Ecco tutte le novità.
Dallo smart working ai permessi: in arrivo maggiori tutele per i malati oncologici
Conservazione del posto di lavoro e congedo di due anni
Si conclude finalmente il lungo iter parlamentare del DDL che prevede maggiori tutele per i lavoratori e le lavoratrici affette da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
Con l’approvazione definitiva da parte dell’Aula del Senato dell’8 luglio, si conclude il percorso avviato nel 2022. Il testo sarà ora pubblicato a breve in Gazzetta Ufficiale.
Le nuove tutele, che si aggiungono a quelle già previste dalla normativa, sono destinate ai lavoratori e alle lavoratrici affette da gravi patologie, anche rare, che comportano un’invalidità pari o superiore al 74 per cento, attestata dal medico di medicina generale o da uno specialista che opera presso strutture pubbliche o private accreditate
Sono diverse le novità in arrivo, a partire dalle disposizione relative alla conservazione del posto di lavoro.
Per lavoratori e lavoratrici è in arrivo un congedo di massimo 2 anni, continuativo o frazionato.
Durante tale periodo di congedo, il dipendente conserva il posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Ad ogni modo, chi beneficia del congedo può ricevere anche eventuali altri benefici economici o giuridici.
La fruizione del congedo comincia a partire dal momento in cui si esauriscono gli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, che spettano ai dipendenti a qualunque titolo.
Il periodo di congedo di due anni non viene calcolato ai fini dell’anzianità di servizio né a fini previdenziali. Il dipendente ha comunque la possibilità di riscattare il periodo di congedo versando i relativi contributi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per la prosecuzione volontaria.
Ad ogni modo, sono fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.
La malattia, come anticipato, deve essere certificata dal medico di medicina generale oppure dal medico specialista che opera nella struttura sanitaria pubblica o privata accreditata dove è in cura il dipendente.
Le novità relative al congedo non riguardano solo i dipendenti ma anche lavoratori e lavoratrici autonome.
In questo caso, la sospensione dell’esecuzione della prestazione dell’attività svolta in via continuativa per il committente si applica per un periodo non superiore a 300 giorni per anno solare.
Al termine del periodo di congedo di 2 anni, i dipendenti hanno il diritto di accedere in via prioritaria allo smart working per lo svolgimento della propria attività lavorativa, laddove naturalmente l’attività svolta lo consenta.
Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche
In aggiunta alle tutele previste dalla normativa e dai CCNL, a partire dal 1° gennaio 2026, per i dipendenti pubblici e privati affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, oppure da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, sono previste ulteriori 10 ore annue di permesso.
Questi permessi possono essere utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti. Ai dipendenti è riconosciuta la relativa indennità e la copertura figurativa.
Come previsto dalla nuova legge, tale diritto viene riconosciuto anche nel caso in cui ad essere affetti dalle malattie indicate sono i figli minorenni dei dipendenti.
Per le 10 ore di permesso aggiuntive si applica la disciplina prevista per i casi di gravi patologie che richiedono terapie salvavita. Ai dipendenti spetta un’indennità economica che viene calcolata secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia.
Nel settore privato, l’indennità viene erogata direttamente dai datori di lavoro che poi la recuperano tramite conguaglio con i contributi dovuti all’ente previdenziale.
Nel pubblico, invece, le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.
Le altre novità in arrivo
Per l’applicazione delle novità, la nuova legge prevede anche il potenziamento dell’infrastruttura tecnologica dell’INPS.
L’articolo 3 istituisce un Fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a partire dal 2026, per il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche in favore di studenti meritevoli laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche ovvero che hanno conseguito una laurea delle professioni sanitarie.
Infine, si introduce si una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Dal congedo ai permessi: in arrivo maggiori tutele per i malati oncologici