Cessione di quote degli OICR italiani senza SGR, anche se non è applicata la ritenuta, la SGR o l'intermediario devono indicare i dati del beneficiario e il nome del fondo nel quadro SL della sezione I del modello 770. Lo spiega l'Agenzia delle Entrate nella risposta a consulenza giuridica numero 5 del 21 maggio 2020.
Cessione di quote degli OICR italiani senza SGR, nei casi in cui tale cessione non preveda l’intervento di una Società di Gestione del Risparmio, il soggetto o l’intermediario deve comunque indicare i dati del beneficiario e la denominazione del fondo.
Lo specifica l’Agenzia delle Entrate con la risposta alla consulenza giuridica numero 5 del 21 maggio 2020, che si sofferma sugli obblighi di segnalazione nella dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari.
Le informazioni devono essere inserite nel quadro SL della sezione I del modello 770.
Nel documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate viene inoltre riepilogata la funzione dei quadri SF e SM.
L’Amministrazione finanziaria riporta, infine, i riferimenti normativi relativi alle sanzioni per la mancata annotazione dei dati.
Cessione quote OICR italiani senza l’intervento di una SGR: le istruzioni per la compilazione del modello 770
Sulla cessione delle quote di OICR italiano, organismi di investimento collettivo del risparmio, diversi dai fondi immobiliari, e dei fondi lussemburghesi storici, senza l’intervento di una SGR e sugli obblighi di segnalazione nella dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari, interviene l’Agenzia delle Entrate con la risposta alla consulenza giuridica numero 5 del 21 maggio 2020.
- Agenzia delle Entrate - Risposta alla consulenza giuridica numero 5 del 21 maggio 2020
- Obblighi di segnalazione nella dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari previsti per le Società di Gestione del Risparmio (SGR).
L’istante interroga l’Amministrazione finanziaria per sapere se la SGR sia tenuta ad indicare nel Quadro SL del Modello 770 esclusivamente le generalità e il codice fiscale (italiano o rilasciato dall’Autorità fiscale estera) o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato dall’Autorità amministrativa del Paese estero di residenza del cedente.
Con riferimento ai dati relativi all’operazione, l’istante chiede se le SGR, che non siano state formalmente incaricate da una delle parti come intermediario nelle operazioni di cessioni, abbiano l’obbligo di segnalare anche le informazioni sulla cessione di cui non hanno evidenza, non essendo intervenute nell’operazione.
L’Agenzia delle Entrate richiama la risoluzione numero 101/E del 2014 che, per il caso indicato e per altri casi specificati, spiega quanto segue:
“la SGR nell’ipotesi di collocamento diretto delle quote o, in alternativa, l’intermediario collocatore, con il quale il contribuente intrattiene un rapporto avente ad oggetto le quote del fondo, sono tenuti a comunicare nel modello del sostituto d’imposta e degli intermediari i dati relativi all’operazione di cessione nonché al soggetto cedente”.
Anche nel caso in cui non sia stata applicata la ritenuta, la SGR o l’intermediario devono indicare nella sezione I del quadro SL del Modello 770, i dati del beneficiario e la denominazione del fondo.
Nessun valore dovrà essere invece inserito nei campi 14, 15 e 16 dei righi da SL4 a SL7.
Per quanto riguarda i proventi, il documento di prassi specifica quanto segue:
“nel punto 14 non deve essere riportato l’ammontare lordo corrisposto, nel caso in cui la cessione delle quote dell’OICR avvenga senza l’intervento dei sostituti d’imposta e la SGR, che interviene solo nell’annotazione del trasferimento nel registro dei partecipanti, non dispone dei dati relativi all’operazione.”
In conclusione l’Agenzia delle Entrate sottolinea che, in caso di mancata indicazione dei dati, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Cessione quote OICR italiani senza l’intervento di una SGR, la compilazione del modello 770: i quadri SF, SL, SM
Nella risposta alla consulenza giuridica numero 5 del 21 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate riepiloga, inoltre, come devono essere compilati alcuni quadri del modello 770, in base agli obblighi di segnalazione nella dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari.
Nello specifico vengono fornite le istruzioni per la compilazione del quadro SL, il principale quadro preso in considerazione per il caso concreto del documento di prassi.
Nel quadro SL devono essere indicati i proventi derivanti dalla partecipazione a OICR di diritto italiano o estero che sono stati assoggettati a ritenuta a titolo di acconto.
Viene inoltre ribadito che nel quadro SF, tra gli altri, devono essere inseriti i dati identificativi dei soggetti non residenti che hanno beneficiato del regime di esenzione di cui all’articolo 26 quinquies, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione ai proventi derivanti dagli OICR di diritto italiano (diversi dagli OICR immobiliari) e dai cd. fondi lussemburghesi storici.
Viene, inoltre, preso in considerazione il quadro SM, che deve riportare i proventi derivanti dalla partecipazione a OICR di diritto italiani o estero che sono stati assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Cessione quote OICR italiani senza SGR: le istruzioni per il modello 770