Cassa integrazione eventi meteo: quando può essere richiesta con temperature sotto i 35°?

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

In quali casi può essere richiesta la cassa integrazione con temperature inferiori a 35°? Si deve valutare la temperatura percepita, che può variare in base all'umidità e alla tipologia di attività svolta dai lavoratori. Le precisazioni dell'INPS

Cassa integrazione eventi meteo: quando può essere richiesta con temperature sotto i 35°?

Con l’aumento delle temperature sono arrivate le indicazioni dell’INL, che i datori di lavoro devono mettere in atto a tutela dei lavoratori.

Tra le misure è presente la possibilità di sospendere o ridurre l’attività, ricorrendo alla cassa integrazione con causale eventi meteo.

In linea generale è possibile fare richiesta di cassa integrazione nei casi in cui la temperatura sia superiore a 35°.

In alcuni casi la CIGO può essere richiesta anche nei casi in cui il termometro non raggiunga tali temperature. A chiarire quali sono gli elementi da valutare è l’INPS, nel messaggio numero 2729.

Cassa integrazione eventi meteo: quando può essere richiesta con temperature sotto i 35°?

In quali casi la cassa integrazione con causale eventi meteo può essere richiesta in caso di temperature inferiori a 35°?

La risposta all’interrogativo si trova nel messaggio INPS numero 2729 del 2023.

INPS messaggio numero 2729 del 20 luglio 2023
Richieste di integrazione salariale per «eventi meteo» - temperature elevate. Indicazioni.

Nel documento di prassi l’Istituto fornisce i chiarimenti sulle richieste di integrazione salariale nel caso di temperature elevate.

Lo strumento della cassa integrazione, con la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa, può essere adottato quando la temperatura “percepita” sia superiore a 35°.

In alcuni casi, se le temperatura percepita è superiore a quella reale, la cassa integrazione potrà essere utilizzata anche se il termometro non supera i 35°.

Un primo fattore da valutare è quello dell’umidità. Come chiarito nel messaggio dell’INPS:

“la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umidità, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.”

Un secondo fattore da non trascurare è quello della tipologia di attività che deve essere svolta.

La valutazione deve infatti tenere conto dell’incidenza determinata dal calore sul regolare svolgimento delle lavorazioni.

Si può ricorrere alla cassa integrazione anche se le temperature sono inferiori ai 35° per particolari tipologie di attività:

  • quelle da svolgere in luoghi non proteggibili dal sole;
  • quelle che comportano l’utilizzo di materiali o lavorazioni che non sopportano il forte calore.

Dovrà quindi essere valutata anche la tipologia di attività svolta e le condizioni nelle quali i lavoratori sono chiamati a svolgere tale attività.

Cassa integrazione con attività in luoghi chiusi: le precisazioni dell’INPS

Ulteriori precisazioni dall’INPS arrivano anche in riferimento all’utilizzo dello strumento di integrazione salariale nei casi in cui l’attività viene svolta in luoghi di lavoro al chiuso.

Anche in questo caso si deve tenere conto dell’impatto del caldo sulla modalità di svolgimento dell’attività, sulla tipologia della stessa e sulle condizioni presenti nel luogo di lavoro.

In merito il messaggio dell’INPS sottolinea quanto di seguito riportato:

“Si precisa che la medesima considerazione deve essere svolta anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro.”

La cassa integrazione viene riconosciuta nei casi di rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, che portano alla sospensione dell’attività, a patto che le cause che portano a tale sospensione non siano imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori.

Il ricorso agli ammortizzatori sociali è previsto anche per i datori di lavoro tutelati dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali.

Anche in questo caso la valutazione della richiesta si concentrerà:

  • sulla tipologia di attività lavorativa svolta;
  • sulle modalità di svolgimento di tale attività.

In conclusione la valutazione deve tenere conto di più diversi elementi e delle condizioni della situazione specifica.

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