Cassa integrazione, come funziona il saldo in caso di anticipazione INPS

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Cassa integrazione, come funziona il saldo in caso di anticipazione INPS e quali sono gli obblighi e gli adempimenti per il datore di lavoro? Le risposte nella circolare numero 78 del 27 giugno 2020 che si sofferma anche sulla gestione di eventuali indebiti.

Cassa integrazione, come funziona il saldo in caso di anticipazione INPS

Cassa integrazione, come funziona il pagamento del saldo in caso di anticipazione INPS?

Grazie alle novità introdotte dal Decreto Rilancio, i datori di lavoro possono richiedere all’Istituto di anticipare una prima tranche del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo entro 15 giorni dalla domanda.

Nella circolare numero 78 del 27 giugno 2020, l’INPS illustra anche come funziona il pagamento del saldo soffermandosi su obblighi e adempimenti per richiedere l’erogazione delle somme e fornisce indicazioni su come vengono gestiti eventuali indebiti.

INPS - Circolare numero 78 del 27 giugno 2020
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19”. Articoli 22-quater e 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come introdotti dall’articolo 71, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, e successivamente modificati dal decretolegge 16 giugno 2020, n. 52. Anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, in deroga e dell’assegno ordinario dei fondi di solidarietà bilaterali. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Cassa integrazione, come funziona il saldo in caso di anticipazione INPS

I datori di lavoro possono richiedere il pagamento diretto della cassa integrazione da parte dell’INPS con un anticipo del 40%, in linea con quanto disposto dal Decreto Rilancio per accorciare i tempi di attesa.

Anche in questo caso, come negli altri, il datore di lavoro deve inviare all’INPS il modello “SR41”, secondo le modalità ordinarie indicando tutte le informaizoni utili per il saldo dell’integrazione salariale.

Il documento deve essere inviato entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato e, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

La circolare numero 78 del 27 giugno 2020 specifica:

“In sede di prima applicazione, i termini di cui al precedente capoverso sono rinviati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020, vale a dire il 17 luglio, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo”.

Perché l’INPS possa procedere con l’erogazione del saldo ai lavoratori, il datore di lavoro dovrà inviare un unico modello “SR41” per l’intero periodo richiesto al momento della domanda di cassa integrazione con anticipo del 40%.

Solo una volta ricevuto il modello “SR41” con tutti i dati necessari per il pagamento, specifica l’Istituto, si procederà al pagamento, nei confronti dei lavoratori, del residuo a saldo.

Cassa integrazione, come funziona il saldo e il recupero degli indebiti in caso di anticipazione INPS

Se il datore di lavoro non procede a inviare il modello nei termini indicati, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a suo carico e le somme erogate ai lavoratori sotto forma di anticipo si considerano indebite e risultano da recuperare.

Le ragioni per cui l’INPS potrebbe procedere al recupero delle somme erogate sono indicate nel testo della circolare:

  • importi anticipati in eccesso rispetto all’importo che risulta spettante in fase di saldo con il modello “SR41”;
  • importi anticipati a lavoratori che, in fase di istruttoria del modello “SR41”, risultano non beneficiari del trattamento di cassa integrazione salariale;
  • il modello “SR41” non è stato inviato entro la scadenza prevista.

Il testo, inoltre, specifica:

“Nel caso di erogazioni effettuate nella fase pre-istruttoria, di cui al precedente paragrafo n. 4, si procederà, parimenti, al recupero nei confronti del datore di lavoro anche di tutti i pagamenti diretti anticipati effettuati su domande che, in fase di supplemento di istruttoria:

  • siano state destinatarie di un provvedimento di reiezione;
  • siano state annullate d’ufficio o chiuse amministrativamente”.

Sul piano operativo, per quanto riguarda il recupero dell’anticipo o del pagamento di cassa integrazione che risulta indebito, arriveranno dall’INPS istruzioni operative più dettagliate.

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