Cassa integrazione Covid, ultima scadenza per le settimane da dicembre 2020 ad agosto 2021

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Cassa integrazione Covid, ultima scadenza fissata al 31 dicembre 2021 per inviare domanda di accesso alle prestazioni per le settimane che si collocano tra dicembre 2020 e agosto 2021. Stessa tabella di marcia è prevista anche per l'invio dei dati utili al pagamento. Le istruzioni fornite dall'INPS con il messaggio numero 4580 del 21 dicembre 2021.

Cassa integrazione Covid, ultima scadenza per le settimane da dicembre 2020 ad agosto 2021

Cassa integrazione Covid: le porte di accesso per le settimane di sospensione o riduzione dell’attività che si collocano tra dicembre 2020 e agosto 2021 sono ancora aperte.

La scadenza per l’invio della domanda è fissata al 31 dicembre 2021. Stessa tabella di marcia è stata prevista dal Decreto Fiscale 2022 anche per l’invio dei dati utili al conguaglio, al saldo o al pagamento diretto.

Dall’INPS le istruzioni da seguire nel messaggio numero 4580 del 21 dicembre 2021.

Cassa integrazione Covid, ultima scadenza per le settimane da dicembre 2020 ad agosto 2021: istruzioni INPS

L’articolo 11-bis del decreto legge numero 146/2021 ha concesso più tempo ai datori di lavoro che devono procedere con la presentazione della domanda di accesso alla Cassa integrazione Covid.

É stata fissata la scadenza del 31 dicembre 2021 per i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il conguaglio, per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021.

La novità riguarda le seguenti domande con causali Covid:

  • Cassa integrazione (ordinaria e in deroga);
  • Assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali;
  • Fondo di integrazione salariale (FIS);
  • Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), connessi all’emergenza da COVID-19.

In linea generale le richieste di accesso alla CIG Covid devono essere inoltrate all’Istituto, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui viene sospesa o ridotta l’attività lavorativa.

Considerando, quindi, le regole di riferimento, la nuova scadenza riguarda le domande di trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 relative a settimane di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa da dicembre 2020 fino ad agosto 2021 compreso.

Dal punto di vista operativo sono tre le ipotesi:

  • i datori di lavoro che non hanno inviato istanze di accesso ai trattamenti possono procedere entro la scadenza del 31 dicembre utilizzando le diverse causali di riferimento;
  • coloro che hanno già inviato domande relative ai periodi interessati che non sono state accolte a causa dell’invio tardivo non devono procedere con una nuova richiesta;
  • coloro che invece hanno ricevuto un esito solo parzialmente positivo, per i periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, devono trasmettere una nuova istanza esclusivamente per i periodi inizialmente esclusi e ora ammessi grazie alle novità del Decreto Fiscale 2022.

Cassa integrazione Covid, scadenza 31 dicembre per domande e invio dei dati: istruzioni INPS

Stessa proroga è stata prevista anche per i termini di invio dei dati necessari per il conguaglio, per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi al COVID–19 scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021.

In questo caso, specifica l’INPS, “il differimento al 31 dicembre 2021 riguarda le trasmissioni riferite a eventi di sospensione/riduzione dell’attività connessi all’emergenza epidemiologica da COVID–19 compresi tra dicembre 2020 e agosto 2021 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all’azienda entro il 31 agosto 2021”.

Dal punto di vista operativo, per ottenere il pagamento diretto sono due le strade da seguire:

  • chi non ha mai inviato i modelli “SR41” e “SR43” semplificati – UNIEMENS quadro pagamento diretto devono provvedere entro la nuova scadenza del 31 dicembre 2021;
  • chi lo ha fatto ma ha ricevuto esito negativo a causa dell’invio fuori tempo massimo non dovrà ripetere l’operazione.

Per le istruzioni sul conguaglio bisognerà attendere una nuova comunicazione da parte dell’INPS:

“In ordine al differimento dei dati inerenti al conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale di tipo emergenziale rientranti nel periodo per cui opera la disciplina prevista dall’articolo 11-bis del decreto-legge n. 146/2021, con successivo messaggio saranno fornite le relative istruzioni operative”.

INPS - Messaggio numero 4580 del 21 dicembre 2021
Articolo 11-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, rubricato “Misure in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale”. Modalità operative

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