Cassa integrazione Covid, proroga per la domanda: istruzioni INPS sulla scadenza del 30 giugno

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Cassa integrazione Covid, proroga per la domanda: dall'INPS arrivano le istruzioni sulla scadenza del 30 giugno 2021 dopo la proroga prevista dalla conversione del Decreto Sostegni per l'invio di richieste e dati utili per il pagamento con termine dal 1° gennaio al 31 marzo 2021. I dettagli nel messaggio numero 2310 del 16 giugno 2021.

Cassa integrazione Covid, proroga per la domanda: istruzioni INPS sulla scadenza del 30 giugno

Cassa integrazione Covid, proroga per la domanda e per l’invio dei dati utili per il pagamento: con le novità previste dalla conversione del Decreto Sostegni, è stata fissata la scadenza del 30 giugno per le richieste di accesso agli ammortizzatori sociali e la trasmissione dei modelli SR41 e SR43 semplificati con termine ordinario scaduto dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.

A fornire le istruzioni operative ai datori di lavoro è l’INPS con il messaggio numero 2310 del 16 giugno 2021 che si sofferma anche sul caso di una domanda già inviata e respinta parzialmente.

AdempimentoTermini ordinariPeriodo di riferimentoScadenza con proroga
Domanda di cassa integrazione Covid Scadenza dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 Dicembre 2020-febbraio 2021 (ma anche domande plurimensili con inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa collocato nei mesi già menzionati che si estende a quelli successivi) 30 giugno 2021
Modelli SR41 e SR43 semplificati Scadenza al 1° gennaio al 31 marzo 2021 Dicembre 2020-febbraio 2021 (se si considera la notifica dell’autorizzazione dal 2 dicembre al 1° marzo compreso) 30 giugno 2021

Cassa integrazione Covid, proroga per la domanda: istruzioni INPS sulla scadenza del 30 giugno

La proroga è stata prevista con la conversione in legge del Decreto Sostegni tramite l’inserimento del comma 3 bis nell’articolo 8.

I termini ordinari scaduti dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 sono stati spostati alla data del 30 giugno 2021.

Lo slittamento riguarda la domanda di accesso ai seguenti strumenti di integrazione salariale:

  • cassa integrazione (ordinaria e in deroga);
  • assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015, del Fondo di integrazione salariale (FIS);
  • cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all’emergenza da COVID-19.

In linea generale per inoltrare le richieste di accesso ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da Covid si ha tempo fino alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Sulla base di questa precisazione fornita dall’INPS la proroga dei termini per la presentazione della domanda di accesso alla cassa integrazione Covid riguarda solo i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con inizio nei mesi di dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021, e le domande plurimensili con inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa collocato nei mesi già menzionati che si estende a quelli successivi.

L’INPS specifica che non si tratta di una proroga della proroga:

“Non rientrano, invece, nel differimento i termini già oggetto della precedente moratoria prevista dall’articolo 11, commi 10-bis e 10-ter, del decreto–legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 (cfr. il messaggio n. 1008 del 9 marzo 2021)”.

La scadenza lunga del 30 giugno riguarda anche l’invio per i dati utili al pagamento della cassa integrazione Covid con termine dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.

La proroga, quindi, riguarda le trasmissioni riferite sia a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 conclusi a dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021, sia a quelli le cui autorizzazioni sono state notificate all’azienda nel periodo dal 2 dicembre 2020 a tutto il 1° marzo 2021, tenuto conto della singola modalità applicata originariamente dalla Struttura territoriale competente.

INPS - Messaggio numero 2310 del 16 giugno 2021
Articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge n. 41/2021. Differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Modalità operative. Articolo 7 del decreto-legge n. 79/2021. Disposizioni in materia di monitoraggio dei limiti di spesa relativi ai trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Cassa integrazione Covid, proroga dei termini: come procedere in caso di domanda respinta

I datori di lavoro che non hanno mai inviato la domanda di accesso alla cassa integrazione Covid o i dati di pagamento riferiti ai periodi oggetto della proroga possono procedere entro la scadenza del 30 giugno 2021.

“Per quanto attiene alle domande di accesso ai trattamenti, che ricadono nei periodi per cui opera il differimento dei termini, già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda – e, quindi, per intervenuta decadenza dell’intero periodo richiesto - i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non dovranno riproporre nuove istanze”.

Allo stesso modo per i dati relativi al pagamento, quindi per la trasmissione dei modelli SR41 e SR43 semplificati, già inviati e respinti per intervenuta decadenza, i datori di lavoro non dovranno procedere con un nuovo invio.

Le aziende che, invece, hanno presentato una domanda respinta parzialmente, e che quindi ha ricevuto l’ok solo per i periodi per i quali non si era verificata la decadenza, devono trasmettere una nuova richiesta relativa esclusivamente ai periodi coperti dalla proroga.

INPS - Messaggio numero 2310 del 16 giugno 2021, allegato 1
Riepilogo dei termini di riferimento.

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