Codice identificativo per gli affitti brevi: si attendono istruzioni su come richiedere il CIN

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Sul codice identificativo nazionale per gli affitti brevi si attendono ancora istruzioni. La procedura per richiedere il CIN è in via di definizione: l'aggiornamento arriva dal Ministero del Turismo con la notizia del 29 marzo. Nel frattempo obblighi e sanzioni restano in stand by

Codice identificativo per gli affitti brevi: si attendono istruzioni su come richiedere il CIN

A fine 2023 la legge di conversione del Decreto Anticipi ha introdotto un nuovo sistema di monitoraggio degli affitti brevi e turistici prevedendo un codice identificativo nazionale che deve essere richiesto al Ministero del Turismo.

Ma a distanza di oltre tre mesi la procedura e le istruzioni su come richiedere il CIN sono ancora in fase di definizione.

Obblighi e sanzioni restano in stand by: in questa fase è necessario continuare a seguire le vecchie regole.

Codice identificativo per gli affitti brevi: non è ancora pronta la procedura per richiedere il CIN

Come previsto dall’articolo 13 ter del DL numero 145 del 2023, chi propone e concede in locazione breve o per finalità turistiche interi appartamenti o anche solo delle stanze è tenuto ad esporre il codice identificativo nazionale. Il cosiddetto CIN deve essere indicato anche negli eventuali annunci dedicati agli affitti brevi o turistici.

La novità serve per censire e monitorare:

  • unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
  • unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi;
  • strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Per la richiesta del CIN è necessario rivolgersi al Ministero del Turismo, che gestisce anche la relativa banca dati: il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico ricettiva è chiamato a presentare un’apposita istanza.

Insieme alla domanda deve essere presentata anche una dichiarazione sostitutiva con i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura e, per i locatori, la sussistenza dei requisiti di sicurezza.

Come si legge nella notizia del Ministero del Turismo del 29 marzo 2024, che riprende lo stesso avviso pubblicato a inizio gennaio, non è ancora possibile procedere con la richiesta:

“In merito alla disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del Codice Identificativo Nazionale, si comunica che la procedura telematica di assegnazione del CIN da parte del Ministero del turismo, prevista dall’art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, non è ancora entrata in esercizio”.

Le indicazioni arriveranno con un apposito avviso che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Alla necessità di richiedere e utilizzare il codice identificativo sono state associate sanzioni fino a 8.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.

Il Ministero, però, segnala che “gli obblighi e le sanzioni in materia di CIN si applicheranno a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato Avviso”, così come previsto dallo stesso Decreto Anticipi.

Codice identificativo per gli affitti brevi: si attendono le prime istruzioni per richiedere il CIN

Nel frattempo per gli affitti brevi e turistici titolari delle strutture ricettive e locatori sono chiamati a rispettare le normative regionali attualmente in vigore.

I soggetti interessati sono chiamati a continuare ad utilizzare il codice regionale o provinciale, nei casi in cui è previsto.

Anche per le nuove strutture o le nuove attività di locazione si deve richiedere l’assegnazione del codice identificativo all’ente territoriale di riferimento in attesa del debutto del CIN.

Il Decreto Anticipi, infatti, ha stabilito anche le regole di raccordo tra i codici regionali e quelli nazionali.

Per le assegnazioni già effettuate, si procede alla ricodificazione automatica: aggiungendo ai codici regionali e provinciali un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del turismo, si ottiene il CIN.

Sono le Regioni e non i gestori, in questo caso, a dover comunicare codici e dati al Ministero del Turismo per l’iscrizione nella banca dati nazionale.

La norma detta anche i tempi: ricodificazione e trasmissione avvengono entro trenta giorni dall’operatività delle nuove regole. In tutti gli altri casi la procedura deve essere attivata immediatamente e comunque entro sette giorni dall’attribuzione del codice regionale o provinciale.

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