Certificati di malattia: al via le nuove regole per i datori di lavoro

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Dopo la proroga disposta dall’INPS arrivano le nuove regole per la gestione in Uniemens degli eventi di malattia e del conguaglio dell’indennità. Si parte da marzo ma è previsto un periodo transitorio

Certificati di malattia: al via le nuove regole per i datori di lavoro

Le nuove regole per l’esposizione della malattia in Uniemens diventano operative.

Terminata la proroga di due mesi disposta dall’INPS, i datori di lavoro devono comunicare utilizzare le nuove modalità di comunicazione.

Le novità riguardano sia l’esposizione degli eventi di malattia sia del conguaglio dell’indennità economica.

Come annunciato dall’Istituto, in questa fase di prima applicazione è previsto un periodo transitorio. Ecco come funziona.

Certificati di malattia: al via le nuove regole per i datori di lavoro

Il processo di semplificazione delle procedure dell’INPS coinvolge anche la gestione della malattia: per i rapporti di lavoro dipendente del settore privato arriva una nuova modalità di esposizione degli eventi e del conguaglio dell’indennità economica nel flusso Uniemens.

Le novità sarebbero dovute diventare operative già a inizio anno ma l’Istituto ne ha rinviato l’applicazione a marzo.

Ora la proroga è scaduta e dal mese di competenza di marzo 2026, i datori di lavoro devono cominciare ad utilizzare le nuove modalità di esposizione.

L’obiettivo dell’intervento è quello di gestire in maniera più efficiente i controlli di coerenza tra le informazioni dichiarate in Uniemens relative all’esposizione dell’evento, agli accrediti figurativi e ai conguagli richiesti per le indennità anticipate dal datore di lavoro. Tutte le istruzioni sono state fornite dall’Istituto nel messaggio n. 3029/2025.

Nello specifico, l’INPS ha previsto la compilazione del calendario giornaliero (elemento “Giorno”) nei flussi di denuncia Uniemens.

L’adempimento riguarda tutti gli eventi di malattia, sia quelli di durata pari o superiore a 7 giorni che quelli di durata inferiore.

Inoltre, alla sezione “DifferenzeAccredito” viene aggiunta la nuova sottosezione “InfoEvento”, la quale contiene due elementi:

  • l’elemento “MotivoEvento” con l’attributo “TipoMotivoEvento”;
  • l’elemento “DiffAccreditoEvento”.

Ai fini del conguaglio dell’indennità di malattia, dal periodo di competenza gennaio 2026 devono essere utilizzati esclusivamente i seguenti codici conguaglio relativi allo specifico evento:

  • 0058, “Importo dell’indennità economica di malattia anticipata dal datore di lavoro” (codice evento “MAL”);
  • E777, “Differenze indennità malattia” (codice evento “MAL”).

Nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” il datore di lavoro deve indicare il PUC del certificato di malattia o di ricovero, se si tratta di certificato telematico.

Malattia e indennità: periodo transitorio per l’applicazione delle novità

Il cambiamento però non sarà immediato. In questa fase di prima applicazione, ha specificato l’INPS nel messaggio n. 964/2026, è previsto un periodo transitorio, al fine di ovviare a eventuali criticità.

I datori di lavoro, pertanto, possono esporre, anche nel caso di certificato telematico, la data di inizio malattia in alternativa al PUC o, come ulteriore alternativa, in via eccezionale, il valore “N.

Nel caso in cui dovesse essere utilizzato tale valore, le istruzioni per la compilazione degli elementi del flusso Uniemens interessati sono le seguenti:

  • “InfoAggEvento TipoInfoAggEvento=“CM””N “/InfoAggEvento”, all’interno di “EventoGiorn”, valorizzando l’attributo TipoInfoAggEvento con “CM”;
  • “MotivoEvento”N“/MotivoEvento”, all’interno di “InfoEvento”, omettendo l’attributo “TipoMotivoEvento”;
  • “IdentMotivoUtilizzoCausale”N“/IdentMotivoUtilizzoCausale”, all’interno di “infoAggCausaliContrib”, omettendo l’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo”.

La fine del periodo transitorio, così come l’eliminazione del valore “N”, sarà comunicata dall’INPS in un prossimo messaggio. Una volta a regime le nuove regole, la data di inizio malattia, in alternativa al PUC, indicherà un certificato cartaceo.

INPS - Messaggio n. 964 del 19 marzo 2026
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