Cassa integrazione Covid, ultima scadenza fissata al 31 dicembre 2021 per inviare domanda di accesso alle prestazioni per le settimane che si collocano tra dicembre 2020 e agosto 2021. Stessa tabella di marcia è prevista anche per l'invio dei dati utili al pagamento. Le istruzioni fornite dall'INPS con il messaggio numero 4580 del 21 dicembre 2021.

Cassa integrazione Covid: le porte di accesso per le settimane di sospensione o riduzione dell’attività che si collocano tra dicembre 2020 e agosto 2021 sono ancora aperte.
La scadenza per l’invio della domanda è fissata al 31 dicembre 2021. Stessa tabella di marcia è stata prevista dal Decreto Fiscale 2022 anche per l’invio dei dati utili al conguaglio, al saldo o al pagamento diretto.
Dall’INPS le istruzioni da seguire nel messaggio numero 4580 del 21 dicembre 2021.
Cassa integrazione Covid, ultima scadenza per le settimane da dicembre 2020 ad agosto 2021: istruzioni INPS
L’articolo 11-bis del decreto legge numero 146/2021 ha concesso più tempo ai datori di lavoro che devono procedere con la presentazione della domanda di accesso alla Cassa integrazione Covid.
É stata fissata la scadenza del 31 dicembre 2021 per i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il conguaglio, per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021.
La novità riguarda le seguenti domande con causali Covid:
- Cassa integrazione (ordinaria e in deroga);
- Assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali;
- Fondo di integrazione salariale (FIS);
- Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), connessi all’emergenza da COVID-19.
In linea generale le richieste di accesso alla CIG Covid devono essere inoltrate all’Istituto, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui viene sospesa o ridotta l’attività lavorativa.
Considerando, quindi, le regole di riferimento, la nuova scadenza riguarda le domande di trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 relative a settimane di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa da dicembre 2020 fino ad agosto 2021 compreso.
Dal punto di vista operativo sono tre le ipotesi:
- i datori di lavoro che non hanno inviato istanze di accesso ai trattamenti possono procedere entro la scadenza del 31 dicembre utilizzando le diverse causali di riferimento;
- coloro che hanno già inviato domande relative ai periodi interessati che non sono state accolte a causa dell’invio tardivo non devono procedere con una nuova richiesta;
- coloro che invece hanno ricevuto un esito solo parzialmente positivo, per i periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, devono trasmettere una nuova istanza esclusivamente per i periodi inizialmente esclusi e ora ammessi grazie alle novità del Decreto Fiscale 2022.
Cassa integrazione Covid, scadenza 31 dicembre per domande e invio dei dati: istruzioni INPS
Stessa proroga è stata prevista anche per i termini di invio dei dati necessari per il conguaglio, per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi al COVID–19 scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021.
In questo caso, specifica l’INPS, “il differimento al 31 dicembre 2021 riguarda le trasmissioni riferite a eventi di sospensione/riduzione dell’attività connessi all’emergenza epidemiologica da COVID–19 compresi tra dicembre 2020 e agosto 2021 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all’azienda entro il 31 agosto 2021”.
Dal punto di vista operativo, per ottenere il pagamento diretto sono due le strade da seguire:
- chi non ha mai inviato i modelli “SR41” e “SR43” semplificati – UNIEMENS quadro pagamento diretto devono provvedere entro la nuova scadenza del 31 dicembre 2021;
- chi lo ha fatto ma ha ricevuto esito negativo a causa dell’invio fuori tempo massimo non dovrà ripetere l’operazione.
Per le istruzioni sul conguaglio bisognerà attendere una nuova comunicazione da parte dell’INPS:
“In ordine al differimento dei dati inerenti al conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale di tipo emergenziale rientranti nel periodo per cui opera la disciplina prevista dall’articolo 11-bis del decreto-legge n. 146/2021, con successivo messaggio saranno fornite le relative istruzioni operative”.
- INPS - Messaggio numero 4580 del 21 dicembre 2021
- Articolo 11-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, rubricato “Misure in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale”. Modalità operative
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Cassa integrazione Covid, ultima scadenza per le settimane da dicembre 2020 ad agosto 2021