Comunicazione Telematica Avvocati e Commercialisti: circolare Ministero del lavoro

Carla Mele - Ordini e casse professionali

Dal 1° marzo 2018 avvocati e commercialisti che si occupano per conto terzi della gestione del lavoro dipendente dovranno inviare in modalità telematica la comunicazione obbligatoria all'Ispettorato del Lavoro.

Comunicazione Telematica Avvocati e Commercialisti: circolare Ministero del lavoro

La nota del Ministero del Lavoro 32/2018 ha specificato che i professionisti iscritti all’albo degli avvocati o a quello dei dottori commercialisti ed esperti contabili ai quali sono stati affidati, per conto dei datori di lavoro, tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, dovranno darne comunicazione agli ispettorati del lavoro competenti, mediante una nuova procedura.

Dal 1° marzo 2018, i professionisti dovranno effettuare le comunicazioni in questione avvalersi obbligatoriamente degli appositi moduli messi a disposizione dall’Ispettorato del Lavoro.

La procedura avverrà esclusivamente mediante il sistema SPID e sarà necessaria per per creare una banca dati dei professionisti che operano secondo l’articolo 1 della legge professionale 12/1979 (Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro).

Comunicazione Telematica Avvocati e Commercialisti: una nuova procedura per i professionisti

Il Ministero del Lavoro ha realizzato un nuovo sistema informatizzato destinato agli avvocati ed ai commercialisti a cui è stato affidato il compito di gestire gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale per il personale dipendente

Tale sistema nasce con la finalità di monitorare in maniera efficiente la regolarità degli obblighi di comunicazione in questione; ciò sarà realizzabile attraverso la creazione di una nuova banca dati nella quale saranno raccolte tutte le informazioni sui professionisti, che per conto dei propri datori di lavoro si occupano della gestione del personale dipendente.

L’articolo 1 della Legge 12/1979 (Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro) cita testualmente:

Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.

Per il Ministero del Lavoro questo nuovo metodo di comunicazione rappresenta un’ opportunità per i professionisti che hanno già ottemperato all’obbligo comunicazionale secondo le pregresse modalità, al fine di semplificare ed accelerare eventuali controlli che dovessero essere avviati.

Comunicazione Telematica Avvocati e Commercialisti: termini e modalità

La nota 32/18 del Ministero del Lavoro spiega le modalità di realizzazione di questo nuovo sistema di comunicazione.

Il modello di comunicazione è rinvenibile sul portale istituzionale dell’ Ispettorato nazionale del lavoro e si compone essenzialmente di due parti:

  • una prima parte dove vanno inseriti i dati relativi al soggetto autorizzato (Dati anagrafici,Residenza, Iscrizione all’Albo, Studio);
  • una seconda parte dove andranno indicati gli ambiti provinciali in cui sono situate le imprese che hanno affidato la tenuta del LUL al professionista, il quale è tenuto ad indicare la data iniziale e l’eventuale data finale del relativo incarico.

L’accesso al modello sarà consentito solo ed esclusivamente attraverso SPID; pertanto i professionisti dovranno dotarsi sin da subito di tale sistema di identità digitale.

Tale obbligo di comunicazione sarà obbligatorio dal 1° marzo 2018.

Il professionista, prima del compimento di qualsiasi atto gestionale riferibile all’attività delegata oppure ogniqualvolta venga ad aggiungersi o venga modificarsi un ambito provinciale di lavoro, dovrà darne opportuna comunicazione sempre in modalità telematica.

Le comunicazioni saranno tracciate grazie ad un apposito codice identificativo rinvenibile nella ricevuta di trasmissione.

La mancata comunicazione comporta la possibilità che ci sia una segnalazione da parte del Consiglio dell’Ordine di appartenenza; sarà quest’ultimo a decidere quale sanzione disciplinare applicare nei confronti del professionista.

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